Studio Legale Ranno

Studio Legale Ranno Lo studio opera nel settore civile e tributario

15/04/2020

Da Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi - 15/04/2020 pg. 27

Pignoramento presso terzi, priorità al giudice dell'esecuzione.
SEZIONI UNITE
La commissione tributaria interviene in via subordinata
Sulla legittimità del pignoramento presso terzi decide il giudice dell'esecuzione sulla sussistenza di possibili vizi formali. Successivamente, solo se necessario, interverrà la commissione tributaria per la valutazione nel merito della pretesa. A chiarirlo sono le Sezioni Unite con l'ordinanza 7822 depositata ieri.
La vicenda trae origine dal conflitto di giurisdizione insorto su un atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell'agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, il provvedimento era stato notificato ad una società a fronte del mancato pagamento di due cartelle per canoni su concessioni demaniali.

L'impresa impugnava il pignoramento dinanzi al Giudice dell'esecuzione eccependo, in sintesi, l'inammissibilità perché riferito ad un terzo inesistente e, nel merito, la nullità in quanto gli atti presupposti erano già stati pagati o illegittimi. Il giudice dell'esecuzione declinava la propria competenza, concedendo un termine per l'introduzione della causa dinanzi alla commissione tributaria.

La Ctp adita, a sua volta, si riteneva estranea alla causa per assenza di contestazioni nel merito della pretesa, considerato che essa riguardava la sola asserita insussistenza dei presupposti per proporre il pignoramento.

Essendoci un conflitto di giurisdizione, il giudice tributario rimetteva gli atti alle Sezioni Unite. La Cassazione, dopo aver ripercorso i precedenti in materia, ha rilevato il discrimine fra giurisdizione tributaria e ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa erariale.

Più precisamente, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione e la verifica della sussistenza dei presupposti della pretesa in senso sostanziale. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione delle questioni riguardanti la legittimità formale dell'atto esecutivo.

Nella vicenda in esame, la società aveva proposto in via pregiudiziale al tribunale l'accertamento dell'improcedibilità o inammissibilità del pignoramento presso terzi, essendoci insussistenza delle ragioni di credito presupposte. Solo in via subordinata richiedeva una valutazione di merito.

Per questa ragione, le Sezioni Unite hanno concluso che, trattandosi di distinte domande, occorre individuare giurisdizioni differenti per ciascuna di esse. Nel caso specifico la questione deve essere esaminata prioritariamente dal giudice ordinario. Successivameante, considerata l'eccezione, in via subordinata, sul merito della pretesa, il primo giudice deve devolvere eventualmente alle altre giurisdizioni (quella tributaria) l'esame della vicenda.

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La Cassazione con ordinanza n. 10809 del 4-05-2017 ha stabilito che anche qualora venga impugnato l’estratto di ruolo esattoriale e l’Agente della Riscossione provi la rituale notifica delle cartelle di pagamento, il Giudice è comunque tenuto a vagliare e decidere in merito all’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nel ricorso introduttivo.

la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale ove si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2939 cod. civ, in quanto la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto che, una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria di cui ad una cartella esattoriale non opposta, non poteva essere più eccepita la prescrizione del credito;

La Corte ha altresì accolto il secondo motivo col quale è stata denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice del gravame omesso di pronunciarsi sulla eccepita prescrizione del credito.

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La suprema Corte premette che, “relativamente all'onere probatorio incombente sull'Ufficio in tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, va considerato che l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate del "valore venale in comune commercio", di cui all'art. 51, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai fini della determinazione della base imponibile di un contratto di compravendita immobiliare, deve tenere conto della natura, consistenza ed ubicazione dei beni in considerazione delle caratteristiche oggettive delle aree, tenuto conto della collocazione nello strumento urbanistico nonché dello stato delle opere di urbanizzazione, avendo riguardo ai trasferimenti avvenuti non oltre tre anni prima che abbiano avuto per oggetto immobili con analoghe caratteristiche e condizioni.”

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Il commento alla sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, n. 17422 del 17 luglio 2013, avente ad oggetto l'opposizione a cartelle esattoriali e all'esecuzione, offre spunti interessanti soprattutto quando si tratta di opposizione all'esecuzione, esperibile sempre e senza obbligo di impugnazione nel termine di quaranta giorni.

