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🟣 DANNI DA VACCINO ANTI COVID-19: CHI RISARCISCE? 🟣𝐷𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑡...
27/01/2022

🟣 DANNI DA VACCINO ANTI COVID-19: CHI RISARCISCE? 🟣

𝐷𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎', 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥, 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎' 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑛𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑒/𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑎𝑟𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19.

Prima di entrare nel merito dei rimedi previsti dalla legge per chi ha subito un danno dagli effetti avversi del vaccino, occorre evidenziare la differenza tra indennizzo e risarcimento.

Il risarcimento del danno presuppone sempre l’esistenza di un nesso tra un fatto illecito e un danno ingiusto. Il diritto all’indennizzo invece prescinde dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge per il solo accertamento che la menomazione irreversibile sia stata causata dalla vaccinazione.

Pertanto, se il danno causato dal vaccino è legato ad un errore del medico (che, ad esempio, pur conoscendo una determinata patologia del paziente non ha sconsigliato la somministrazione del vaccino), o all’esecuzione dell’iniezione da parte del personale sanitario, oppure ancora alla somministrazione di una fiala proveniente da un lotto difettoso, o comunque da altro comportamento colposo di uno dei soggetti coinvolti nella catena di somministrazione della dose vaccinale, è possibile cumulare l’indennizzo con la tutela risarcitoria.

In tutti gli altri casi in cui gli effetti avversi si sono verificati in seguito al vaccino senza che vi sia alcun responsabile e alcuna colpa, sarà possibile accedere comunque alla tutela indennitaria, la quale trova la propria ragione “nell’inderogabile dovere di solidarietà che in questi casi incombe sull’intera collettività” che trae beneficio dal trattamento vaccinale del singolo.

La vaccinazione anti Covid-19, obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie (Decreto-legge n. 44/2021, articolo 4) e per tutta la popolazione over 50, rientra a pieno titolo nell’art. 1 della L. 25/02/1992, n. 210, in base al quale "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

La L. 29 ottobre 2005, n. 229 (disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) riconosce ai titolari di indennizzo per danno da vaccinazione obbligatoria, un ulteriore indennizzo, consistente in un assegno mensile vitalizio.

Ferma la piena applicazione della L. 210/1992 a tutti i casi nei quali il vaccino anti Covid-19 è stato reso obbligatorio per legge, resta da comprendere che succederà dei danni che dovessero eventualmente colpire le categorie attualmente non obbligate.

Per la Corte di legittimità, non c’è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, il cui comune obiettivo è quello di assicurare la più ampia immunizzazione.
E poiché il singolo ha aderito alla vaccinazione in ragione delle esigenze di solidarietà sociale, lo Stato deve farsi carico delle eventuali conseguenze negative della sua integrità psico-fisica.
Sarebbe ingiusto invece consentire che fossero i singoli danneggiati a sopportare il costo di un beneficio anche collettivo.

All’indennizzo può essere aggiunto anche il risarcimento dei danni, nel caso in cui l’infermità subita dall’interessato sia imputabile al fatto colposo altrui.

Un caso può essere quello della responsabilità della casa farmaceutica, quando ad esempio il lotto vaccinale dal quale è stata estratta la fiala somministrata, sia risultato difettoso.
Sono generalmente due i rimedi esperibili a tutela del danneggiato: azione di responsabilità per esercizio di attività pericolose; azione di responsabilità del produttore per prodotti difettosi.

Altro profilo che interessa il danno da vaccino è quello relativo alla responsabilità del Ministero della Salute.

La giurisprudenza ha escluso in questo caso l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., (con la relativa attenuazione dell’onere probatorio del danneggiato), ed ha inquadrato la responsabilità del Ministero nell’art. 2043 c.c..

In particolare, perchè si configuri un risarcimento, in aggiunta all’indennizzo già dovuto per legge in caso di vaccinazione obbligatoria, è necessario fornire la prova che:
▫️all’epoca della somministrazione del vaccino era conosciuta o conoscibile - secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili - la pericolosità dello stesso;
▫️alla stregua di tali conoscenze, il rispetto del fondamentale principio di precauzione avrebbe imposto di vietare tale tipo di vaccinazione, o di consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad essa.

Per una consultazione integrale dell'articolo (di: avv. Sara Occhipinti, per: Altalex) è possibile cliccare sul seguente link:
https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/21/danni-da-vaccino-anti-covid-19-chi-risarcisce-e-a-quali-condizioni
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04/01/2022

📌AVVISO AI CLIENTI: lo Studio riaprirà il 10/01/2022.

