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12/02/2026

👩🏼‍⚖️​Nel giudizio per risarcimento da colpa medica, il Giudice può accertare errori diversi da quelli indicati in citazione, purché rientrino nel nucleo essenziale del fatto costitutivo della domanda ➡️ https://shorturl.at/6hV1X

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07/02/2026

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Anche i figli di “madri intenzionali” potranno avere la pensione di reversibilità. In Italia non esiste una legge specifica sul tema e per questo il tribunale di Trieste è intervenuto sul caso di Federica Fontana, nota archeologa, morta a 61 anni il 19 maggio 2024 dopo una lunga malattia. I giudici hanno riconosciuto Fontana madre a tutti gli effetti delle figlie che la donna aveva avuto con la moglie Emanuela Murgia. L’archeologa non aveva potuto riconoscerli in vita, perché la legge non lo consentiva.

Era stata la vedova ad avviare il procedimento in base a una “azione di stato”, atto solitamente usato per il riconoscimento della paternità. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera, che ha intervistato Emanuela Murgia. “È stata mia figlia maggiore a farmi capire che dovevo farlo, ha firmato un disegno con il doppio cognome, anche se all’anagrafe aveva solo il mio - racconta -. L’ho visto come un modo di affermare la sua appartenenza”.

La primogenita della coppia è nata nel 2017 a seguito di una fecondazione assistita in Spagna. La seconda, con lo stesso metodo, nel 2021. Dopo la scoperta della malattia nel 2022, le due donne si sono unite civilmente, “ma dopo che Federica è morta mi sono resa conto che le bambine erano tagliate fuori da un sacco di cose: dalle borse di studio per orfani alla pensione di reversibilità della mamma”, ha spiegato Murgia. Così, ha deciso di fare richiesta di riconoscimento in Tribunale”. Il procedimento è stato seguito pro bono dalle avvocate di Rete Lenford – Avvocatura per i diritti Lgbtqia+, Patrizia Fiore, Manuel Girola, Valentina Pontillo e Giulia Patrassi Leopardi – in quanto iniziativa strategica per l’affermazione dei diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso.

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04/02/2026

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UNA SENTENZA CHE CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA: LOVE ARENELLA deposita istanza formale per l'applicazione della Sentenza Cassazione 3657/2026
Demanio e Legalità: LOVE ARENELLA deposita istanza formale per l'applicazione della Sentenza Cassazione 3657/2026
La citata sentenza della Suprema Corte muta radicalmente il paradigma giuridico finora applicato al settore balneare, determinando il definitivo superamento della distinzione tra irregolarità amministrativa e illecito penale.
(COMUNICATO STAMPA)
Fino ad oggi, molti operatori e amministrazioni hanno fatto affidamento sulle proroghe legislative nazionali come 'scudo' contro le contestazioni. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, stante l'obbligo di disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto unionale (Direttiva Bolkestein), tali proroghe sono da considerarsi giuridicamente inesistenti. Ne consegue che l'occupante non può più invocare la buona fede né l'affidamento in un atto della Pubblica Amministrazione: il perdurare del possesso dell'area demaniale oltre la scadenza naturale del titolo originario integra ora, in via automatica, il reato di cui all'art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici). Tale orientamento non solo espone i privati al sequestro immediato delle strutture, ma pone i dirigenti pubblici di fronte alla precisa responsabilità di impedire la prosecuzione di un reato in atto, pena la configurabilità di concorso nel medesimo illecito o di omissione in atti d'ufficio."
L'associazione LOVE ARENELLA, nella persona di Giorgio Nanì La Terra, comunica di aver ufficialmente depositato presso gli organi competenti — Comune di Siracusa, Capitaneria di Porto, Regione Siciliana Prefettura, soprintendenza, genio civile e al Sindaco— una formale Istanza di adeguamento e segnalazione relativa alla gestione del litorale siracusano.
L'iniziativa fa seguito alla storica pronuncia della Corte di Cassazione Penale (sez. III, n. 3657 del 29/01/2026), che ha definitivamente sancito l'illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, equiparando l'occupazione senza titolo valido al reato di Invasione di terreni o edifici (Art. 633 c.p.):
la richiesta di intervento con questo atto, LOVE ARENELLA non si limita a una segnalazione generica, ma impone alle Autorità un obbligo di verifica e azione immediata. "Abbiamo depositato un'istanza chiara," dichiara Giorgio Nanì La Terra. "Chiediamo che la Pubblica Amministrazione disapplichi le norme interne in contrasto con l'Europa e proceda senza indugio allo sgombero delle aree occupate illegittimamente. Non è più una questione burocratica, ma una questione di rilevanza penale."
L'istanza presentata pone l'accento anche sulla sicurezza pubblica. Viene sollecitato l'intervento urgente per l'abbattimento di strutture pericolanti e la bonifica del litorale, troppo spesso lasciato all'incuria in attesa di rinnovi concessori che oggi la legge dichiara inesistenti.
Si sottolinea che l'inerzia degli uffici preposti, davanti a una sentenza così netta della Suprema Corte, potrebbe configurare profili di responsabilità per omissione. "Siamo pronti a vigilare affinché il patrimonio pubblico torni ai cittadini e affinché le leggi vengano rispettate da tutti, senza eccezioni," conclude la nota. "Il mare è un bene comune e la sua gestione deve seguire i principi di trasparenza, gara pubblica e legalità."
LOVE ARENELLA invita la cittadinanza a restare informata e ringrazia la stampa per l'attenzione dedicata a una battaglia che riguarda il futuro del nostro territorio.

10/01/2026

SEPARAZIONE : A CHI SPETTA ASSUGNO UNICO!

