17/10/2025
RIFORMA PIGNORAMENTO
" La riforma sta nel conferire al legale di parte la facoltà di emettere un’intimazione ad adempiere che, senza l’intervento di alcun giudice e in assenza di reazione del debitore entro quaranta giorni, acquisisce automaticamente valore di titolo esecutivo, esattamente come una sentenza pronunciata da un tribunale. Questo significa che il creditore potrà avviare azioni di esecuzione forzata, inclusi pignoramenti su beni mobili, immobili o stipendi, senza che nessuna autorità giudiziaria abbia preventivamente valutato la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria.
Il sistema vigente – denominato procedimento monitorio – prevede un iter ben preciso che parte dall’iniziativa del creditore il quale, assistito dal proprio avvocato, deve presentare un ricorso formale a un giudice civile, che può essere un magistrato togato o onorario. Il ruolo del giudice, in questa fase, è tutt’altro che marginale: secondo quanto stabilito dall art 633 c.p.c, il magistrato ha l’obbligo di verificare che esistano i presupposti legali per l’emissione del decreto ingiunto, primo fra tutti la verifica di prove documentali che attestino l’esistenza del credito vantato,solo dopo aver effettuato questo controllo preliminare, il giudice può emettere il decreto ingiuntivo,
Il provvedimento viene notificato al debitore attraverso canali ufficiali, e da quel momento iniziano a decorrere i termini per l’eventuale opposizione. La presenza del giudice in questa fase rappresenta una garanzia fondamentale di imparzialità e correttezza procedurale,
Con l’approvazione del Ddl 978 si assiste a uno stravolgimento completo. La riforma elimina il passaggio attraverso il giudice e attribuisce direttamente al legale del creditore la facoltà di notificare un atto di intimazione ad adempiere al debitore decorsi quaranta giorni dalla notifica senza che il destinatario abbia presentato formale opposizione, assume automaticamente efficace esecutiva piena.
In termini pratici, questo documento diventa equiparabile a una sentenza definitiva di condanna o a un decreto ingiuntivo non opposto e, pertanto, costituisce titolo sufficiente per procedere con tutte le azioni esecutive previste dalla legge, dal pignoramento presso terzi al pignoramento di beni, fino all’iscrizione di ipoteche su immobili."