27/01/2022
🟣 DANNI DA VACCINO ANTI COVID-19: CHI RISARCISCE? 🟣
𝐷𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎', 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑥, 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎' 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑛𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑒/𝑜 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑎𝑟𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑐𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19.
Prima di entrare nel merito dei rimedi previsti dalla legge per chi ha subito un danno dagli effetti avversi del vaccino, occorre evidenziare la differenza tra indennizzo e risarcimento.
Il risarcimento del danno presuppone sempre l’esistenza di un nesso tra un fatto illecito e un danno ingiusto. Il diritto all’indennizzo invece prescinde dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge per il solo accertamento che la menomazione irreversibile sia stata causata dalla vaccinazione.
Pertanto, se il danno causato dal vaccino è legato ad un errore del medico (che, ad esempio, pur conoscendo una determinata patologia del paziente non ha sconsigliato la somministrazione del vaccino), o all’esecuzione dell’iniezione da parte del personale sanitario, oppure ancora alla somministrazione di una fiala proveniente da un lotto difettoso, o comunque da altro comportamento colposo di uno dei soggetti coinvolti nella catena di somministrazione della dose vaccinale, è possibile cumulare l’indennizzo con la tutela risarcitoria.
In tutti gli altri casi in cui gli effetti avversi si sono verificati in seguito al vaccino senza che vi sia alcun responsabile e alcuna colpa, sarà possibile accedere comunque alla tutela indennitaria, la quale trova la propria ragione “nell’inderogabile dovere di solidarietà che in questi casi incombe sull’intera collettività” che trae beneficio dal trattamento vaccinale del singolo.
La vaccinazione anti Covid-19, obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie (Decreto-legge n. 44/2021, articolo 4) e per tutta la popolazione over 50, rientra a pieno titolo nell’art. 1 della L. 25/02/1992, n. 210, in base al quale "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
La L. 29 ottobre 2005, n. 229 (disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) riconosce ai titolari di indennizzo per danno da vaccinazione obbligatoria, un ulteriore indennizzo, consistente in un assegno mensile vitalizio.
Ferma la piena applicazione della L. 210/1992 a tutti i casi nei quali il vaccino anti Covid-19 è stato reso obbligatorio per legge, resta da comprendere che succederà dei danni che dovessero eventualmente colpire le categorie attualmente non obbligate.
Per la Corte di legittimità, non c’è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, il cui comune obiettivo è quello di assicurare la più ampia immunizzazione.
E poiché il singolo ha aderito alla vaccinazione in ragione delle esigenze di solidarietà sociale, lo Stato deve farsi carico delle eventuali conseguenze negative della sua integrità psico-fisica.
Sarebbe ingiusto invece consentire che fossero i singoli danneggiati a sopportare il costo di un beneficio anche collettivo.
All’indennizzo può essere aggiunto anche il risarcimento dei danni, nel caso in cui l’infermità subita dall’interessato sia imputabile al fatto colposo altrui.
Un caso può essere quello della responsabilità della casa farmaceutica, quando ad esempio il lotto vaccinale dal quale è stata estratta la fiala somministrata, sia risultato difettoso.
Sono generalmente due i rimedi esperibili a tutela del danneggiato: azione di responsabilità per esercizio di attività pericolose; azione di responsabilità del produttore per prodotti difettosi.
Altro profilo che interessa il danno da vaccino è quello relativo alla responsabilità del Ministero della Salute.
La giurisprudenza ha escluso in questo caso l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., (con la relativa attenuazione dell’onere probatorio del danneggiato), ed ha inquadrato la responsabilità del Ministero nell’art. 2043 c.c..
In particolare, perchè si configuri un risarcimento, in aggiunta all’indennizzo già dovuto per legge in caso di vaccinazione obbligatoria, è necessario fornire la prova che:
▫️all’epoca della somministrazione del vaccino era conosciuta o conoscibile - secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili - la pericolosità dello stesso;
▫️alla stregua di tali conoscenze, il rispetto del fondamentale principio di precauzione avrebbe imposto di vietare tale tipo di vaccinazione, o di consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad essa.
Per una consultazione integrale dell'articolo (di: avv. Sara Occhipinti, per: Altalex) è possibile cliccare sul seguente link:
https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/21/danni-da-vaccino-anti-covid-19-chi-risarcisce-e-a-quali-condizioni
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