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13/01/2022

Se la nuova delibera non coincide con quella impugnata non cessa la materia del contendere
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali. Tuttavia, perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40827.

Le spese per doccioni e pluviali del lastrico privato sono a carico tuttiSecondo la giurisprudenza di legittimità e di m...
13/01/2022

Le spese per doccioni e pluviali del lastrico privato sono a carico tutti

Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito i canali di scarico e simili, deputati a preservare l'edificio condominiale dalle infiltrazioni d'acqua piovana, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le cui spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'art. 1123 c.c., non potendosi certo considerare tra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa o poste al godimento di alcuni condomini. é quanto si legge nella pronuncia n. 1514 del Tribunale di Reggio Calabria del 30 novembre 2021.

Caduta dalla scala condominiale: risponde il Condominio?Il Condominio, in qualità di custode e gestore delle parti comun...
13/01/2022

Caduta dalla scala condominiale: risponde il Condominio?

Il Condominio, in qualità di custode e gestore delle parti comuni dell’edificio, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni sofferti dal terzo a causa della rottura del gradino condominiale se, pur sapendo del pericolo, l’amministratore non si è adoperato immediatamente per mettere in sicurezza lo stato dei luoghi con gli opportuni interventi. A precisarlo è il Tribunale di La Spezia con la sentenza 27 settembre 2021, n. 512.

Il diritto al panorama fruibile dal finestrone delle scale condominialiIl Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 dicem...
13/01/2022

Il diritto al panorama fruibile dal finestrone delle scale condominiali

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 dicembre 2021, ha respinto l’azione confessoria esercitata da un condomino a tutela della servitù di panorama esercitabile dal finestrone del vano scala dell’edificio condominiale.

Tribunale di Crotone, sentenza 7 dicembre 2021
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 dicembre 2021, ha rigettato la domanda di un condomino volta ad ottenere la condanna di altro partecipante al condominio alla eliminazione degli ostacoli frapposti dal convenuto alla veduta panoramica esercitabile dal finestrone del vano scala dell’edificio, avendo lo stesso posizionato sull’adiacente balcone del proprio appartamento una parete in plastica, nonché suppellettili ed arredi. Il Tribunale, ritenuta la legittimazione dell’attore, "uti condominus", a promuovere azioni a tutela della proprietà condominiale, ha ripercorso l’elaborazione giurisprudenziale sulla servitù di panorama, intesa come "servitus altius non tollendi", ovvero quale servitù negativa, connotata da opere unicamente destinate al godimento del panorama, per poi concludere per la carenza di prova del titolo costitutivo della stessa dedotta servitù, nonché della lamentata turbativa.

La sentenza in commento sembra pervenire ad una soluzione corretta, potendosi tuttavia provare a sintetizzare in modo ben più essenziale le ragioni dell’infondatezza della pretesa dell’attore.

III.La giurisprudenza qualifica la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, come una "servitus altius non tollendi" (riferibile sia a costruzioni, sia a piantagioni). Il requisito della “utilitas” di tale servitù, postulato come elemento essenziale dall'art 1027 c.c., si connota, dunque, per il più ampio panorama assicurato al fondo dominante, da valutarsi in relazione alle condizioni ambientali in atto al momento della costituzione della servitù. Si assume, peraltro, che la servitù di panorama possa essere acquistata, oltre che mediante negozio, e cioè in forza di contratto o di testamento (art 1058 c.c.), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio del possesso ultraventennale consistente in attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2973; Cass. 13 febbraio 1999, n. 1206; Cass. 20 ottobre 1997, n. 10250; Cass. 6 marzo 1980, n. 1522; Cass. 12 luglio 1979, n. 4042).

Sennonché, può subito osservarsi che la servitù cosiddetta di panorama, dando luogo, in sostanza, ad una "servitus altius non tollendi", è una servitù negativa, il cui esercizio, cioè, non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, e che piuttosto si risolve nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione. La servitù di panorama non è quindi, di regola, neppure una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino, in modo da far presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. La visuale panoramica di cui gode un fondo che prospetta verso altro fondo, non essendo elevabile al contenuto di una servitù apparente, non dovrebbe perciò poter condurre nemmeno in astratto all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia del relativo diritto.

