20/02/2024
Le cause di Giustificazione sono delle particolari situazioni in cui una condotta che di per sè sarebbe reato, viene consentita dalla legge; o per meglio dire viene scriminata.
in altre parole, le cause di giustificazioni sono delle situazioni che rendono fatti illeciti in fatti leciti, tra le più frequenti c'è la cosiddetta legittima difesa.
La legittima difesa è una scriminante prevista dal codice penale all'articolo 52 che si verifica quando un fatto che sarebbe punito dalla legge come reato viene, in presenza di determinate circostanze lecito e pertanto non illecito, viene insomma scriminato.
il fondamento della legittima difesa è rinvenibile nel principio di autotutela , non potendo lo stato tutelare in ogni momento i beni giuridici della vita dei consociati, consente a questi ultimi in presenza di particolari situazioni di tutelare da sè i propri beni dall'altrui ingerenza anche mediante l'uso della forza.
principio racchiuso nel brocardo latino Vim vi repellere licet;
er poter invocare la suddetta esimente, occorre il verificarsi di alcune condizioni, come ad esempio se l’aggressione provenire da una condotta umana e che l’aggressore pone in contrasto all’ordinamento giuridico (es.: Tizio, con un coltello, improvvisamente vuole aggredire Caio). inoltre per poter invocare la legittima difesa, occorre che vi sia un pericolo attuale di offesa;
Inoltre la situazione di pericolo non dev’essere generata dalla persona che invoca la legittima difesa (come il provocatore, o come chi raccoglie una sfida).
Inoltre la reazione dev’essere funzionale alla salvaguardia del bene posto in pericolo. Pertanto, l’alternativa che si presenta davanti a chi agisce dev’essere tra reagire o subire l’offesa. L’inevitabilità della reazione dovrà valutarsi in base al caso concreto (mezzo difensivo, mezzo offensivo, forza fisica di entrambi, modalità d’aggressione, età di entrambi, circostanza di tempo e di luogo, etc.).
Sulla circostanza della proporzionalità tra difesa e offesa, si deve anche tenere conto dell'Art. 2 CEDU, che sancisce come « la morte non è considerata illecita quando è assolutamente imposta dalla necessità di difendersi da una violenza illegittima ». Occorre, però, valutare il rapporto di valore intercorrente tra i beni e gli interessi in conflitto ed effettuare un bilanciamento tra il bene minacciato ed il bene leso.Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che « In tema di legittima difesa (art. 52 c.p.), è regola di esperienza che colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione. » (Cass. Pen., sez. V, 24/02/2011, n. 25608).
Occorre, in aggiunta, l’ingiustizia dell’offesa. Questa viene identificata nell’offesa contro diritto, arrecata in violazione delle norme che tutelano l’interesse minacciato.
i Requisiti in presenza dei quali è consentita la legittima difesa sono i seguenti:
- Attualità del pericolo
- Offesa Ingiusta,
- lo stato di necessità
- la Proporzionalità della difesa all'offesa.
Sull'ultimo punto ebbene precisare che ormai da tempo la giurisprudenza ha chiarito come il rapporto dio proporzionalità debba considerarsi in concreto nella situazione fattuale, in qui si tenga in considerazione anche i mezzi a disposizione della vittima (cfr. Cass. pen., sent. 20.06.1997; Cass. pen., sent. 13.4.1987; Cass.
pen., sent. 27.10.1982).
L’art. 52 del codice penale prevede una regolamentazione autonoma della la c.d. legittima difesa domiciliare. La norma è stata, di recente oggetto di due interventi normativi, il primo nel 2006, ed in seguito ad opera della L. 36/2019.
In particolare, la L. 36/2019 si pone l'obiettivo di limitare la discrezionalità del Giudice in ordine alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti della legittima difesa allorquando l’aggressione avvenga nel domicilio.
La nuova Legge introduce al comma 2 della disposizione l’avverbio “sempre” riferito alla sussistenza del rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa, con ciò tentando di escludere che possa essere ritenuta non proporzionata – come più volte affermato dalla giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2006 citata nei paragrafi precedenti – una reazione difensiva realizzata nel domicilio ed in relazione alla quale sussistono tutte le ulteriori condizioni fissate all'art. 52 c.p.
L’intervento, di riforma della norma originaria riafferma la volontà legislativa di superare il precedente orientamento giurisprudenziale ed applicare la presunzione in ordine alla proporzionalità della reazione difensiva ogni qualvolta si verifichi un’offesa all'interno del domicilio.
Il legislatore inoltre, con la riforma si introduce nell'articolo 52 cp il comma 4 con il quale introduce nell'ordinamento una presunzione assoluta di legittimità della difesa, comunque riferita a tutti i requisiti stabiliti all’art. 52 c.p. e non solo alla proporzione tra difesa ed offesa, come nel caso previsto al comma 2, qualora la violazione di domicilio (menzionata ai commi 2 e 3) sia ancor più grave in quanto realizzata con “violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Nei casi di violenza o minaccia nel domicilio, pertanto, anche il requisito della necessità difensiva – che costituisce insieme alla proporzione tra difesa ed offesa l’elemento essenziale per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti applicativi della scriminante in discorso – deve essere ritenuto, in presenza delle condizioni indicate al comma 4, come sussistente, in quanto presunto per espressa disposizione di Legge.
Il legislatore se da un lato si è posto l'obbiettivo deflazionistico di ridurre i procedimenti penali nei casi in cui si è in presenza di legittima difesa domiciliare, dall'altro ha dimenticato che in ogni caso il giudizio circa la verifica della presenza dei presupposti per la legittima difesa spetta sempre all'autorità giudiziaria, che anzi con la normativa è tenuta a valutare il criterio della proporzionalità in modo quasi assoluto.
In definitiva, nella situazione giuridica odierna la presunzione del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio da parte dell’aggressore, ossia, l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza. Resta ferma la necessità del concorso dei presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.