20/07/2020
Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 14951/2020 ove si afferma:" l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 C.C. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere
un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli -che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori- è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti sol perchè uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole."
Conformemente ad altre sentenze rese, la Suprema Corte, si pronuncia sancendo il principio secondo cui l'obbligo primario al mantenimento dei minori è in capo ai genitori, e che è sussidiario quello dei nonni, che potrà essere disposto, non solo allorché uno dei genitori non sia nelle condizioni di mantenere la prole, ma ove venga provata l'esigenza.
Nel caso di specie la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal nonno, avendo la sentenza della Corte di Appello considerato la situazione economica della madre del minore disabile, che aveva fornito prova di guadagnare circa 1100 euro mensili, ritenuti insufficienti alle esigenze del figlio, il quale abbisognava di cure riabilitative, ed aveva, inoltre, documentato l'impossibilità di riscuotere il mantenimento dal padre.