Poiché, allora, nel caso deciso dal Tribunale di Crotone, l’attore aveva agito, quale condomino, con “actio confessoria”, assumendo l’esistenza di una servitù di panorama a vantaggio delle parti comuni ed a carico della proprietà esclusiva del convenuto, poteva bastare l’accertamento della mancanza di un modo di costituzione convenzionale della servitù stessa per affermare l’infondatezza della domanda.

Peraltro, è vero che, per escludere la configurabilità di una servitù nel rapporto tra proprietà individuali e parti condominiali, non può invocarsi il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26807). Tuttavia, nel caso deciso dal Tribunale di Crotone, si aveva riguardo, per quanto è dato comprendere dalla sentenza, al finestrone del vano scale, e dunque ad opera eseguita in epoca anteriore alla costituzione del condominio, quando il fabbricato era oggetto di un unico diritto dominicale; di tal che, per ravvisare, una volta insorto il condominio, una vera e propria servitù a vantaggio dei beni comuni ed a carico dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva del convenuto, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia, sarebbe stato necessario allegare e provare che la medesima apertura esistente nella muratura delle scale servisse non tanto, o comunque non solo, per fornire aria e luce ai pianerottoli ed alle rampe utilizzati per l’accesso alle singole unità immobiliari esclusive, quand’anche per procurare una utilità ulteriore e diversa rispetto a quella normalmente derivante dalla destinazione della cosa (cfr. Cass. 13 novembre 1993, n. 11207).

Riferimenti normativi:
Art 1058 c.c.

Art 1027 c.c.

La pronuncia resa dal Tribunale di Lucca il 22 novembre 2021 offre lo spunto per delineare alcuni profili problematici d...
13/01/2022

La pronuncia resa dal Tribunale di Lucca il 22 novembre 2021 offre lo spunto per delineare alcuni profili problematici del procedimento di consulenza tecnica preventiva, previsto dal legislatore come antecedente – alternativo al procedimento di mediazione – delle controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Tribunale di Lucca 22 novembre 2021
Una delle innovazioni introdotte dalla legge “Gelli-Bianco”, nel quadro della complessiva riforma del sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, investe il giudizio civile di risarcimento del danno. Si è infatti previsto che l’instaurazione della causa sia necessariamente preceduta da un filtro che, in base a una scelta rimessa a chi è intenzionato ad agire, può consistere nell’espletamento di una consulenza tecnica secondo la procedura delineata dall’art. 696 bis c.p.c. ovvero nell’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. L’uno e l’altro meccanismo si atteggiano, per esplicita indicazione legislativa, a condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.

Se viene imboccata la prima strada, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, è chiamato a tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti. Al riguardo, si è evidenziato che il ricorso al procedimento di consulenza tecnica preventiva è ammissibile anche quando sia in discussione l’an debeatur (Trib. Venezia 16 luglio 2018); per contro, esso è stato escluso laddove vi sia un radicale e profondo contrasto fra le parti sull'esistenza stessa del credito, quante volte l’accertamento richieda indagini complesse non solo in fatto, ma anche in diritto, involgendo questioni la cui soluzione non è possibile demandare al consulente tecnico (Trib. Cosenza 13 gennaio 2021).

Responsabilità sanitaria e c.t. preventiva

Nel procedimento di consulenza tecnica riguardante la responsabilità in ambito sanitario, vanno coinvolte anche le imprese di assicurazione che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. Proprio relativamente alla prevista partecipazione di tali imprese, ci si è chiesti se essa sia indispensabile anche in assenza dei decreti attuativi della disciplina sull’obbligo assicurativo, alla cui emanazione è subordinata la possibilità di agire in via diretta nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile. Alcune voci nell’ambito della giurisprudenza di merito hanno risposto affermativamente al quesito, evidenziando in particolare come la finalità conciliativa del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non potrebbe essere utilmente perseguita senza la partecipazione della compagnia assicuratrice (Trib. Busto Arsizio 12 gennaio 2021; Trib. Benevento 24 ottobre 2018; Trib. Venezia 16 luglio 2018).

