Avvocato Rosa Seria

Avvocato Rosa Seria Avvocato specializzato in Diritto di Famiglia e Minori, Separazione e Divorzio. Diritto Previdenziale e Assistenziale, Diritto Civile e Diritto Penale.

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11/06/2026

Convivenza more uxorio: per il Tribunale di Genova le spese eccedenti la normale contribuzione alla vita comune, sostenute per l'immobile del partner, sono rimborsabili.

10/06/2026
𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐭𝐨: 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐞𝐥𝐚? ⚖️𝐿𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒̀ 𝑛𝑜.Con la sentenza n. 96/2026, la...
05/06/2026

𝐌𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐭𝐨: 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐞𝐥𝐚? ⚖️
𝐿𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒̀ 𝑛𝑜.

Con la sentenza n. 96/2026, la Consulta ha confermato che il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. resta procedibile d’ufficio.

Questo significa che, in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare dopo separazione o divorzio, non è necessaria la querela della persona offesa perché il procedimento possa proseguire.

Secondo la Corte, la scelta del legislatore non è irragionevole: il contesto familiare può esporre la vittima a pressioni, anche nella decisione di denunciare o rimettere la querela.

Una pronuncia importante, che conferma la tutela penale degli obblighi economici stabiliti dal giudice.

Minacce dopo la cessazione della convivenza e limiti dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 maggio 2026 n. 1...
04/06/2026

Minacce dopo la cessazione della convivenza e limiti dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 maggio 2026 n. 19578

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, per i fatti anteriori alla legge 2 dicembre 2025, n. 181, le condotte minatorie o vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza more uxorio non sono sussumibili nell'art. 572 c.p., neppure se tra agente e persona offesa permanga un rapporto di genitorialità, poiché la mera filiazione non integra, di per sé, un rapporto familiare rilevante ai fini della norma incriminatrice. Ne consegue che tali condotte vanno eventualmente ricondotte ad altre fattispecie, e, se estinte per prescrizione, non impediscono tuttavia la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ove non ricorrano i presupposti per l'assoluzione nel merito.

L'imputato era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, in un contesto segnato da reiterate vessazioni psicologiche, minacce, offese, percosse e lesioni, protrattesi durante la convivenza sino al dicembre 2013, anche in presenza della figlia minore. La Corte d'appello aveva ritenuto assorbite nel delitto di cui all'art. 572 c.p. anche le minacce aggravate commesse dopo la cessazione della convivenza, fino al febbraio 2014. La Corte di cassazione ha escluso tale assorbimento, affermando che, per il periodo anteriore alla riforma del 2025, la sola relazione di genitorialità non basta a mantenere integra la nozione penalistica di famiglia o convivenza richiesta dall'art. 572 c.p.; ha quindi annullato senza rinvio sul capo relativo alle minacce, dichiarandolo prescritto, rigettando nel resto il ricorso e confermando le statuizioni civili.

Sottrazione di minore: qual è la condotta idonea ad integrare il reato? - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 21 maggio 2026, n. ...
04/06/2026

Sottrazione di minore: qual è la condotta idonea ad integrare il reato? - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 21 maggio 2026, n. 18410

Integra il reato di cui all'art. 574 c.p. la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora.

𝐃𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐚: 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚La Cassazione, con l’ordinanza n. 15532/2026, ha precisato che...
02/06/2026

𝐃𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐚: 𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐳𝐚

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15532/2026, ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto familiare può essere riconosciuto anche nell’ambito di una stabile famiglia allargata, purché il giudice valuti in modo effettivo e non apparente gli elementi idonei a fondare, anche in via presuntiva, l’esistenza del pregiudizio.

31/05/2026

REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA -
L’ ASSENZA NON BASTA

Oggi vi proponiamo la seguente sentenza n. 16491/2026, Cassazione penale, Sezione II che ha ribadito un principio fondamentale in materia di remissione tacita della querela: la semplice mancata comparizione della persona offesa all’udienza non è sufficiente, da sola, a far ritenere abbandonata la volontà punitiva.

📌 Secondo la Suprema Corte, affinché possa configurarsi la remissione tacita ex art. 152 c.p., occorrono:
✔️ l’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza in cui era citata come testimone;
✔️ la presenza nell’atto di citazione dell’avviso previsto dall’art. 90-bis c.p.p.;
✔️ soprattutto, l’assenza di elementi processuali incompatibili con la volontà di rinunciare alla querela.

🔎 Il giudice deve quindi verificare concretamente che non vi siano comportamenti che dimostrino il contrario, come ad esempio: la costituzione di parte civile; la presenza costante del difensore; altre iniziative processuali compatibili con la volontà di proseguire l’azione penale.

📚 La Cassazione richiama il principio del favor querelae, secondo cui, in presenza di situazioni dubbie o ambigue, deve prevalere l’interpretazione che esclude l’effetto estintivo del reato.

⚠️ In sostanza:
la remissione tacita non può essere automatica né presunta soltanto per l’assenza in aula della persona offesa, ma richiede una valutazione complessiva del comportamento processuale della stessa.

👮‍♂️ Una pronuncia importante per magistrati, avvocati e operatori di polizia giudiziaria chiamati a gestire procedimenti procedibili a querela

30/05/2026

La Cassazione conferma la natura ordinatoria del termine: facoltà difensiva consentita fino alla richiesta di rinvio a giudizio

Indirizzo

Via G. Oberdan N. 166
Catania

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
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Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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