Studio Legale Di Giorgio

Studio Legale Di Giorgio Da oltre trent'anni lo "Studio legale Di Giorgio" offre assistenza nel settore del Diritto Penale.

Da più di trent'anni lo "Studio penale Di Giorgio", offre assistenza nel settore del diritto penale. I professionisti dello studio, sono a disposizione dei propri clienti, nel fornire consulenza e assistenza processuale nei seguenti ambiti:

-diritto penale tributario;
-responsabilità penale medica e professionale;
-diritto penale fallimentare;
-responsabilità amministrativa delle persone giuridi

che e degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231/01;
-diritto penale societario;
-delitti contro la pubblica amministrazione;
-reati realizzati con mezzi informatici;
-normativa in tema di stupefacenti;
-costituzione di parte civile;
-reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale;
-Diritto penale minorile.

Concluso con condanna in primo grado delicato processo per responsabilità medica.Il padre del bambino deceduto - costitu...
09/04/2026

Concluso con condanna in primo grado delicato processo per responsabilità medica.
Il padre del bambino deceduto - costituito parte civile e difeso dall'Avv. Di Giorgio - ha visto riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno.

Il piccolo di due anni deceduto per un'occlusione intestinale non diagnosticata al pronto soccorso. Il legale del papà: «Il dolore non si cancella». La difesa pronta a impugnare

Processo Sigenco: sentenza di condanna nei confronti di tre imputati e disposto risarcimento del danno in favore della c...
31/12/2025

Processo Sigenco: sentenza di condanna nei confronti di tre imputati e disposto risarcimento del danno in favore della curatela, rappresentata dall' Avv. Di Giorgio.

Pena di 3 anni e 4 mesi agli eredi di Campione, scomparso dieci anni fa

30/12/2025

È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA PRECLUSIONE DI VALUTAZIONE, SEMESTRE PER SEMESTRE, DEL PERCORSO CARCERARIO DEL DETENUTO AI FINI DEL BENEFICIO DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 201/25, depositata oggi, 30 dicembre 2025, ha giudicato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli in tema di valutazione dei semestri per la liberazione anticipata.
La liberazione anticipata è un beneficio penitenziario che consiste in una detrazione di quarantacinque giorni di pena per ciascun semestre, riconosciuta al condannato che abbia dato prova di partecipare al percorso rieducativo.
In tal modo, il detenuto può ottenere l’anticipazione non solo del fine pena, ma anche del momento in cui può accedere ad altri benefici penitenziari che presuppongono l’espiazione di una certa quota di pena.
Fino al 2024, il condannato aveva il diritto di chiedere al magistrato di sorveglianza il riconoscimento della detrazione al termine di ogni semestre scontato.
La riforma del 2024 ha previsto invece che l’accertamento dei requisiti per la concessione del beneficio rispetto a tutti i semestri già scontati sia effettuata d’ufficio dal magistrato di sorveglianza in prossimità del fine pena, ovvero in occasione della richiesta del condannato di accedere a un beneficio penitenziario.
La Corte ha osservato che questo meccanismo ha fatto «venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto.
Il meccanismo di riscontro frazionato circa l’esito positivo delle istanze di liberazione anticipata – ha proseguito la Corte – «costituiva uno stimolo importante, per il condannato, a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del fine pena e del termine per l’accesso ai benefici».
Allo stesso modo, «l’eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a modificare al più presto il proprio comportamento, sì da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale.
Il tutto nell’ambito di un cammino in cui il condannato dovrebbe idealmente essere aiutato – attraverso un costante dialogo con il magistrato di sorveglianza e il personale dell’amministrazione penitenziaria, nonché con i volontari che quotidianamente dedicano il loro impegno alle carceri italiane – a ritrovare in se stesso le risorse personali indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira, in definitiva, l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.».
La disciplina oggi vigente invece ha invece «cancellato tutti questi riscontri periodici, lasciando il condannato nell’incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell’ordinamento».
La norma è stata, pertanto, giudicata lesiva del principio della finalità rieducativa della pena, oltre che incoerente rispetto alla stessa funzione della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalità costituzionale.

13/12/2025

MONOPATTINI ELETTRICI ED APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con Sent. n. 37391/25, ha affermato che i monopattini rientrano a pieno titolo nell'ambito applicativo delle norme del Codice della strada.
La Cassazione richiama la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 160/2019, che assimila i monopattini elettrici alle biciclette. Tale equiparazione non si limita agli aspetti amministrativi, ma estende agli utilizzatori l'intero regime del Codice della strada, incluse le disposizioni penali.
La difesa del conducente sosteneva che l'applicazione delle sanzioni penali fosse illegittima, poiché una nuova fattispecie penale può essere introdotta solo da una legge espressa. Secondo tale tesi, il richiamo normativo non sarebbe sufficiente per estendere la responsabilità penale ai monopattini.
I giudici, invece, hanno ritenuto rispettato il principio di legalità. L'articolo 186 del Codice della strada prevede sanzioni penali per chi guida un "veicolo" in stato di ebbrezza, mentre gli articoli 46 e 47 includono i velocipedi tra i veicoli. Poiché la legge 160/2019 equipara i monopattini alle biciclette, ne deriva che anche i loro conducenti rientrano nella categoria dei soggetti punibili per guida in stato di ebbrezza.
La pronuncia un parola chiarisce che per i monopattini elettrici si applicano le stesse regole previste per le biciclette: obblighi, divieti, sanzioni amministrative e anche le sanzioni penali in caso di guida in stato di alterazione. La micromobilità elettrica non è quindi sottratta al sistema complessivo di sicurezza stradale.