25/12/2021

✨𝑻𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒂𝒖𝒈𝒖𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒃𝒖𝒐𝒏 𝑵𝒂𝒕𝒂𝒍𝒆✨

🟣 DANNI DA CALAMITÀ NATURALE: 𝐂𝐇𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐒𝐂𝐄? 🟣 Può capitare che calamità naturali, ossia eventi naturali non prevedibil...
28/10/2021

🟣 DANNI DA CALAMITÀ NATURALE: 𝐂𝐇𝐈 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐒𝐂𝐄? 🟣

Può capitare che calamità naturali, ossia eventi naturali non prevedibili di portata straordinaria, causino danni a cose, persone, attività commerciali o abitazioni.

✅ In questi casi è possibile attivare una procedura per richiedere il 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 subiti.

Per fare questo, è importante documentare i danni attraverso una serie di rilievi fotografici,
meglio se con la prova della data dello scatto (a tal fine si può impostare lo scatto con la data oppure tenere a portata di mano un quotidiano del giorno), da allegare alla richiesta di risarcimento inviata tramite lettera raccomandata a.r. al Comune della località di residenza, oppure presentandola direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Nel caso sia stato necessario effettuare lavori urgenti dovuti a danni gravi, si consiglia di allegare anche le relative fatture, a prova delle spese sostenute.

L'oggetto della richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata sarà il seguente: "Richiesta di risarcimento per danni causati da calamità naturale".

Nel corpo della richiesta, ai fini di una corretta quantificazione dell'ammontare del danno da liquidare, sarà utile descrivere dettagliatamente la tipologia di danni subiti ed elencare i beni danneggiati.

Occorre ricordare che l’eventuale ristoro dei danni sarà comunque subordinato al riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della Regione.
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🟣DIVISIONE EREDITARIA DI UN IMMOBILE ABUSIVO🟣Un’ampia e argomentata decisione delle Sezioni Unite ha ridefinito la natur...
30/09/2021

🟣DIVISIONE EREDITARIA DI UN IMMOBILE ABUSIVO🟣

Un’ampia e argomentata decisione delle Sezioni Unite ha ridefinito la natura della divisione ereditaria. Il caso riguardava la divisione di un edificio “abusivo”, oggetto di comunione ereditaria: ci si chiedeva se tale divisione fosse colpita dalle nullità previste dalla L. 47/1985 e dal d.P.R. 380/2001.

Per decidere sulla validità della divisione ereditaria di un fabbricato “abusivo” è stata determinante la riconduzione di essa tra gli atti tra vivi o tra quelli mortis causa, giacché la normativa sopra richiamata colpisce con la sanzione della nullità una buona parte degli atti tra vivi che incidano su diritti reali su edifici “abusivi”, ma non prevede nullità per gli atti mortis causa che pure concernano edificazioni “abusive”.

➡️ Le Sezioni Unite hanno statuito, al riguardo, che la divisione ereditaria è un atto tra vivi e non un atto a causa di morte. Da ciò deriva pertanto che se l’edificio “abusivo” entra nella comunione ereditaria non potrà (salvo casi particolari) poi divenire oggetto di valida divisione.

In particolare si legge che: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi a edifici o a loro parti (anche se realizzati prima del 1985), dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità. La divisione ereditaria (al pari di quella ordinaria) è soggetta alla nullità prevista per ‘‘gli atti aventi ad oggetto diritti reali’’ su immobili abusivi, in quanto atto inter vivos con efficacia costitutivo-traslativa".
Cass. Civ. Sez. Un. 07/10/2019 n. 25021
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🟣 TRASFERIMENTO DI IMMOBILI CON LA SENTENZA DI DIVORZIO O L'OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE 🟣Le Sezioni Unite, a risoluzi...
22/09/2021

🟣 TRASFERIMENTO DI IMMOBILI CON LA SENTENZA DI DIVORZIO O L'OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE 🟣

Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

➡️ le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano a uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio o dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. (sent n. 21761 del 29 luglio 2021).
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🟣 RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER CRISI ECONOMICA DA COVID-19 🟣 Con riguardo alle richieste di riduzione dei canon...
07/09/2021

🟣 RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER CRISI ECONOMICA DA COVID-19 🟣

Con riguardo alle richieste di riduzione dei canoni di locazione avanzate dai conduttori di attività commerciali si è di recente pronunciato anche il Tribunale di Lecce, con sentenza 24/06/2021, in seno alla quale si legge che "La crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali – ed in particolare quelle del settore alberghiero e della ristorazione – devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale; invero, nel caso delle locazioni commerciali il contratto è stato stipulato “sul presupposto” di un impiego dell’immobile per l’effettivo svolgimento di attività produttiva. Ciò posto, si ritiene che pur in mancanza di clausole di rinegoziazione, i contratti a lungo termine, in applicazione dell’antico brocardo “rebus sic stantibus”, debbano continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando rimangono intatti le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio.