La domanda diviene procedibile qualora la conciliazione non riesca o, in ogni caso, ove il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Precisa il legislatore, a tale proposito, che gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva, il ricorso di cui all’art. 702 bis c.p.c.

Quali conseguenze determina il mancato rispetto dell’anzidetto termine di novanta giorni? Ha provato a fare chiarezza sul punto il Tribunale di Lucca con pronuncia resa il 22 novembre 2021, che ha respinto le eccezioni e le richieste formulate dal gestore di una casa di cura, il quale era stato tardivamente evocato in giudizio da una paziente della struttura. Invero, parte convenuta sosteneva, per quanto attiene al tema in esame, che la domanda doveva essere dichiarata improcedibile o che comunque la consulenza tecnica era divenuta inutilizzabile. Ad avviso del giudicante, che fa leva sulla lettera della legge e riprende le riflessioni di una parte della dottrina, l’osservanza del termine di novanta giorni è “funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso […] e non già [a] rendere procedibile la domanda di merito”.

Ne consegue, per un verso, che il ricorso exart. 702 bis c.p.c. depositato tardivamente è procedibile, ancorché i suoi effetti sostanziali e processuali (interruzione della prescrizione, impedimento della decadenza, determinazione della giurisdizione e della competenza exart. 5 c.p.c.) siano destinati a prodursi ex nunc e non dal momento in cui era stato depositato il prodromico ricorso exart. 696 bis c.p.c. E, per altro verso, il ritardo non incide in alcun modo sull’utilizzabilità della consulenza tecnica già espletata. Pertanto, nel caso di specie, una volta che l’elaborato peritale sia ritenuto esauriente e ben articolato, non è ravvisabile nemmeno la necessità di ulteriori incombenti istruttori, tali da giustificare l’abbandono del rito sommario di cognizione, come pure è risultata del tutto superfluo la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. Proprio sulla scorta degli elementi di valutazione offerti dal citato elaborato, il giudice ritiene la causa matura per la decisione.

Altro aspetto che viene in rilievo nell’eventualità di mancato approdo alla conciliazione nel procedimento di consulenza tecnica preventiva è quello attinente al regime delle spese processuali. Al riguardo, la Consulta – sollecitata da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze il 21 maggio 2020 – ha evidenziato come debba ritenersi pienamente giustificato (e compatibile con i principi del Carta fondamentale) il differimento della regolamentazione delle spese processuali, comprensive delle spese della consulenza tecnica, all’esito dell’eventuale giudizio di merito avente ad oggetto la pretesa risarcitoria (Corte cost. 5 maggio 2021, n. 87).

Non viene pregiudicato il diritto alla tutela giurisdizionale, vuoi perché in linea generale “il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute”, vuoi perché le controversie in tema di responsabilità sanitaria, svolgendosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione, dovrebbero essere tendenzialmente breve anche in ragione della “avvenuta anticipazione del segmento istruttorio fondamentale della consulenza tecnica”. Né tantomeno si determina una disparità di trattamento rispetto al diritto di accesso al giudice a seconda delle condizioni economiche delle parti: infatti, nelle ipotesi in cui si riesca a ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la situazione è riequilibrata dalla prenotazione a debito dei costi della consulenza medico legale; mentre, nei rimanenti casi, il differimento della regolamentazione delle spese all’esito del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda risarcitoria non integra gli estremi della manifesta arbitrarietà.

Riferimenti normativi:
Art. 8, L. n. 24/2017

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Occorre che vi sia la previa delibera assembleare per l'installazione di inferriate o pensiline da parte del singolo condomino?. Il tema è stato affrontato

30/03/2021

Rimborso per migliorie apportate da uno dei coeredi. Il caso dell’azione di collazione.

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