09/11/2024
In tema di sindacale, uno dei requisiti fondamentali per la validità delle rinunce e transazioni del lavoratore è legato al luogo ove le stesse vengono formalizzate, che deve garantire adeguata tutela al lavoratore.
Per la Cassazione, il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto presso la sede aziendale è invalido, trattandosi di sede protetta ex art. 2113 c.c.