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. L’art. 24 del D.L. vo. n. 46/1999; 3. Termini e opposizioni esperibili; 4. Prescrizione e decadenza.


1. Premessa.
La sentenza in epigrafe viene segnalata quale decisione alquanto interessante, nonché innovativa in punto di opposizione a cartella esattoriale contenente crediti previdenziali.
Occorre subito precisare che la disciplina regolante la riscossione dei crediti contributivi di competenza dell’Inps è stata oggetto di significativi cambiamenti, per effetto delle disposizioni contenute nell’art.30 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (la c.d. Manovra estiva).
Dal 1° gennaio 2011, infatti, il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps è effettuato tramite l’avviso di addebito, avente valore di titolo esecutivo, che sostituisce la cartella di pagamento; decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito al debitore, senza che sia intervenuto il pagamento, l’Agente della Riscossione può procedere direttamente all’espropriazione forzata.
Tuttavia, relativamente a quei crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli all’Agente della Riscossione è stata effettuata entro il 31 dicembre 2010, l’Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la notifica della relativa cartella di pagamento.
In particolare, con l’entrata in vigore (1° luglio del 1999) dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le controversie sugli obblighi contributivi sono diventate di esclusiva competenza della magistratura del lavoro, nella forma del giudizio di opposizione alla iscrizione a ruolo. Su tale procedimento, tipico del processo tributario, la dottrina aveva subito espresso notevoli perplessità per la non facile applicabilità al processo del lavoro (v. R. CUNATI, La riscossione tramite ruoli esattoriali e la cartolarizzazione dei crediti previdenziali INPS e INAIL, in Lav. Prev. Oggi, 2002, 23; F. FONZO, Cessione dei crediti contributivi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e riscossione coattiva mediante ruolo, in Inf. Prev., 2000, 1528 segg.).
A distanza di anni dalla prima riforma, con sentenza n. 797/2013, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa si propone di tracciare una rassegna critica delle numerose questioni che la disciplina sugli obblighi contributivi ancora oggi pone agli operatori del settore.
Prima di analizzare il contenuto della sentenza oggetto di questo approfondimento, è utile però accennare ad alcuni interrogativi che attengono, per un verso, alla natura giuridica del ruolo e, per altro verso, alla interpretazione del concetto di obbligatorietà della iscrizione a ruolo.
Con particolare riferimento al delicato problema della natura del ruolo, si confrontano da sempre due teorie contrapposte (per la ricostruzione del dibattito: G. FALSITTA, voce Riscossione delle imposte dirette, in Novissimo Digesto italiano, XVI, 1969, 66 e segg.; N. DOLFIN, voce Riscossione delle imposte dirette, in Novissimo Digesto italiano (appendice), 1986, VI, 870 e segg.; L. IMPERLINO, voce Ruolo di riscossione, Enc. Giur. Treccani; D. LAMEDICA, voce Ruolo di riscossione, Enc. Giur. Treccani, 2000.).
Secondo una prima tesi la riforma avrebbe attribuito agli enti previdenziali la potestà di far valere le proprie pretese attraverso l’emanazione di atti autoritativi, idonei – in mancanza di tempestiva impugnazione – ad acquisire la stabilità tipica del giudicato (così P. CAPURSO, Iscrizione a ruolo dei crediti contributivi e processo del lavoro, in Lav. Giur., 2001, 121 segg.). Inoltre, detto indirizzo ha espresso forti perplessità sulla possibilità per il giudice di emettere sentenza di condanna per il pagamento in favore dell'INPS del credito azionato, sia pure nella minore misura risultata dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. Lavoro, sentenza 10.09.2009 n° 19502: "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, emessa per la riscossione di contributi previdenziali, con la quale si contesti la sussistenza del credito, se viene accertata la solo parziale fondatezza dell'opposizione non si determina per questa sola ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella solo limitatamente alle somme non dovute, una declaratoria di totale inefficacia potendo imporsi solo nel caso in cui, tenuta presente anche la normativa sostanziale applicabile, debba ritenersi che l'ente creditore non abbia assolto, in alcuna misura, l'onere di provare anche nel quantum i suoi crediti").
Da altra parte della dottrina si sostiene, invece, che il ruolo esattoriale, come atto prodromico alla riscossione coattiva, è diretto esclusivamente alla acquisizione di un titolo esecutivo. Si tratterebbe, dunque, di un provvedimento amministrativo privo di qualsiasi effetto sull’accertamento della sussistenza del credito contributivo, e pertanto assimilabile all’atto di precetto (così C. A. NICOLINI, Problemi del contenzioso in tema di recupero contributivo mediante ruoli in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale; per una panoramica generale sulla riforma, C. ASPRELLA, La nuova esecuzione esattoriale, in Nuove leggi civili comm., 1999, 840 segg.).
In base a quest’ultima impostazione, la cartella esattoriale deve ritenersi un titolo esecutivo (di formazione stragiudiziale) che non può scindersi nelle varie poste: o viene confermata in toto oppure, in caso di modifica del credito a seguito del giudizio di merito, deve essere in toto revocata e l'ente previdenziale ben potrà chiedere la condanna dell'opponente al pagamento di quelle poste (o di parte di esse) di cui risulti ancora la debenza. In sostanza con il giudizio di opposizione viene introdotto un ordinario processo di cognizione nel quale "l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato nella cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda" (così: Cassazione civile, sez. Lavoro, sentenza 08.04.2002 n° 5763).

