Antonello GUIDO - Avvocato Matrimonialista

Antonello GUIDO - Avvocato Matrimonialista AVVOCATO MATRIMONIALISTA DIVORZISTA - SEPARAZIONI - DIVORZI - SUCCESSIONI EREDITARIE - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA.

02/11/2018

ASSEGNO DIVORZILE - RECENTI ORIENTAMENTI.
ANALISI LOGICO SISTEMATICA DELLE SENTENZE N°11504/2017 DELLA CORTE DI CASSAZIONE (C.D. SENTENZA GRILLI), N°4793/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO (C.D. SENTENZA BERLUSCONI), E DELLA SENTENZA A SEZIONI UNITE N°18287/2018 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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di Antonello Guido

(Componente della Commissione di Studi di Diritto e Procedura Civile dell’Ordine degli Avvocati di Catania)

Nell’ambito dei rapporti matrimoniali, i criteri di valutazione diretti a determinare la corretta quantificazione dell’assegno di mantenimento trovano applicazione mediante l'analisi comparata delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, nonché di altri elementi determinati in base ad un criterio recentemente definito “composito” dalla Corte di Cassazione.
Com’è noto, la ratio dell'assegno di mantenimento è quella di tutelare i figli ed il coniuge economicamente più debole di fronte agli squilibri provocati dalla separazione e dal divorzio, al fine di garantire la prosecuzione dei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio.
La consonanza terminologica tra i due “assegni” determina spesso confusione spingendo a reputare trattarsi dei medesimi istituti benché, invece, essi siano governati da discipline differenti. L’assegno di mantenimento, infatti, svolge la propria funzione nella separazione dei coniugi, mentre l’assegno divorzile la svolge solo dopo l’emissione della sentenza di divorzio, presupponendo una situazione di oggettiva necessità del beneficiario, ricoprendo, al pari di quello di mantenimento, una funzione assistenziale-solidaristica.
Nel tempo, le regole adottate per la valutazione della sussistenza dei presupposti necessari per l’erogazione del contributo di mantenimento hanno dato luogo a dicotomiche correnti di pensiero, ora legate alla valutazione dei limiti di applicazione nell’ambito di rapporti matrimoniali, ove le condizioni reddituali e patrimoniali di ciascun coniuge risultino sostanzialmente parificabili, ora laddove, pur non essendo esse parificabili, si è ritenuto opportuno comminare “l’assegno” in rapporto ai bisogni del coniuge quale elemento riequilibratore delle condizioni socio-economiche godute in costanza di matrimonio, a prescindere dalla eventuale sperequazione patrimoniale e reddituale tra essi esistente.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha subito negli anni una continua evoluzione volta a garantire il bilanciamento dei diritti nell’ambito dei rapporti di coppia, nonché tra i genitori ed i figli, sicché legati al mutamento ed all’attualizzazione delle più recenti esigenze della famiglia.
In particolare, tra il 2017 ed il 2018, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di pronunciarsi in senso antitetico creando non pochi problemi interpretativi ed applicativi agli operatori del diritto.
Lungi dal volersi addentrare nell’ambito della dogmatica giuridica, è qui importante esaminare, seppure in sintesi, l’asse diacronico e logico sistematico delle sentenze n. 11504 del 10.05.2017 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (c.d. sentenza Grilli), n° 4793 del 16.11.2017 della Quinta Sezione Civile della Corte di Appello di Milano (c.d. sentenza Berlusconi), e della recente sentenza n. 18287 del 10.04.2018, depositata l'11 luglio, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituenti tutte un onomatopeico spunto di riflessione attraverso il quale elaborare i concetti giuridici fondamentali per giungere alla domanda dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile.
Con una svolta veramente innovativa, la sentenza n. 11504 del 10.05.2017 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, pronunciata nel caso Vittorio Grilli, ex ministro dell'Economia nel governo Monti, e l’americana Lisa Lowenstein, aveva mutato orientamento in materia di assegno divorzile ancorandolo al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, e che l'assegno divorzile spettasse, pertanto, solo al coniuge privo di redditi e non in grado di lavorare, o di non trovare occupazione per colpa ad esso non imputabile.
Sulla base di tale principio, il Giudice del divorzio avrebbe dovuto informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascun coniuge, riferendosi soltanto alla loro indipendenza od autosufficienza economica. L’esclusivo parametro per il giudizio di inadeguatezza dei redditi, o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli, era quello dell’indipendenza economica del richiedente e delle sue potenzialità; l’autosufficienza doveva, quindi, essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e delle possibilità effettive di lavoro individuale. L’onere della prova circa la mancanza degli adeguati mezzi, o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, gravava sulla parte richiedente l’assegno la quale avrebbe dovuto dimostrare la circostanza con “tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni. Da ciò derivava che, laddove il richiedente fosse stato autosufficiente, e/o potenzialmente autosufficiente, valutati i parametri reddituali e patrimoniali, nell’assenza degli indispensabili presupposti, non poteva richiedere un contributo per il proprio mantenimento.
Sulla scia della predetta pronuncia, con sentenza n° 4793 del 16.11.2017, la Quinta Sezione Civile della Corte di Appello di Milano cancellò il famoso assegno divorzile da 1,4 milioni di euro che Silvio Berlusconi era tenuto a corrispondere mensilmente alla ex moglie Veronica Lario, statuendo, altresì, che quest’ultima dovesse restituire all’ex marito l’importo di circa 60 milioni di euro, con valuta decorrente dal marzo 2014, data di pronuncia del divorzio, in applicazione del principio dell'autosufficienza economica quale criterio applicato nella causa Grilli - Lowenstein, con la quale, appunto, la Cassazione aveva stabilito non essere più valido il parametro volto a determinare il mantenimento sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e che l'assegno divorzile spettasse solo a chi fosse privo di redditi e non in grado di lavorare per cause indipendenti dalla sua volontà. Silvio Berlusconi sostenne, pertanto, l’ampia autosufficienza economica della ex moglie Veronica Lario precisando che la stessa disponeva di un cospicuo patrimonio costituito da liquidità, gioielli e società immobiliari per oltre 16 milioni di euro.
Nel corso dell’articolata vicenda legale che vide protagonisti i coniugi Berlusconi-Lario nel procedimento di separazione, il Tribunale determinò l'assegno di mantenimento in tre milioni di euro mensili, poi ridotto a due milioni in appello, mentre il Tribunale di Monza, competente per la causa divorzile, determinò l’assegno in 1,4 milioni di euro mensili, infine confermato con sentenza n.12196/2017 dalla Cassazione in ragione della oggettiva disparità reddituale sussistente tra i coniugi.
Pur tuttavia, la Suprema Corte non ha smesso di mutare orientamento e di affinare la propria opera di interpretazione giungendo alla sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 10 aprile 2018, con la quale ha statuito che, ai fini del calcolo dell'assegno divorzile previsto dall'art. 5 della Legge n°898 del 01.12.1970, non deve più tenersi in considerazione solo il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì diversi fattori determinati in base ad un criterio c.d. “composito” il quale, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, dia particolare rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali presenti e future ed all'età dell'avente diritto.
Secondo la Cassazione, tale parametro si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale atteso che il contributo fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili, tali da poter incidere, anche profondamente, sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
La Suprema Corte ha fornito, all’uopo, un quadro generale dei principi da adottare per l’individuazione dei criteri di valutazione necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, precisando che la determinazione e l'attuazione della scelta di rescindere l'unione matrimoniale determina un deterioramento complessivo delle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie.
Al capo 12 della predetta sentenza, la Suprema Corte ha, quindi, formulato le seguenti considerazioni conclusive, volte a chiarire il ragionamento ispiratore della pronuncia:
>.
La prima sentenza in esame, c.d. Grilli - Lowenstein, n. 11504 del 10.05.2017 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, aveva considerato la funzione assistenziale in un’ottica particolarmente restrittiva, precisando che, in merito alla richiesta di assegno divorzile ex art. 5, c. VI, della Legge n. 898/1970, come sostituito dall’art. 10 della Legge n. 74/1987, il giudice del divorzio doveva verificare se, nella fase dell’an debeatur, la domanda del coniuge richiedente soddisfacesse le relative condizioni di legge, cioè la mancanza di mezzi adeguati o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ma con esclusivo riferimento all’indipendenza od all’autosufficienza economica dello stesso desunta dai principali indici, salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie, del possesso di redditi di qualsiasi natura e di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti, del costo della vita nel luogo di residenza del soggetto richiedente, della capacità e delle possibilità effettive di lavoro personale, anche in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente od autonomo, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente, sul quale gravava il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro coniuge. Doveva, altresì, tenersi conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma, cioè la condizione dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, ed al reddito di entrambi, valutando tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto la corretta misura dell’assegno divorzile sulla scorta delle deduzioni e delle prove offerte dalle parti secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.
Detta sentenza non si distingue, sostanzialmente, dalle precedenti pronunce in ordine all’attestazione dell’esistenza di due momenti rilevanti ai fini della decisione riguardante l’erogazione dell’assegno divorzile, cioè quello dell’an e del quantum debeatur, peraltro estrinsecazione di passaggi logici propri di ogni giudizio civile avente ad oggetto l’accertamento di un diritto di credito senza, pur tuttavia, chiarire esattamente il contenuto del parametro dell’indipendenza economica. La pronuncia, infatti, menzionando alcuni indici, non ha meglio precisato se essi fossero da considerare in via alternativa, in presenza dei quali poter o meno affermare la sussistenza dei presupposti in questione, quali, come sopra detto, il possesso di redditi di qualsiasi specie, la disponibilità di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro personale in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente ed autonomo, e la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Cosicché, la loro genericità fa sì che, in linea di principio, la discrezionalità dei giudicanti possa condurre a significative differenze di valutazione in situazioni analoghe.
Altra considerazione da effettuare è quella volta a chiarire se il concetto di assistenza posto alla base dell’assegno divorzile debba essere ricondotto allo schema degli articoli 36 e 38 della Costituzione, protesi ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ed a garantire il diritto al mantenimento di chi è sprovvisto dei mezzi necessari, o se vi sia spazio per una ricostruzione alternativa dello stesso in grado di meglio valorizzare i richiami alla funzione compensativa e risarcitoria presenti nell’art. 5, c. VI, della Legge Divorzile. Ciò, sarebbe utile, anche al fine di considerare una riorganizzazione della legge Italiana orientata ad una maggiore coerenza con quella dei principali Stati europei che, malgrado siano dotatati di una legislazione positiva differente, il riferimento all’autosufficienza economica dei coniugi, benché realizzata in termini di autoresponsabilità, consente di tenere in debito conto il contributo loro fornito durante il matrimonio in attuazione degli accordi di indirizzo pattuiti e dell’apporto dato alla cura ed all’educazione della prole dopo la fine dell’unione coniugale. In tal modo, le norme e la giurisprudenza italiana si collocherebbero in una posizione al passo coi tempi che vedono al centro delle relazioni affettive non più la famiglia tradizionale, intesa come somma di una struttura abitativa con i suoi componenti, e l’economia domestico-familiare come dispensatrice di sussistenza, bensì il concetto più ampio di famiglia allargata, identificata come famiglia ricostituita in una realtà economico-sociale completamente differente dal passato, con nuovi ed articolati legami affettivi, che l’ordinamento tratta oggi come legami familiari o di coppia a prescindere dal rapporto di coniugio. Potrebbero, così, all’uopo, evitarsi gli eccessi segnalati sia in dottrina che in giurisprudenza, con riferimento alla concessione ed alla quantificazione dell’assegno divorzile, al fine di impedire la costituzione di rendite arbitrarie ed ingiustificati arricchimenti degli ex coniugi non meritevoli, per giungere ad un riequilibrio patrimoniale e ad un’effettiva parità degli stessi al momento della crisi, scongiurando il sempre più frequente ricorso alla fuoriuscita dalla comunione legale dei beni.
In merito alla sentenza Berlusconi – Lario n. 4793/2017 della Corte di Appello di Milano, citata per fornire il senso di alcuni orientamenti delle Corti di merito, essa ricalca sostanzialmente i principi enunciati dalla sentenza Grilli – Lowenstein n. 11504 del 10.05.2017 della Corte di Cassazione, riproponendone il percorso logico giuridico.
In riferimento alla recente sentenza n°18287/2018 a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo la quale il calcolo dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 della Legge 01.12.1970 n. 898 deve tenere in considerazione non il tenore di vita, bensì diversi fattori attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi dia particolare rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto, appare evidente come detti parametri si fondino sui principi costituzionali della pari dignità e della solidarietà che pervadono l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Da ciò deriva, infatti, il principio secondo il quale il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Ad un primo esame, detta pronuncia ha sicuramente incontrato il favore degli avvocati matrimonialisti, o quantomeno di una buona parte di essi, ritenendo che le Sezioni Unite della Cassazione abbiano opportunamente messo un punto fermo sulla circostanza che non tutti i matrimoni possano essere ritenuti equiparabili, e che il coniuge c.d. più debole abbia diritto a vedersi riconosciuto l’assegno di mantenimento dopo un matrimonio che ha visto quali presupposti essenziali la coabitazione, la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione e la contribuzione ai bisogni della famiglia.
Infine, un recente disegno di legge, già votato in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si prefigge di codificare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°18287/2018, al fine di stabilire nel dettaglio i criteri di valutazione volti a conferire all'assegno divorzile una funzione compensatrice dell'eventuale disparità economico-reddituale sussistente tra gli ex coniugi, nonché la perdita dell'assegno in caso di nuove nozze, di unione civile o di convivenza more uxorio.
Un altro progetto di legge attualmente al vaglio degli esperti è quello sul divorzio diretto e sui patti prematrimoniali, volto a modernizzare ed allineare la disciplina interna a quella di molti stati esteri.
La Commissione di Studi di Diritto e Procedura Civile dell’Ordine degli Avvocati di Catania studia ed analizza costantemente l'evoluzione delle leggi e della giurisprudenza nelle varie discipline civilistiche, pubblicando i propri contributi su Vita Forense e sul sito istituzionale dell’Ordine.