La Corte di Cassazione riconosce al genitore collocatario il diritto di percepire integralmente l’assegno unico universale

Il Tribunale di Lanciano, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Tizio e Caia, disponeva l’affidamento condiviso di Sempronio con suo collocamento presso la madre, cui veniva altresì assegnata la casa coniugale, un contributo paterno al mantenimento del predetto minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente Mevia pari a complessivi euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili in favore di Caia, nonché l’attribuzione in via esclusiva a quest’ultima dell’assegno unico universale.

La Corte d’Appello, a parziale accoglimento dell’appello proposto da Tizio, fissava in euro 100,00 mensili l’assegno divorzile a suo carico, confermando per il resto l’impugnata sentenza. In particolare, riteneva infondato il motivo riguardante l’assegnazione in via esclusiva dell’assegno unico universale all’ex moglie, in quanto “occorreva tener conto che si trattava di misura a sostegno della genitorialità disposta nell’interesse del minore, fatto che pertanto induceva a riconoscere la spettanza di tale misura al genitore unico collocatario, in modo che potesse direttamente assolvere in modo più adeguato alle esigenze del minore”.

Avverso tale sentenza Tizio ricorreva per cassazione, in base a tre motivi.
In particolare, con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 230/2021 per aver la Corte d’Appello accolto la domanda di Caia di percepire integralmente l’assegno unico in mancanza di accordo tra i genitori. Secondo il ricorrente, infatti, “l’assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo [e non già, quindi, in caso di mero collocamento prevalente del figlio, n.d.r.] spetterebbe al solo genitore affidatario; l’attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge”.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4672/2025, tra l’altro, ha pronunciato l’infondatezza del terzo motivo.
A tal fine ha richiamato la normativa in tema di assegno unico universale, secondo l’interpretazione della stessa elaborata direttamente dall’Inps: - l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 230/2021, in base al quale “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”; - l’art. 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo, che riconosce l’assegno ai nuclei familiari con figli; - l’art. 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo, laddove viene precisato che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi”; - la Circolare dell’Inps n. 23/22, in base alla quale

“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile l’interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”.
Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps”.
Dall’altro, tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo,

ben potendo il giudice attribuire integralmente l’assegno unico al genitore collocatario del minore nell’ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse esente da censure, in quanto “risponde del tutto alle citate finalità dell’assegno unico, con la precisazione che l’attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell’ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall’Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell’interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell’interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile l’interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”.

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18/12/2025

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⚖ Le immagini raccolte attraverso impianti audiovisivi possono essere utilizzate per scopi disciplinari, a meno che il contratto collettivo non stabilisca una clausola di inutilizzabilità.

Lo sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30822/2025. Se con il cosiddetto Jobs Act le registrazioni delle telecamere installate in azienda possono essere impiegate per fini connessi al rapporto di lavoro, compresi quelli disciplinari e a patto che il lavoratore sia stato informato e vengano rispettate le regole sulla privacy, la norma presuppone che nulla, in altre fonti, limiti tale impiego.

📄 La sentenza completa 👉 https://ln.run/sentenza-corte-cassazione-30822-2025

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16/12/2025

La parte è rimessa in termini anche se la quarta Pec dà un messaggio di errore fatale

Nel processo civile telematico la parte può essere rimessa in termini anche nel caso in cui la quarta PEC dia esito negativo. Tale messaggio viene generato automaticamente dal sistema e non è necessariamente imputabile a una colpa del mittente, poiché indica soltanto l’impossibilità tecnica di caricare l’atto.

L’istanza di rimessione in termini deve ritenersi tempestiva se depositata alla prima udienza utile. Nel valutarla, il giudice deve tenere conto della necessità di svolgere accertamenti presso la cancelleria.

Così ha stabilito la Corte di cassazione civile, sezione seconda, con l’ordinanza n. 31493 del 3 dicembre 2025.

08/09/2025

L’immobile rientra nella comunione legale anche quando dai registri della conservatoria risulti intestata solamente al marito o alla moglie?

BONUS CASA - COMPRA E RISTRUTTURA
08/09/2025

BONUS CASA - COMPRA E RISTRUTTURA

Se acquisti una casa da ristrutturare, hai diritto alla detrazione maggiorata del 50%? Sì. La guida completa e aggiornata che spiega le nuove regole su proprietà, residenza e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per non perdere il beneficio.

Tribunale di Benevento: ammissibilità dell'adozione di persona maggiorenne nelle unioni civili tra persone dello stesso ...
06/07/2025

Tribunale di Benevento: ammissibilità dell'adozione di persona maggiorenne nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso

La sentenza del Tribunale di Benevento n. 190/2025 affronta una questione di rilievo in materia di adozione dei maggiorenni, riconoscendone l’ammissibilità anche nell’ambito delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il provvedimento si fonda su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. e valorizza i principi...

22/04/2025

A seguito di una diagnosi di fibrosi cistica, il paziente – o per lui la sua famiglia – può avviare […]

21/03/2025

SENTENZA STORICA
Corte Costituzionale: "Anche i single possono adottare i minori stranieri"
La sentenza rivoluziona il mondo delle adozioni: per la Consulta il divieto assoluto, stabilito dalla legge 184 del 1983, rischia di "riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso"
21 Mar 2025 - 13:47

Indirizzo

Via Marchese Di Casalotto 14
Catania
95131

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:45
16:45 - 18:45
Martedì 09:00 - 12:45
16:45 - 18:45
Mercoledì 09:00 - 12:45
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Giovedì 09:00 - 12:45
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Venerdì 09:00 - 13:00

Telefono

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