2. L’art. 24 del D.L. n. 46/1999.
Giova premettere all'annotazione della sentenza in argomento un breve sunto dello svolgimento del processo che l'ha preceduta.
Con ricorso depositato in data 7.3.2011 innanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, il ricorrente proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento relative a contributi inevasi afferenti a più annualità, deducendo di avere appreso delle iscrizioni a ruolo solo a seguito di una richiesta inoltrata all’agente della riscossione nel settembre del 2010.
A fondamento dell’opposizione, qualificata quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deduceva la maturazione del termine di prescrizione ex art. 3 legge n. 335 del 1995, trattandosi di contributi risalenti al periodo dal 1997 al 2002 e applicandosi il termine di prescrizione quinquennale anche successivamente alla notifica delle cartelle; eccepiva inoltre la decadenza per omessa osservanza dei termini per l’iscrizione a ruolo, nonché la mancata notifica delle cartelle di pagamento, dichiarando di non rammentare di averle ricevute e chiedendo l’emissione dell’ordine di produzione nei confronti dell’agente della riscossione.
All'esito del giudizio il Tribunale dichiarava l’inammissibilità della opposizione ex art. 24 D.L.gs. n. 46 del 1999, mentre accoglieva l’opposizione all’esecuzione, dichiarando che l’agente della riscossione non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base delle cartelle impugnate, limitatamente alle voci riportate negli estremi di ruolo allegati al ricorso.
V'è da dire che il Giudice del lavoro ha ragionato muovendo da giuste premesse in ordine alla natura giuridica del ruolo e alla tipologia del processo che scaturisce dall'opposizione al ruolo prevista dall'art. 24 del D.L.gs. n. 46/1999, qualificando il primo come titolo esecutivo di formazione stragiudiziale e l'opposizione ad esso come un normale giudizio di cognizione piena in ordine alla sussistenza dell'obbligazione contributiva.
Il problema interpretativo dell’art. 24 del D.L.gs. cit. risiede nell’infelice formulazione della norma, laddove distingue tra opposizione contro l’iscrizione al ruolo (comma 5°) e giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva (comma 6°).
In ogni caso, il processo relativo al pagamento di contributi previdenziali anche se instaurato mediante opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio ed, in particolare, a quello contributivo. Al riguardo depone, innanzitutto, il tenore letterale della disposizione normativa che ne detta la disciplina.
Infatti l'art. 24 comma 6 del D. L. vo. n. 46/1999 precisa che . Di conseguenza, l'opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva ha ad oggetto il ruolo (rectius: le singole iscrizioni in esso contenute), che viene posto a base di una cognizione piena sui diritti e gli obblighi afferenti al rapporto contributivo in esso rappresentato e non può, pertanto, essere confusa con l'opposizione alla cartella, tendente, non già ad eliminare il titolo esecutivo attraverso la contestazione della situazione sostanziale del credito fatto valere, ma a far accertare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione del credito.
Chiarito l'ambito della cognizione cui dà luogo l'opposizione a ruolo ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, può passarsi ad esaminare un’altra questione in cui si è imbattuto il giudice del lavoro di Siracusa, che è quella relativa ai termini e ai modi per proporre opposizione.

