Studio Legale Avv.ti Antonio e Laura Rizzo

Studio Legale Avv.ti Antonio e Laura Rizzo Specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia

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Via Vincenzo Giuffrida, 85
95128 Catania Antonio Rizzo
Avv.

Specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia

Avv. Laura Rizzo
Avv. Giovanna Granata

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L’INPS, con il Messaggio n. 4131 del 24.11.2021, ha fornito indicazioni circa l’estensione del termine di pagamento per ...
25/11/2021

L’INPS, con il Messaggio n. 4131 del 24.11.2021, ha fornito indicazioni circa l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 di ulteriori 150 giorni dalla notifica, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti, senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Ciò comporta che prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Mentre invece, ha specificato l’INPS, per gli avvisi di addebito (di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 e cioè il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS) resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.

L’INPS, con il Messaggio n. 4131 del 24.11.2021, ha fornito indicazioni circa l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di paga

Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede...
13/10/2021

Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha firmato un nuovo D.P.C.M. con le modalità di verifica del possesso del green pass COVID-19 in a

GRANDE VITTORIA DELLO STUDIO DEGLI AVV. ANTONIO RIZZO E  AVV. LAURA RIZZO In tema di RAPPORTO DI LAVORO CON LA PUBBLICA ...
16/07/2021

GRANDE VITTORIA DELLO STUDIO DEGLI AVV. ANTONIO RIZZO E
AVV. LAURA RIZZO
In tema di RAPPORTO DI LAVORO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE innanzi alla Corte di Appello di Catania – Sez. Lavoro con la sentenza n. 546/2020: il lavoratore ha diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO in caso di mancata assunzione con CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO per l’ILLEGITTIMA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
L'esistenza e l'entità di tale danno potrà essere provato mediante il ricorso a presunzioni e ammonterà alla retribuzione globale lorda e il TFR che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato assunto a tempo indeterminato in caso di regolarità e legittimità della graduatoria.

La suddetta sentenza è stata pubblicata nella banca dati giuridica "De Jure" dove vengono raccolte le più importanti sentenze emesse in Italia.

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 16154 del 9 giugno 2021, ha ribadito il seguente principio di diritto: ...
14/07/2021

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 16154 del 9 giugno 2021, ha ribadito il seguente principio di diritto: “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura”.

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 16154 del 9.6. 2021, ha ribadito il seguente principio di diritto in tema di conciliazione

Ecco una delle prime sentenze del Tribunale del Lavoro nell'ipotesi di lavoratori (in questo caso dipendenti di due RSA ...
24/03/2021

Ecco una delle prime sentenze del Tribunale del Lavoro nell'ipotesi di lavoratori (in questo caso dipendenti di due RSA - case di riposo) che rifiutano di vaccinarsi invocando l'art. 32 Cost. che impone la vaccinazione obbligatoria solo se prevista dalla legge. Ma il datore di lavoro invoca l'art. 2087 cc: l'obbligo del datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori e la necessità di salvaguardare la salute degli ospiti delle RSA che sono considerate persone particolarmente fragili per l'età e lo stato di salute. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno legittima l'imposizione di ferie forzate e/o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ai dipendenti che rifiutano di vaccinarsi.

Dieci operatori di due case di riposo nel Bellunese avevano rifiutato la somministrazione. All'indomani del rifiuto erano stati messi in ferie forzate e sottoposti alla visita del medico del lavoro. (ANSA)

L’INAIL, con la Nota operativa 1 marzo 2021, ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità della tutela assicurativa al p...
05/03/2021

L’INAIL, con la Nota operativa 1 marzo 2021, ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità della tutela assicurativa al personale infermieristico in caso di rifiuto di sottoporsi al vaccino anti covid-19 analizzando il caso di un ospedale di Genova in cui alcuni infermieri avevano rifiutato di vaccinarsi nonostante la sollecitata raccomandazione del datore di lavoro:

"il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorchè fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare
la tutela assicurativa dell’infortunato.
Resta inteso, infine, che quanto chiarito non comporta l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella circolare n. 13/2020, occorre comunque
accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro.
Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti..."

L’INAIL ha stabilito che in caso di rifiuto di sottoporsi al vaccino anti covid-19 da parte del personale infermieristico

03/03/2021

ULTERIORE VITTORIA DELLO STUDIO DEGLI AVV. ANTONIO RIZZO E AVV. LAURA RIZZO CONTRO L’INPS PER L’ISCRIZIONE COATTA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CONTRIBUTI E SANZIONI!!

