Avv. Andrea Baldrati

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10/04/2025

CASS. Ordin. 9030/2025
“Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123,1124,1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati”
In pratica, se un condomino patisce un danno dal condominio di cui fa parte, è tenuto (proprio in quanto condomino!) a pagare i danni subiti pro quota millesimale.
In quanto danneggiato sarebbe assimilabile ad un terzo, ma rimane pur sempre un condomino, per cui la propria quota millesimale di danno non può essere chiesta al resto del condominio.

Sic est.

03/02/2025

Cass. civ., 19 settembre 2024 n. 25200

Deve ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un
pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di
riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.

La Cassazione torna su un argomento spinoso, spesso trattato in tema di risarcimento del danno “morale” da perdita di una figura parentale di rilievo nella vita del richiedente.
In pratica, Non serve più solo l’elemento della convivenza tra i due soggetti, ma occorre dare prova della consistenza e dell’effettività del rapporto affettivo.

31/01/2025

Cass. civ., 16 settembre 2024 n. 24811
In tema di separazione, la parte che chiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, per l’inosservanza
dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Al contrario, spetta a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza,
provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Ennesima posizione della Suprema Corte in materia di tradimento quale elemento su cui fondare l’addebito della separazione e/o resistere ad esso.
Se la parte che chiede l’addebito è tenuta a provare sia l’esistenza del tradimento, sia il nesso causale tra il tradimento e la rottura dell’unione matrimoniale, l’altra parte dovrà provare su quali circostanze si fonda la crisi familiare e l’anteriorità di tali circostanze rispetto al tradimento.
In pratica, nella difesa delle rispettive posizioni delle parti dovranno essere valutate con sempre maggior attenzione e rigore tutte le prove che le parti forniscono a sostegno della domanda di addebito o di resistenza ad essa.

13/09/2024

E quando, in sede di divorzio, i conti non tornano …

Cass. civ., 12 agosto 2024 n. 22730
In sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il giudice, al fine di determinare l’assegno di
mantenimento può ordinare - d’ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali, servendosi della polizia
tributaria, in deroga alle regole generali sull’onere della prova. L’esercizio di tale potere discrezionale serve per
avere informazioni integrative riguardo le prove già fornite, qualora siano incomplete o non completabili attraverso
gli ordinari mezzi di prova. Tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, pertanto, la relativa
istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto
mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.

12/09/2024

Cass. civ., 12 giugno 2024 n. 16464
In tema di incidente stradale, la presunzione del concorso di colpa non è di per sé superata qualora si accerti che una
delle autovetture coinvolte nel sinistro, abbia assunto una condotta contraria alle norme di comportamento dettate
dal codice della strada, nello specifico invadendo completamente l’opposta corsia. La circostanza che l’altra
autovettura viaggi all’interno della propria corsia di pertinenza non è sufficiente da sola a superare la presunzione di
colpa di cui all’art 2054 c.c., essendo necessario verificare che il conducente di quest’ultima vettura si sia
pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza, avendo fatto tutto il
possibile per evitare il danno.

Per la suprema corte, In parole semplici, per aver “ragione” o una percentuale maggiore di ragione in un sinistro, non basta dimostrare che l’altra parte ha commesso una o più infrazioni, ma occorre di aver fatto tutto ciò che è umanamente possibile per evitare il sinistro…
Dimostrazione davvero difficile…

25/12/2018

Lo studio legale augura un sereno Natale ed un felicissimo anno nuovo a tutti!!

31/10/2017

La legge 155 del 19.10.2017, in G.U. del 30.10.2017 ha delegato il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore, a "riformare" le procedure concorsuali, con la ratio precipua di tentare di salvare le imprese.
Un intervento legislativo richiesto e delegato al Governo che irromperà sulla scena dopo una vera e propria epurazione di imprese.
Ci si chiede perchè oggi, o meglio, perchè soltanto oggi dopo anni di crisi economico/finaziaria e sociale? Perchè concedere un ulteriore anno, se ci sono già le idee chiare su quello che sarà il testo della legge delegata?
Ci si attende una vera riforma, "rivoluzionaria" ed innovativa, rivolta all'impresa e a chi lavora nell'impresa; ci si attende che contenga istituti e strumenti veramente atti al tutiorismo aziendale e che non si riveli l'ennesimo mero mutamento di sola di forma.
La sensazione (del tutto personale...) è che non ci sarà una vera e propria innovazione, ma soltanto una "cover rimasterizzata" (utilizzando il linguaggio musicale siccome più fruibile di quello giuridico) di quanto già a disposizione degli operatori del diritto.
Auspicando di essere clamorosamente smentito, auguro di cuore buon lavoro al Legislatore!!!

10/05/2017

Cass. civ., 22 marzo 2017 n. 7388
Le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

08/11/2016

Cass. sentenza n. 21204 del 19/10/2016.
La Clausola "visto e piaciuto" non esclude la garanzia per vizi occulti nella vendita di beni mobili usati.

Aggiungo che, ovviamente, per vedersi riconosciuta detta garanzia, occorre che il compratore si attivi entro i termini previsti dalla legge.

07/11/2016

Cass. civ., 5 settembre 2016 n. 17625
In una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, una volta accertato il nesso causale con il danno subito, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l'effettiva pericolosità della cosa: inquesti casi è onere dell'ente, in qualità di custode, dimostrare l'eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato per limitare la propria responsabilità.

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Martedì 09:00 - 19:30
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