3. Termini e opposizioni esperibili.
Qualora un contribuente dovesse ricevere una cartella contenente crediti previdenziali e volesse contestare il merito della pretesa ha l’onere di proporre opposizione dinanzi al Tribunale del lavoro competente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell’atto (cfr. Cassazione civile, sez. Lavoro, sentenza 27.02.2007 n° 4506: “in tema di iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali l’art.24, comma 5, del Dl.gs n.46/99 dispone che contro l’iscrizione al ruolo può proporre opposizione al giudice entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Inoltre, si specifica che “Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”; contra: Tribunale Venezia, sez. Lavoro, sentenza 19.09.2002).
Sulla scorta del sopra citato orientamento giurisprudenziale, il Giudice del Lavoro ha constatato come l’eccezione di prescrizione, quale questione relativa al merito della pretesa contributiva, fosse stata dedotta tardivamente dal ricorrente, rilevando sul punto che “la mancata notifica della notifica della cartella non priva il destinatario del rimedio previsto dal Dl. vo n. 46 del 1999 avverso l’iscrizione a ruolo: il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il debitore in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa”; si confrontino sul punto varie sentenze della Suprema Corte che hanno affermato il principio in materia di opposizione ex art. 22 l. n. 689 del 1981 (Cassazione civile, sez. I, sentenza 01.02.2007 n° 2214; Cassazione civile, sez. I, sentenza 05.03.2002 n° 3127; Cassazione civile, sez. III, sentenza 01.03.2000 n° 2293), nonché quella che utilizza l’assunto come uno dei motivi di affermazione dell’ammissibilità dell’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11.05.2009 n. 10672 nella quale si legge “In specie qualora si pensi che, come tante volte accade con l’avviso di mora, l’atto in questione potrebbe essere il primo atto (e, peraltro, valendo anche come comunicazione dell’automatica iscrizione del fermo, il solo atto) con il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare…”).
Importante precisazione del Giudice del Lavoro riguarda, poi, le difese circa il merito della pretesa contributiva, che devono essere fatte valere, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto dal D. l. vo n. 46 del 1999, decorrente dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del debito contributivo.
Nel caso in esame la ricorrente assume di aver avuto conoscenza della pretesa contributiva solo a seguito della richiesta di estratti di ruolo e da tale data, ad avviso del Giudice del Lavoro, decorre il termine di giorni 40 di cui all’art. 24 D. L. vo n. 46 del 1999, scaduto al momento del deposito del ricorso giudiziario.
La Suprema Corte ha più volte precisato che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al DL.gs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato DL.gs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal DL.gs. n. 46 del 1999, art. 16. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti” (sul punto: Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 24.10.2008 n° 25757; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 18.11.2004 n° 21863).
Alla luce di quanto evidenziato, dunque, è importante per il contribuente comprendere la tipologia dei vizi di cui risulta affetta la cartella, in quanto i tempi per proporre opposizione risultano differenti a seconda che riguardino il merito della somma richiesta (40 giorni) o le modalità della richiesta stessa (20 giorni).
Nondimeno, nel caso oggetto della sentenza in commento parte ricorrente aveva proposto altresì una opposizione alla esecuzione, facendo valere la prescrizione quinquennale maturatasi dopo la notifica delle cartelle e tale eccezione è apparsa fondata al Giudice del Lavoro.
Invero, pur essendo previsti dei termini perentori per proporre opposizione, esiste un’ulteriore possibilità per il per il contribuente che dovesse ricevere una cartella illegittima, ossia l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
Ciò è confermato da copiosa giurisprudenza di merito dove sostanzialmente viene ribadito che “il termine previsto dal 5° comma del citato art. 24 è accordato per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva e non per disciplinare la sola azione esecutiva; prova di ciò si ha nella circostanza che (comma 6°) il giudizio di opposizione contro il ruolo è regolato dagli artt. 442 e seguenti c.p.c. mentre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (art. 29 cit. Dl.gs) dunque con le modalità di cui agli artt. 615 e seguenti c.p.c.” (cfr. Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza 29.10.2009).
Il contribuente può quindi proporre opposizione all’esecuzione (come nel caso in esame), secondo il combinato disposto degli articoli 615 e 618-bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l’an dell’esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza, in quanto la stessa viene promossa per contestare la legittimità delle iscrizioni al ruolo per mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione medesima (nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento), ovvero per addurre fatti estintivi (prescrizione) o preclusivi (decadenza) sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (tra le tante: Tribunale Catania, sez. lavoro, sentenza 10.10.2012 n° 3940; Tribunale Siracusa, sez. lavoro, sentenza 07.06.2012 n° 817; Tribunale Caserta, sez. lavoro, sentenza 04.02.2010 n° 551).

