22/05/2015
I Buoni fruttiferi acquistati durante il matrimonio, ricadono nella comunione dei beni?
Il caso
Antonio* è sposato con Laura*, in regime di comunione legale ed è proprietario esclusivo di una casa.
La vende ricavando la somma di 250.000 euro, che decide di investire in buoni postali e fruttiferi, i quali vengono intestati a lui e alla moglie.
I coniugi, dopo alcuni anni si separano.
Durante la separazione e prima dello scioglimento della comunione, Antonio riscuote i Buoni postali e ritenendosi esclusivo proprietario, trattiene tutte le somme.
Laura ritiene, però, che le somme riscosse dall’ex marito, appartengano a lei nella misura del 50% e per cui ne pretende la restituzione.
Soluzione
La regola del codice civile stabilisce che costituiscono oggetto di comunione “gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali”.
In virtù di questa disposizione, pertanto, confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, di cui l'altro coniuge diventa per legge contitolare.
Non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto, anziché comune, sia personale.
I coniugi in regime di comunione non posso per comune volontà escludere un acquisto dalla comunione, tranne nell’ipotesi in cui abbiano stipulato preventivamente una convenzione matrimoniale derogatoria.
I buoni postali, peraltro, sono beni mobili e rientrano nella specifica categoria dei prodotti finanziari.
Attraverso l’acquisto del buono, infatti, i coniugi investono il denaro di cui hanno la disponibilità, trasformandolo in un bene durevole, destinato ad incrementare il patrimonio familiare.
Per tali motivi, Antonio dovrà restituire a Laura il 50% del valore dei Buoni postali incassato.
È irrilevante, infatti, che il denaro investito inizialmente appartenesse all’uno o all’altro coniuge.
Nel caso in esame, la circostanza che manchi la dichiarazione che i Buoni venivano acquistati con il prezzo del trasferimento della casa di proprietà esclusiva di Antonio, e che gli stessi Buoni venivano cointestati ad entrambi, conferma che i coniugi erano consapevoli che i buoni postali entrassero a fare parte della comunione dei beni.
Tutto ciò depone a favore di Laura e della sua pretesa di denaro.
* Nomi di fantasia