➡️ Al contrario qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia da Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.)".

Le misure previste a livello statale volte a ridurre l’impatto finanziario della pandemia nelle attività produttive non sono sufficienti a riportare in equilibrio il contratto entro la sua normale alea, soprattutto in caso di perdite nette dei ricavi. Sorge, pertanto, un obbligo delle parti di contrarre al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale, secondo la clausola generale di buona fede e solidarietà sancita dall’art. 2 della Carta Costituzionale.
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📌Si avvisano i Gentili Clienti che lo Studio Legale riaprirà lunedì 6 settembre.Buone vacanze!
10/08/2021

📌Si avvisano i Gentili Clienti che lo Studio Legale riaprirà lunedì 6 settembre.
Buone vacanze!

🟣 È CONSENTITO TENERE IL CANE NEL BAGAGLIAIO DURANTE UN VIAGGIO IN AUTO? 🟣L'art. 169 del Codice della Strada vieta il tr...
06/08/2021

🟣 È CONSENTITO TENERE IL CANE NEL BAGAGLIAIO DURANTE UN VIAGGIO IN AUTO? 🟣

L'art. 169 del Codice della Strada vieta il trasporto di animali in auto in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo per la guida.

Oltre alla nostra sicurezza è fondamentale pensare al benessere del cane quindi mai chiuderlo nel vano portabagagli qualora non sia comunicante con l'abitacolo e mai riempire il vano di valigie poiché, oltre ad impedire al cane di muoversi, potrebbero costituire un pericolo durante il viaggio.

➡️ È dunque consentito tenere il cane in auto durante uno spostamento solo se il bagagliaio è comunicante con l'abitacolo e collocando un'apposita rete divisoria o utilizzando un adeguato trasportino per animali.

In caso di trasporto di animali in violazione di quanto disposto dall'art. 169 C.d.S. è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 e la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida.
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🟣GREEN PASS E ACCESSO AI PUBBLICI ESERCIZI: COSA CAMBIA DAL 6 AGOSTO🟣Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 lu...
26/07/2021

🟣GREEN PASS E ACCESSO AI PUBBLICI ESERCIZI: COSA CAMBIA DAL 6 AGOSTO🟣

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio 2021, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha stabilito nuove modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Relativamente alle modalità di utilizzo del Green Pass, dal 6 agosto 2021 sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- Certificato di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- Test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

➡️ La suddetta documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Di seguito il link per visionare il comunicato stampa in versione integrale: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514
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🟣 Di seguito la recentissima relazione della Corte di Cassazione riguardante i nuovi temi della RESPONSABILITÀ PENALE DA...
07/07/2021

🟣 Di seguito la recentissima relazione della Corte di Cassazione riguardante i nuovi temi della RESPONSABILITÀ PENALE DA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO anti SARS-CoV-2 e della RESPONSABILITÀ PENALE PER MORTE O LESIONI personali IN AMBITO SANITARIO durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 🟣
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🟣 FALSO MESSAGGIO WHATSAPP PER SCARICARE IL   🟣La polizia postale, con nota del 28/06/2021, ha lanciato un allarme per l...
29/06/2021

🟣 FALSO MESSAGGIO WHATSAPP PER SCARICARE IL 🟣

La polizia postale, con nota del 28/06/2021, ha lanciato un allarme per la diffusione di un messaggio WhatsApp che invita a scaricare il "Green Pass" chiedendo però di inserire i propri dati bancari.

➡️ Il messaggio è il seguente: “In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina".

Cliccando sul link, tuttavia, l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali.
Proseguendo nella navigazione viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente.

La polizia postale raccomanda di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi, di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza e di non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari. Eventuali messaggi sospetti possono essere segnalati sul portale della polizia postale, www.commissariatodips.it.
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Indirizzo

Via Guglielmo Marconi, 40
Castiglione Di
95012

Orario di apertura

Lunedì 16:30 - 20:00
Mercoledì 16:30 - 20:00
Venerdì 16:30 - 20:00

Telefono

+390942261303

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