Avvocato Rosa Seria

Avvocato Rosa Seria Avvocato specializzato in Diritto di Famiglia e Minori, Separazione e Divorzio. Diritto Previdenziale e Assistenziale, Diritto Civile e Diritto Penale.

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31/05/2026

REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA -
L’ ASSENZA NON BASTA

Oggi vi proponiamo la seguente sentenza n. 16491/2026, Cassazione penale, Sezione II che ha ribadito un principio fondamentale in materia di remissione tacita della querela: la semplice mancata comparizione della persona offesa all’udienza non è sufficiente, da sola, a far ritenere abbandonata la volontà punitiva.

📌 Secondo la Suprema Corte, affinché possa configurarsi la remissione tacita ex art. 152 c.p., occorrono:
✔️ l’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza in cui era citata come testimone;
✔️ la presenza nell’atto di citazione dell’avviso previsto dall’art. 90-bis c.p.p.;
✔️ soprattutto, l’assenza di elementi processuali incompatibili con la volontà di rinunciare alla querela.

🔎 Il giudice deve quindi verificare concretamente che non vi siano comportamenti che dimostrino il contrario, come ad esempio: la costituzione di parte civile; la presenza costante del difensore; altre iniziative processuali compatibili con la volontà di proseguire l’azione penale.

📚 La Cassazione richiama il principio del favor querelae, secondo cui, in presenza di situazioni dubbie o ambigue, deve prevalere l’interpretazione che esclude l’effetto estintivo del reato.

⚠️ In sostanza:
la remissione tacita non può essere automatica né presunta soltanto per l’assenza in aula della persona offesa, ma richiede una valutazione complessiva del comportamento processuale della stessa.

👮‍♂️ Una pronuncia importante per magistrati, avvocati e operatori di polizia giudiziaria chiamati a gestire procedimenti procedibili a querela

30/05/2026

La Cassazione conferma la natura ordinatoria del termine: facoltà difensiva consentita fino alla richiesta di rinvio a giudizio

29/05/2026
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29/05/2026

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27/05/2026

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il 31 maggio 2026 scade la dodicesima rata del piano di definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. Rottamazione-quater).

Nel caso non sia stato ancora eseguito il pagamento, si ricorda che saranno considerati tempestivi anche i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza; tenuto conto che il termine coincide con giornate festive, il versamento della rata potrà essere effettuato entro l'8 giugno 2026.

Come previsto dalla legge, in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata del piano si perdono i benefici della definizione agevolata.

23/05/2026

Cassazione: il padre assente deve risarcire la figlia e contribuire al mantenimento secondo le sue reali risorse economiche.

https://www.mondoadr.it/giurisprudenza_art/si-al-gratuito-patrocinio-in-caso-di-mediazione-conclusa-senza-accordo/?fbcli...
22/05/2026

https://www.mondoadr.it/giurisprudenza_art/si-al-gratuito-patrocinio-in-caso-di-mediazione-conclusa-senza-accordo/?fbclid=IwdGRjcAR9FOhleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEenTpTZ_9h12FnnEmgKUK-_LA_FcZ4ea0F6bVzgvTRgza1iwjL1ebdoxqnbYM_aem__P70oClsyVoR-ZtNLAnmFw

Scarica sentenza Tribunale di Savona 05 12 2023 Il tribunale di Savona afferma che è ammissibile il patrocinio a spese dello stato anche in caso di mediazione conclusa negativamente Patrocinio a spese dello Stato e mediazione Anche in caso di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, va ric...

Anche il contratto di lavoro a tempo determinato può far ve**re meno l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. C...
02/02/2026

Anche il contratto di lavoro a tempo determinato può far ve**re meno l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.

Cass, sez. I civ. ord. 28 gennaio 2026, n. 1877

Premesso che, in virtù di un principio di economia processuale e di concentrazione delle tutele, i fatti nuovi sopravvenuti possono, anzi devono, farsi valere nel giudizio di separazione o divorzio, anche in appello, legittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni, ma anche domande nuove se giustificate da sopravvenienze, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.

Il raggiungimento dell’indipendenza economica determina la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

Indirizzo

Via G. Oberdan N. 166
Catania

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
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Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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