28/06/2015

DIRITTO DI FAMIGLIA
Divorzio breve: in Gazzetta Ufficiale la
Legge 11/05/2015 n° 55, G.U. 06/05/2015

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2015, n.107 la legge sul Divorzio Breve che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i termini per la proposizione della domanda di divorzio (precedentemente di tre anni) rispettivamente a dodici e sei mesi dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale dei coniugi.
Il provvedimento legislativo si inserisce nel quadro delle misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazione introdotte dalla legge 10 novembre 2014, n.162, di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile che ha, tra l'altro, previsto la possibilità di attivare il suddetto istituto sia in sede giurisdizionale che mediante accordi da raggiungere con la negoziazione assistita dagli avvocati di entrambe le parti od innanzi all’ufficiale dello stato civile.
La legge e' intervenuta mediante tre articoli.
Anticipazione della domanda di divorzio.
L’art. 1 della nuova legge modifica l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio prevede che dopo la separazione giudiziale si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi necessaria per poter presentare la domanda di divorzio;
il termine decorre dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Nelle separazioni consensuali, ed anche nei casi di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, il termine di attesa per la proposizione della domanda di divorzio si riduce, invece, a sei mesi; detto termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, purche' la separazione sia poi omologata.

02/02/2014

INDICAZIONI PRATICHE SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE
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CODICE DI PROCEDURA CIVILE
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E STATO DELLE PERSONE
LIBRO IV, TITOLO II
DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
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Art. 706.
(Forma della domanda)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707.
(Comparizione personale delle parti)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708.
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art. 709.
(Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza)
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art. 709-bis.
(Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore)
All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresi l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.

Art. 709-ter.
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 710.
(Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi)
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

Art. 711.
(Separazione consensuale)
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

Indirizzo

Catania
95129

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:30
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:30
Giovedì 09:00 - 20:30
Venerdì 09:00 - 20:30
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+393392133591

Sito Web

http://www.studiolegaleguido.it/

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