22/09/2025

La Suprema Corte con Sentenza n. 31233/2025 ha chiarito che un reato dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale non può essere considerato come precedente penale per configurare l'aggravante della recidiva. L'estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione è infatti definitiva e non può essere rimessa in discussione in successivi procedimenti.
Un passaggio centrale della sentenza è l'affermazione che l'efficacia della dichiarazione di estinzione non viene meno neppure se, nel periodo di cinque anni tra il patteggiamento e la dichiarazione stessa, l'imputato commette altri reati. Anche in questa ipotesi, il provvedimento resta insuperabile e non può essere utilizzato per applicare l'aggravante di recidiva.
Il ricorso giunto in Cassazione riguardava una condanna in cui i giudici di merito avevano considerato come precedente un reato definito con patteggiamento, ritenendo illegittima la successiva dichiarazione di estinzione in ragione della commissione di altri illeciti nel frattempo. In questo modo avevano applicato la recidiva, con conseguente aumento dei termini di prescrizione e condanna del ricorrente.
La Cassazione, dunque, ha annullato senza rinvio tale decisione, accogliendo la censura difensiva che contestava la rilevanza attribuita a un reato già estinto.
La Corte ha inoltre escluso che sia possibile estendere al patteggiamento il regime previsto per la revoca della sospensione condizionale della pena ex articolo 168 del codice penale. Applicare per analogia tale disciplina equivarrebbe a introdurre un'interpretazione sfavorevole all'imputato, in contrasto con i principi di legalità e tassatività in materia penale.

20/08/2025

RIMANE LEGITTIMO IL REQUISITO DEL MANDATO AD IMPUGNARE DA RILASCIARE AL DIFENSORE D'UFFICIO SE L'IMPUTATO È STATO GIUDICATO IN ASSENZA, IN PRIMO GRADO.

La Corte di Cassazione Sez. I, Pen., con Sentenza 15 luglio 2025, n. 25960, fondando il proprio ragionamento decisorio sul fatto che il potere di impugnazione spetta personalmente all’imputato, afferma che è manifestamente infondata la q.l.c. dell’
art. 581, comma 1-quater c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e
111 della Costituzione, nella parte in cui richiede al difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza il deposito – a pena di inammissibilità e unitamente all’atto di impugnazione – dello specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla sentenza, “poiché la norma non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto a impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge e non introduce una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore di ufficio e quello di fiducia dell’imputato giudicato in assenza”.

05/06/2025

REGIME DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER I REATI COMMESSI FINO AL 31/12/19.

Le Sezioni unite penali con la sentenza numero 20989 depositata oggi, 5 giugno 2025, hanno risposto al quesito se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione -di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto C.P. - nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Nella sentenza la Suprema Corte ha affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

Cassazione, V sez. Pen., sentenza 19055/25: NO agli automatismi nella valutazione dei precedenti penali.
28/05/2025

Cassazione, V sez. Pen., sentenza 19055/25: NO agli automatismi nella valutazione dei precedenti penali.

27/05/2025

CASS. PEN. IV SEZ., SENTENZA N. 18168/2025: L'INCAPIENZA ECONOMICA DELL'IMPUTATO NON OSTA ALLA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA CON QUELLA PECUNIARIA, COME PREVISTO DALLA RIFORMA CARTABIA.

Nel caso di merito sottostante la pronuncia della Suprema Corte, il condannato era stato riconosciuto colpevole di un reato punibile con una pena detentiva breve ma non aveva disponibilità economiche sufficienti a far fronte al pagamento della sanzione pecuniaria che sarebbe derivata dalla sua sostituzione.
Il nodo centrale del giudizio riguardava l'interpretazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 150/2022, norma che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte con la riforma Cartabia. Il quesito era se, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, fosse necessaria una valutazione delle condizioni economiche del condannato, così come avviene in altri contesti sanzionatori, ad esempio per la pena pecuniaria ordinaria o per la rateizzazione dell'ammenda.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha affermato un principio di diritto chiaro:
"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le ragioni di incapienza finanziaria non possono formare ostacolo alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, che non prevede alcuna valutazione delle condizioni economiche del condannato."
Secondo la Corte, ammettere una valutazione delle condizioni economiche rimetterebbe in discussione l'automatismo voluto dal legislatore, compromettendo l'obiettivo della riforma. In particolare, l'art. 53 d.lgs. n. 150/2022 prevede che, in presenza di determinati presupposti oggettivi e soggettivi (tra cui la pena inferiore a quattro anni e l'assenza di motivi ostativi), il giudice debba procedere alla sostituzione con una delle quattro pene sostitutive previste, tra cui quella pecuniaria.
Pertanto, l'incapienza finanziaria non può essere invocata per negare al condannato il diritto alla pena sostitutiva, salvo che ciò non comporti l'automatica trasformazione della pena detentiva in una sanzione deteriore.

