31/05/2026
REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA -
L’ ASSENZA NON BASTA
Oggi vi proponiamo la seguente sentenza n. 16491/2026, Cassazione penale, Sezione II che ha ribadito un principio fondamentale in materia di remissione tacita della querela: la semplice mancata comparizione della persona offesa all’udienza non è sufficiente, da sola, a far ritenere abbandonata la volontà punitiva.
📌 Secondo la Suprema Corte, affinché possa configurarsi la remissione tacita ex art. 152 c.p., occorrono:
✔️ l’assenza ingiustificata della persona offesa all’udienza in cui era citata come testimone;
✔️ la presenza nell’atto di citazione dell’avviso previsto dall’art. 90-bis c.p.p.;
✔️ soprattutto, l’assenza di elementi processuali incompatibili con la volontà di rinunciare alla querela.
🔎 Il giudice deve quindi verificare concretamente che non vi siano comportamenti che dimostrino il contrario, come ad esempio: la costituzione di parte civile; la presenza costante del difensore; altre iniziative processuali compatibili con la volontà di proseguire l’azione penale.
📚 La Cassazione richiama il principio del favor querelae, secondo cui, in presenza di situazioni dubbie o ambigue, deve prevalere l’interpretazione che esclude l’effetto estintivo del reato.
⚠️ In sostanza:
la remissione tacita non può essere automatica né presunta soltanto per l’assenza in aula della persona offesa, ma richiede una valutazione complessiva del comportamento processuale della stessa.
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