19/06/2020
Il percorso argomentativo della Cassazione, assolutamente condivisibile in linea di principio, rende evidente che, in applicazione dell'art. 101 della Costituzione, eccedono dall'ambito del controllo disciplinare tutti i provvedimenti adottati dai Magistrati in osservanza alla legge, anche quando seguono (o danno luogo ad) interpretazioni minoritarie, purché sia possibile ricostruire una ragionamento logico - giuridico che abbia condotto alla decisione (od all'omissione, come nel caso in esame). E' un principio difficilmente contestabile, anche se non si può negare che, di fatto, siffatto modo di procedere influisce pesantemente sulla certezza del diritto (valore sempre più astratto, se non addirittura diafano), ed evidenzia i limiti della funzione nomofilattica della Cassazione. Sarebbe opportuno cercare (e, magari, codificare,) un criterio che possa, in qualche modo, armonizzare i principi costituzionali, con la necessità, per tutti gli operatori del diritto, di affrontare le vicende sottoposte al loro esame sulla base di un quadro complessivo maggiormente sicuro.
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, nel caso di incolpazione avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile e risoltasi nell’inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali della cust...