Studio Legale MMG - Mollica Mazzeo Guarnaccia

Studio Legale MMG - Mollica Mazzeo Guarnaccia Studio Legale che offre tutela giudiziale e stragiudiziale in campo civile, commerciale, amministrativo e tributario

patrocinio in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

20/03/2024
Il prossimo 27 novembre, l'Avv. Francesco Guarnaccia, consigliere AIGA della Sezione di Catania, introdurrà i lavori del...
25/11/2020

Il prossimo 27 novembre, l'Avv. Francesco Guarnaccia, consigliere AIGA della Sezione di Catania, introdurrà i lavori dell'evento formativo sugli strumenti di risoluzione della crisi di impresa nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

È stato firmato ieri il protocollo per l’avvio della sperimentazione del processo civile telematico in Cassazione.Il 26 ...
20/10/2020

È stato firmato ieri il protocollo per l’avvio della sperimentazione del processo civile telematico in Cassazione.
Il 26 ottobre partirà ufficialmente la fase di sperimentazione.
Ottima notizia in questa fase in cui occorre implementare gli strumenti telematici.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato una domanda di risarcimento danni proposta contro la nostra assis...
05/10/2020

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato una domanda di risarcimento danni proposta contro la nostra assistita, Rete Ferroviaria Italiana, accogliendo apertamente le nostre difese e confermando l'orientamento giurisprudenziale, ormai risalente, secondo cui la responsabilità per danni prodotti nell'esecuzione dell'opera appaltata ricade sull'appaltatore, salvo che il danno scaturisca direttamente dalla venuta in essere del manufatto appaltato o dall'esecuzione di direttive stringenti del committente. Quindi, nel caso di specie, sull'impresa che scavava la galleria producendo forti vibrazioni (che secondo il danneggiato avevano prodotto gravi danni alla sua abitazione) e non già sull'esercente della rete ferroviaria che tale opera aveva commissionato.

Interessante sentenza in materia di condanna alle spese di lite. ll nostro studio legale assisteva una compagnia di assi...
02/10/2020

Interessante sentenza in materia di condanna alle spese di lite. ll nostro studio legale assisteva una compagnia di assicurazione che doveva recuperare il credito per le spese di giudizio nascente da una sentenza della Cassazione, e, in assenza di spontaneo adempimento da parte di uno dei sette soggetti che aveva proposto e perso il giudizio in Cassazione, gli notifichiamo atto di precetto.
A questo atto di precetto il debitore, che è un Avvocato del Foro di Roma, fa opposizione, sostenendo che, a mente dell'art. 97 comma II c.p.c., dal momento che la sentenza della Corte Suprema non statuiva sulla ripartizione delle spese, questa doveva attuarsi per quote uguali tra le parti soccombenti, onde egli era tenuto non già per l'intero importo liquidato, ma soltanto per 1/7 di esso.
Il Tribunale di Roma ha respinto questa tesi, ed ha stabilito che, sebbene in materia di spese di lite la regola generale che prevede la solidarietà tra condebitori è sostituita dalla regola della parziarietà (per cui l'obbligazione si divide tra le parti che hanno perso la causa), cionondimeno, per stabilire chi sia "la parte", bisogna guardare all'interesse del singolo; se è comune ad altri soggetti in giudizio (nella fattispecie il ricorso in Cassazione era stato proposto da tante persone, difese da un unico Avvocato ed era stato proposto un unico ricorso), questi vanno ritenuti una una sola parte in causa; con la conseguenza che la condanna alle spese è unica, e tutti i ricorrenti sono chiamati in solido a rispondere di questa obbligazione, secondo il principio generale della solidarietà tra coobbligati (art. 1292 c.c.).

Il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa dalla I Sezione Civile in giudizio cautelare ex articolo 700 c.p.c., ha ac...
02/10/2020

Il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa dalla I Sezione Civile in giudizio cautelare ex articolo 700 c.p.c., ha accolto la domanda presentata dal nostro Studio nell'interesse di una società che era stata vittima di ripetuta diffamazione nel corso di trasmissioni televisive andate in onda sul digitale terrestre ed in streaming su una pagina web. Il fatto che i contenuti fossero sempre disponibili nella sezione "on-demand" ha dato sostanza al requisito del periculum in mora, determinato in particolare dalla astratta possibilità di visione delle puntate "incriminate" da parte di un pubblico indeterminato. Si tratta di un risultato importante che condivido con piacere per la particolarità della materia trattata, ma che per il vero è destinata a diventare molto attuale vista la crescente proliferazione di una tipologia di informazione fornita spesso da soggetti non abilitati, attraverso piattaforme che operano sul web.

Indirizzo

Via Vincenzo Giuffrida 2/b
Catania
95128

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

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