07/01/2025
NUOVO CODICE DELLA STRADA: SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE
Come ormai ben noto, il nuovo Codice della Strada entrato da poco in vigore ha apportato importanti modifiche in numerose norme, tra le quali quella relativa all’introduzione della 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 per gli automobilisti che, a seguito di alcune infrazioni al Codice della Strada, si trovino con un punteggio residuo inferiore ai 20 punti.
Questa misura va a colpire le violazioni già penalizzate con la decurtazione di punti, prevedendo una sospensione temporanea della patente per chi commette infrazioni particolarmente pericolose.
La nuova disciplina individua una serie di infrazioni che attivano questa misura accessoria. Tra queste troviamo:
1. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨 (articolo 6, comma 4, lettera b);
2. 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨 (art. 143 comma 11);
3. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞 (art. 145, comma 10);
4. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟𝐨𝐫𝐨 o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
5. 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐮𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐚 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐨, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
6. 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
7. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
8. 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
9. 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐜𝐨 o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
10. 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐢𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
11. 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis)
12. 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 (art. 176):
13. 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨𝐦𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐮 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚;
14. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚;
15. 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚;
16. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
17. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐨𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐢𝐚𝐧𝐠𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚.
18. per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐛𝐞𝐯𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
19. 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐢 𝐩𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢 e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
Per i conducenti di veicoli pesanti o destinati al trasporto di persone, le infrazioni includono anche il superamento dei periodi di guida consentiti o la circolazione durante i periodi di riposo.
La durata della sospensione varia in base al punteggio residuo del conducente. Nello specifico:
• Sospensione di 7 giorni per chi possiede tra i 10 e i 19 punti residui.
• Sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti.
La durata della sospensione può raddoppiare se l'infrazione ha causato un incidente.
Se ci si mette alla guida durante il periodo di sospensione, si commette un illecito che comporta le seguenti sanzioni:
• Una multa che può partire da 2.046 euro e arrivare fino a 8.186 euro, a discrezione della Prefettura.
• La revoca della patente.
• Il fermo amministrativo del veicolo.
• In caso di recidiva, si può arrivare alla confisca del veicolo.