4. Prescrizione e decadenza.
L'art. 3, comma 9, legge n. 335/95 testualmente dispone che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 103/91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/91, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…".
Tale norma ha ridotto, dal 01.01.1996, il termine prescrizionale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie - originariamente decennale ex art. 40, legge n. 153/69 - a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Sul punto, vi è stato anche l'intervento chiarificatore della la S.C. secondo cui "In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95 stabilisce tra l'altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dall'1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva; c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 638/83, è soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero…" sul punto: Cassazione civile, SS.UU. sentenza 07.03.2008 n° 6173; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 04.05.2012 n° 6741).
Anche sul tema della prescrizione la sentenza in commento appare interessante, in quanto si occupa del particolare aspetto degli atti interruttivi.
Infatti, il Giudice del Lavoro sostiene che “La mera proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte dell’intimato dopo la notificazione del precetto non modifica il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva di detta notifica; ma se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie una attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’art. 2943 c.c.; e quindi, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2 la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (v. Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.03.2007 n° 7737).
Motiva ancora il Giudice del Lavoro: “E tuttavia anche a voler attribuire alla memoria difensiva della Serit (la quale ha chiesto l’accertamento della legittimità dell’attività di riscossione e quindi il rigetto dell’opposizione) l’effetto interruttivo della prescrizione di cui alla sentenza sopra citata, essendo stata la memoria depositata il 27.10.2001 è intervenuta dopo la maturazione del termine quinquennale decorrente dal 13.3.2006, che, pertanto, in quanto già maturato, non era suscettibile di interruzione”.
Anzi, secondo il Tribunale di Siracusa la cartella esattoriale non opposta, per quanto titolo esecutivo, non è assimilabile alla sentenza passata in giudicato. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell’attitudine a modificare il termine di prescrizione con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia a decorrere dalla notifica della cartella (v. in tema d’ingiunzione fiscale: Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 25.05.2007 n° 12263; conforme: Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 25790).
Pertanto, solo nel caso in cui ci si trova dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (v. art. 2953 c.c.) il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (quinquennale)- previsto per il singolo tributo- in quello decennale.
Diversamente la notifica della cartella di pagamento non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione quinquennale, il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.
A non differenti conclusioni deve giungersi anche nel caso di specie, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale; di guisa che, dalla mancata opposizione, discende l’effetto sostanziale dell’incontestabilità del credito, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l’idoneità al giudicato.
Necessario corollario è che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposta ai sensi dell’art. 24, comma 5°, del D.L. vo n. 46/1999 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati contemplato dall’art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995 (tra le tante: Tribunale Catania, sentenza 02.06.2010; Tribunale Milano, sez. lavoro, sentenza 15.12.2008 n° 112).
Infine, il Giudice del Lavoro ha giudicato infondata l’eccezione di decadenza fatta valere dal ricorrente per tardiva iscrizione a ruolo.
A tal riguardo, l’art. 25 D.L. vo n. 46 del 1999 statuisce che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo….”.
Tuttavia il Giudice del Lavoro, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 36 e delle successive modifiche (art. 78 comma 24 l. n. 388 del 2000, art. 38 comma 8 l. n. 289 del 2002, art. 4 comma 25, l. 24 dicembre 2003, n. 350), ha dichiarato che “la norma si applica solo ai contributi maturati successivamente all’1.1.2004”.
L’organo Giudicante, dopo aver accertato che la cartella esattoriale (notificata il 3.1.2006) poteva essere effettuata legittimamente entro il 31.12.2006, ha considerato tempestiva l’iscrizione a ruolo.

Avv. Giorgio Seminara – CAT Siracusa

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