10/04/2025
CASS. Ordin. 9030/2025
“Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123,1124,1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati”
In pratica, se un condomino patisce un danno dal condominio di cui fa parte, è tenuto (proprio in quanto condomino!) a pagare i danni subiti pro quota millesimale.
In quanto danneggiato sarebbe assimilabile ad un terzo, ma rimane pur sempre un condomino, per cui la propria quota millesimale di danno non può essere chiesta al resto del condominio.
Sic est.