13/04/2025
IN VIGORE DAL 12/4/2025 IL DECRETO LEGGE N. 48 DELL'11 APRILE 2025, COSIDDETTO "DECRETO SICUREZZA". DI SEGUITO I PUNTI ESSENZIALI:
- Prevenzione e contrasto al terrorismo.
Il primo articolo introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Viene punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Viene inoltre anticipata la soglia di punibilità per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi.
- Le tutele per agenti di polizia e militari.
Corposo il pacchetto di norme per le forze dell’ordine e le forze armate. Viene introdotta una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà. Arriva anche l’ulteriore aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura (la cosiddetta norma “anti no Ponte o no Tav”), ma viene specificato nel testo del Dl che le infrastrutture sono quelle «destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Debutta, inoltre, la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.
- Bodycam sulle divise e armi private senza licenza.
Le forze di polizia potranno indossare bodycam sulle divise, ossia dispositivi di videosorveglianza idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. La stessa facoltà è prevista nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Gli agenti sono anche autorizzati a portare armi private senza licenza quando non sono in servizio.
- La tutela legale.
Per gli appartenenti alle forze di polizia, al corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate indagati o imputati per fatti connessi alle attività di servizio lo Stato potrà corrispondere fino a 10mila euro per le spese legali in ciascuna fase del procedimento. È prevista la rivalsa se venisse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Rivalsa esclusa, invece, in caso di sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, per archiviazione e negli altri casi di proscioglimento (salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità del dipendente per grave negligenza in sede disciplinare). Si potenzia, inoltre, la difesa dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche: in caso di deturpamento e imbrattamento, si rischia il carcere da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da mille a 3mila euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12mila euro), in caso di recidiva.
- Sanzioni inasprite per chi non si ferma allo stop della polizia stradale.
Nel decreto c’è anche l’inasprimento delle sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale della polizia stradale, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di recidiva per le violazioni previste.
- Il giro di vite nelle carceri.
Il provvedimento aumenta la pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o attraverso scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Nasce il reato di «rivolta all’interno di un istituto penitenziario», che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza. Sempre grazie all’interlocuzione con il Colle, è stato definito meglio il nucleo di rilevanza penale delle condotte di resistenza (anche passiva), circoscrivendole a quelle relative all’esecuzione di ordini impartiti «per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza». La pena è aumentata se il fatto è commesso con armi o se dalla rivolta derivino lesioni personali o la morte. Analoga fattispecie di reato viene prevista anche per i centri di trattenimento per migranti irregolari. In questo caso, per la resistenza, si fa riferimento agli ordini impartiti «per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza» nei confronti di gruppi di stranieri irregolari presenti nei soli Cpr, espungendo ogni riferimento ai centri di accoglienza.
- Il blocco stradale diventa reato.
L’attuale illecito amministrativo per blocco stradale diventa delitto, punito con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.
- Il delitto di occupazione abusiva degli immobili.
Il decreto, come già il Ddl, introduce una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze, ovvero di appropriazione di immobile destinato a domicilio altrui, o di sue pertinenze, con artifizi e raggiri. Il delitto è punito con la reclusione da due a sette anni. Si introduce, inoltre, una procedura volta ad accelerare la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato, qualora lo stesso risulti quale unica abitazione effettiva di chi denuncia.
- Borseggi e truffe agli anziani.
Vengono rafforzati gli strumenti di deterrenza e di repressione delle truffe agli anziani, mediante l’introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata (da due a sei anni e multa da 700 a 3mila euro) con arresto in flagranza.
-Accattonaggio, si punisce chi usa ragazzi fino a 16 anni.
Sempre per contrastare i delitti urbani considerati più molesti, il decreto aumenta la pena per l’induzione all’accattonaggio per l’impiego di minori sino a 16 anni (non più sino a 14) e introduce un’aggravante se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.
- Sim ai migranti, basta un documento di riconoscimento.
Per vendere schede Sim ai migranti extra-Ue basterà che gli stranieri esibiscano un semplice documento di riconoscimento: il decreto legge non prevede, come faceva il Ddl, l’obbligo di esibire un titolo di soggiorno valido.
- Carceri e lavoro.
Inoltre, il decreto interviene a favorire il lavoro dei detenuti, anche all’esterno, avvalendosi di organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l’estensione della definizione di «persone svantaggiate» anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari