26/05/2026
🔍 Prelievo di sangue e sospensione patente: quando l’accertamento è nullo e la patente si riprende
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Prelievo di sangue in ospedale, dopo un incidente, su richiesta della Polizia per verificare alcool e stupefacenti
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Sulla base di quel referto il Prefetto applica artt. 186, 187 e 223 C.d.S. e dispone la sospensione provvisoria della patente per 4 anni
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L’automobilista propone opposizione ex art. 205 C.d.S. e il Giudice di Pace:
👉 sospende l’efficacia del decreto prefettizio
👉 ordina la restituzione della patente
👉 Motivo centrale: gli accertamenti ematici sono stati svolti senza il rispetto delle garanzie difensive.
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Se la Polizia Giudiziaria:
chiede un prelievo ematico in ospedale, oppure chiede di analizzare un prelievo
per accertare alcool/droga ai fini degli artt. 186–187 C.d.S., si tratta di atti urgenti e indifferibili ex art. 354 c.p.p., cui il difensore può assistere (art. 356 c.p.p.)
Questo comporta che:
📢👨⚖️ la P.G. deve avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.)
❌se l’avviso manca, il prelievo/analisi è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio
🔹 un accertamento ematico così viziato non può reggere una sospensione patente, se la nullità viene eccepita in tempo
💳✅Su questo fumus il Giudice di Pace ha bloccato la sospensione quadriennale e ha restituito la patente