In data odierna, la Corte Costituzionale ha stabilito che non va ritenuta incostituzionale l'abrogazione del reato di ab...
08/05/2025

In data odierna, la Corte Costituzionale ha stabilito che non va ritenuta incostituzionale l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, operata con la cosiddetta riforma Nordio.

13/04/2025

IN VIGORE DAL 12/4/2025 IL DECRETO LEGGE N. 48 DELL'11 APRILE 2025, COSIDDETTO "DECRETO SICUREZZA". DI SEGUITO I PUNTI ESSENZIALI:

- Prevenzione e contrasto al terrorismo.
Il primo articolo introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Viene punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Viene inoltre anticipata la soglia di punibilità per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi.

- Le tutele per agenti di polizia e militari.
Corposo il pacchetto di norme per le forze dell’ordine e le forze armate. Viene introdotta una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà. Arriva anche l’ulteriore aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura (la cosiddetta norma “anti no Ponte o no Tav”), ma viene specificato nel testo del Dl che le infrastrutture sono quelle «destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Debutta, inoltre, la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.

- Bodycam sulle divise e armi private senza licenza.
Le forze di polizia potranno indossare bodycam sulle divise, ossia dispositivi di videosorveglianza idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. La stessa facoltà è prevista nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Gli agenti sono anche autorizzati a portare armi private senza licenza quando non sono in servizio.

- La tutela legale.
Per gli appartenenti alle forze di polizia, al corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate indagati o imputati per fatti connessi alle attività di servizio lo Stato potrà corrispondere fino a 10mila euro per le spese legali in ciascuna fase del procedimento. È prevista la rivalsa se venisse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Rivalsa esclusa, invece, in caso di sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, per archiviazione e negli altri casi di proscioglimento (salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità del dipendente per grave negligenza in sede disciplinare). Si potenzia, inoltre, la difesa dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche: in caso di deturpamento e imbrattamento, si rischia il carcere da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da mille a 3mila euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12mila euro), in caso di recidiva.

- Sanzioni inasprite per chi non si ferma allo stop della polizia stradale.
Nel decreto c’è anche l’inasprimento delle sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale della polizia stradale, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di recidiva per le violazioni previste.

- Il giro di vite nelle carceri.
Il provvedimento aumenta la pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o attraverso scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Nasce il reato di «rivolta all’interno di un istituto penitenziario», che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza. Sempre grazie all’interlocuzione con il Colle, è stato definito meglio il nucleo di rilevanza penale delle condotte di resistenza (anche passiva), circoscrivendole a quelle relative all’esecuzione di ordini impartiti «per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza». La pena è aumentata se il fatto è commesso con armi o se dalla rivolta derivino lesioni personali o la morte. Analoga fattispecie di reato viene prevista anche per i centri di trattenimento per migranti irregolari. In questo caso, per la resistenza, si fa riferimento agli ordini impartiti «per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza» nei confronti di gruppi di stranieri irregolari presenti nei soli Cpr, espungendo ogni riferimento ai centri di accoglienza.

- Il blocco stradale diventa reato.
L’attuale illecito amministrativo per blocco stradale diventa delitto, punito con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.

- Il delitto di occupazione abusiva degli immobili.
Il decreto, come già il Ddl, introduce una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze, ovvero di appropriazione di immobile destinato a domicilio altrui, o di sue pertinenze, con artifizi e raggiri. Il delitto è punito con la reclusione da due a sette anni. Si introduce, inoltre, una procedura volta ad accelerare la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato, qualora lo stesso risulti quale unica abitazione effettiva di chi denuncia.

- Borseggi e truffe agli anziani.
Vengono rafforzati gli strumenti di deterrenza e di repressione delle truffe agli anziani, mediante l’introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata (da due a sei anni e multa da 700 a 3mila euro) con arresto in flagranza.

-Accattonaggio, si punisce chi usa ragazzi fino a 16 anni.
Sempre per contrastare i delitti urbani considerati più molesti, il decreto aumenta la pena per l’induzione all’accattonaggio per l’impiego di minori sino a 16 anni (non più sino a 14) e introduce un’aggravante se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.

- Sim ai migranti, basta un documento di riconoscimento.
Per vendere schede Sim ai migranti extra-Ue basterà che gli stranieri esibiscano un semplice documento di riconoscimento: il decreto legge non prevede, come faceva il Ddl, l’obbligo di esibire un titolo di soggiorno valido.

- Carceri e lavoro.
Inoltre, il decreto interviene a favorire il lavoro dei detenuti, anche all’esterno, avvalendosi di organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l’estensione della definizione di «persone svantaggiate» anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari

Indirizzo

Corso Delle Province 15
Catania
95129

Orario di apertura

Lunedì 16:30 - 21:00
Martedì 16:30 - 21:00
Mercoledì 16:30 - 21:00
Giovedì 16:30 - 21:00
Venerdì 16:30 - 21:00

Telefono

+390957223633

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Di Giorgio pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi