08/04/2026
‼️Nel caso di passaggio di ruolo l’indennità di fine rapporto è dovuta anche per il periodo non di ruolo.
👏Ciò è quanto stabilito dal Tribunale del lavoro di Catania con sentenza dello scorso 30 marzo all’esito di un giudizio promosso da una nostra assistita, difesa dall’avv Luigi Randazzo con il supporto dell’avv Benedetta Saraceno
📌La difesa della nostra assistita trova fondamento nella sentenza n. 208/1986 della Corte Costituzionale con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.L. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l’indennità di fine rapporto per il personale non di ruolo, all’atto della cessazione del rapporto, non sia dovuta nel caso di passaggio a ruolo.
Secondo l’avv. Randazzo il pagamento dell’indennità di fine rapporto relativa al periodo di servizio antecedente all’ammissione in ruolo costituisce il riconoscimento di un diritto spettante al dipendente, una diversa interpretazione porterebbe ad una situazione di evidente disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi che, nelle medesime condizioni, hanno visto il riconoscimento dell’intero periodo di lavoro.
✌️In accoglimento delle tesi avanzate dall’avv Randazzo, il Giudice ha, quindi, accertato il diritto della nostra assistita al pagamento del TFS anche per il periodo antecedente all’immissione a ruolo e condannato l’Istituto al pagamento delle spese di lite. https://www.lasicilia.it/news/cronaca/3030035/linps-sbaglia-i-calcoli-del-tfs-l-istituto-condannato-a-versare-la-differenza.html