Con la sentenza n. 156 dell’01/03/2021 la CORTE DI APPELLO DI CATANIA Cons. Rel. Dott.ssa Parisi, su nostro ricorso per conto di un ingegnere di Catania, assistito dallo studio Rizzo, riguardo all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e alla richiesta dei contributi per l’ anno 2007, conferma che il dies a quo per il termine della prescrizione era fissato al 16/06/2008 e rigetta l’ eccezione di sospensione del termine di prescrizione per dolo riproposta dall’INPS affermando che ” Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019, n.14410 e ivi richiamate Cass. n. 21567 del 13/10/2014 Cass. 17/04/2007n. 9113) l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.
Nel caso in esame deve escludersi la sussistenza di un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. Ed invero, l’odierno appellante ha indicato il reddito professionale prodotto nella dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate, ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps a norma del dlgs 462/1997. Nonostante la mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) il credito dell’istituto previdenziale risulta facilmente evincibile dalla compilazione del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo.
L’appellante non ha occultato il proprio reddito da lavoro autonomo ma lo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate senza intenzione di occultamento doloso. Non sussiste un impedimento oggettivo all’accertamento, non superabile dall’ente con i normali controlli che l’INPS può sempre disporre. “

La Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza 16 febbraio 2021, n. 4056, ha ribadito il principio secondo cui in caso di ...
03/03/2021

La Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza 16 febbraio 2021, n. 4056, ha ribadito il principio secondo cui in caso di risarcimento per licenziamento illegittimo alla quantificazione del danno, costituita dalle retribuzioni maturate dal giorno del provvedimento fino a quello della effettiva reintegrazione, va detratto l’aliunde perceptum – ossia l’importo costituito dalle (eventuali) retribuzioni percepite dal lavoratore nel medesimo periodo.

La Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza 16 febbraio 2021, n. 40566, ha ribadito il principio secondo cui in caso di risarcimento per

L’INPS, con il Messaggio n. 689 del 17.02.2021, ha fornito chiarimenti relativamente alla possibilità di fruizione della...
22/02/2021

L’INPS, con il Messaggio n. 689 del 17.02.2021, ha fornito chiarimenti relativamente alla possibilità di fruizione della NASPI anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nell’attuale periodo di vigenza del divieto di licenziamenti, in attuazione di un accordo collettivo aziendale sottoscritto (anche) da una sola delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’INPS, con Messaggio n. 689/2021, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di fruire della NASPI anche in caso di risoluzione consensuale

DIRITTO ALLO SMART WORKING E COMPATIBILITA' DELLE MANSIONI.Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con Ordinanza 21 gennai...
01/02/2021

DIRITTO ALLO SMART WORKING E COMPATIBILITA' DELLE MANSIONI.

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con Ordinanza 21 gennaio 2021, n. 5961 ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice ad essere messa in smart working a causa delle sue condizioni di salute ed anche per assistere la madre ultraottantenne portatrice di handicap e ridurre così il rischio per quest’ultima di contrarre il covid-19. La richiesta di essere messa in smart working era infatti stata rifiutata dalla società datrice di lavoro e per tale motivo la lavoratrice aveva proposto un ricorso d’urgenza al Tribunale del Lavoro per la tutela dei suoi diritti.
Al riguardo il Giudice ha evidenziato che, l’art. 39 del D.L. n. 18/2020, richiede esclusivamente che lo smart working “sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” e certamente la prestazione lavorativa richiesta alla lavoratrice ricorrente, di natura intellettuale, è risultata perfettamente compatibile con la modalità agile, che ha lo scopo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18, comma 1, L.n. 81/2017) e quindi – di fatto – non vi era alcun impedimento allo smart working. Infatti appare ovvio che una prestazione di natura intellettuale, non richieda la necessaria presenza fisica in azienda e quindi ben può essere svolta nella modalità dello smart working.

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 5961/21 ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice ad essere messa in smart working

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 112/2020 ha stabilito che il licenziamento irrogato per motivi economici, du...
29/01/2021

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 112/2020 ha stabilito che il licenziamento irrogato per motivi economici, durante il periodo di vigenza del divieto di recesso introdotto dal decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) e più volte prorogato, è nullo per violazione dell’art. 1418 del codice civile e deve essere sanzionato con la reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 112/2020 ha stabilito che il licenziamento irrogato per motivi economici, durante il periodo di

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