Studio Legale Avvocati Mario Cavallaro - Simona Tacchi

Studio Legale Avvocati Mario Cavallaro - Simona Tacchi Riflessioni ed esperienze professionali e culturali degli avvocati dello Studio Legale Cavallaro

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28/01/2024

Advokaten und Soldaten
Sind des Teufels Spielkamraden

02/12/2023

Non sono mai intervenuto sulla tragica vicenda dell'omicidio di Giulia. Un po' il mestiere e qualche ricordo professionale, un po' il naturale istinto a rispettare vicende che sono e restano, oltre che sociali e pubbliche, anche storie drammatiche di giovani vite spezzate.
E non lo farò adesso, se non per dire che, con il concorso di una stampa e di un mondo mediatico che dovrebbe trovare in se stesso i limiti del proprio agire ed anche un po' di vergogna quando ne esce, abbiamo veramente passato ogni limite, sia per la morbosità di notizie anche di dettaglio del tutto irrilevanti ai fini della comprensione della storia, sia per la quantità di giudizi (giudizi è una parola grossa che dovrebbe sottendere valutazioni ragionate, qui si tratta di distillati di umori beceri e folleggianti) su tutto, dalla povera vittima al suo assassino, alle due famiglie tutti compresi, alla dietrologia complottarda che ormai è un filone non più carsico dell'opinione pubblica nazionale.
La verità è che non occorre domandarsi perchè siamo ridotti come siamo ridotti.
Basta, basta per favore. E dico a noi stessi, a me stesso, taciamo e rispettiamo il dolore e la morte, verrà poi un tempo per ragionare, esprimere valutazioni, dare giudizi. Ma non è questo.

17/11/2023

La Cassazione penale Sezione IV con la sentenza 7 novembre n. 44630 afferma che la procedura di “selezione delle impugnazioni” ex art. 581 comma 1 ter e 1 quater c.p.p. è costituzionalmente legittima. In particolare, “nel delineato nuovo quadro di garanzie”, per la Cassazione la novella legislativa non sconta nessuno dei vizi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa ai sensi degli artt. 3, 24, 27 e 111 Costituzione, essendo anzi totalmente “condivisibile, ragionevole e logica” in parte qua.
Adesso affido senza commenti al vostro giudizio quel che significa questo interessante arresto (avrei molte spiegazioni sul perché le sentenze si definiscono anche così) nel quale si parla di un delineato nuovo quadro di garanzie che se continuiamo così produrrà l'istituzione di stabilimenti, magari in Turkemenistan, simili a Sing Sing o Alcatraz.
Secondo la mai troppo lodata Dott. Prof. Pres. Cartabia, infatti in caso di imputato giudicato presente, unitamente all’atto impugnativo di appello, deve essere depositata – a pena di inammissibilità – la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; in ipotesi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, occorre che – sempre a pena di inammissibilità – unitamente all’atto di appello sia depositato anche uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la decisione e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Voi ben capite quanto è semplice per il difensore preoccuparsi non solo di redigere il già meno ampio atto di impugnazione in appello, ma andar cercando l'imputato perchè deve firmare l'elezione di domicilio, se presente (peraltro dichiarato tale e poi magari sparito nelle nebbie in cui si rifugiano la pressochè totalità degli imputati, specie se condannati in primo grado) e, peggio ancora, se assente DEVE rilasciare una procura ad impugnare di data certa (chi la certifica e come? e quale difensore avrà il coraggio di mettere di suo pugno una data per poi farsi denunciare per falso?) successiva alla decisione che intende impugnare.
Questo giugulatorio regime che di fatto apparrebbe sommessamente motivato non da un nuovo quadro di garanzie, ma dalla riduzione non solo delle medesime, ma dei diritti minimi di impugnazione fino alla decisione definitiva nell'ordinamento, che c***a con la presunzione di innocenza ed il diritto al giusto processo in maniera stridente è secondo la Suprema Corte (anche comparando la situazione fra quelli che cadono sotto l'imperio della previgente ben più tollerante normativa) del tutto in linea con la Costituzione.
Bene.

Solo per avvocati ovvio
17/10/2023

Solo per avvocati ovvio

AGGIORNAMENTO DOVUTO

21/08/2023

Nel pieno delle ferie agostane spogliate della felice coda settembrina dal fervoroso riformismo renziano, è uscito un provvedimento del Ministero della Giustizia, il Decreto 7 agosto 2023, n. 110 intitolato pudicamente "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", che è stato pubblicato nella G.U. n.187 del 11-8-2023 e che in pratica dice quello che ci devi mettere e come negli atti giudiziari. E' in vigore, ma si applica agli atti e procedimenti a partire dall'1.9.2023, per sperimentare la capacità degli avvocati di rientrare in parte subito dopo il ritorno dal sospirato periodo feriale.
Un atto di grande rilievo che segna una tappa fondamentale nella trasformazione dell'avvocato in redattore di moduli auspicabilmente prestampati, con la prospettiva finale, mediante applicazione dell'IA o AI a seconda se siete anglofoni o anglofobi di eliminare questa figura obsoleta, trasferire la compilazione dei moduli alle tabaccherie dotate di 10&Lotto ed attendere che l'oracolo, sub specie di magistrato rinchiuso in falansteri inaccessibili alla contaminazione del pubblico, che del resto chi ha visto il film Il processo di Orson Welles ben conosce, esprima il suo inappuntabile, inappellabile ed insopportabile arresto, come con delizioso e non casuale francesismo talora anche in italia vengono definite le sentenze.
Pubblicherò poi qualche riflessione di merito sul testo (ci sono anche luci, compresa quella che diminuiscono i margini e casi degli errori ed omissioni formali e si fa maggiore ordine anche mentale nella redazione degli atti) ma mi piaceva darvi intanto prima possibile la notizia.

10/10/2022
06/06/2021

Una parafrasi, con alcune modeste riflessioni finali, dell'introduzione che la Commissione Luiso ha fatto precedere al suo lavoro sulla riforma del processo, che come ha segnalato già il collega Paolo Carnevali ha visto scarso apporto da parte degli avvocati (come ormai d'abitudine su ogni riforma della Giustizia).
La commissione ministeriale guidata dal prof. Luiso ha rassegnato le conclusioni dei suoi lavori e depositato l’ampio documento finale in cui ha sintetizzato gli interventi ritenuti più urgenti e più adeguati alla riforma del processo civile.
La commissione ha premesso alcune considerazioni generali che qui sintetizziamo, traendone il testo in larga parte direttamente dalle considerazioni preliminari della stessa commissione.
La commissione ha valutato per prima cosa che solo la giurisdizione contenziosa non può, ex articolo 102 della Costituzione, essere assegnata a soggetti diversi dalla magistratura, mentre secondo la commissione la tutela esecutiva può essere espletata anche dalla Pubblica Amministrazione – come dimostrano alcune procedure concorsuali attualmente esistenti (si fa riferimento alle L.C.A.) – ferma rimanendo ovviamente la possibilità di rivolgersi alla giurisdizione contenziosa ove, nel corso del processo esecutivo, sorgano contestazioni relative alle attività ivi compiute.
Seguendo questo indirizzo, la commissione ha proposto di consentire al giudice dell’espropriazione immobiliare l’affidamento al delegato alla vendita di compiti ulteriori, analoghi a quelli che caratterizzano il curatore delle procedure concorsuali.
Si è poi previsto che il giudice dell’esecuzione possa concedere la tutela esecutiva ex articolo 614-bis c.p.c., laddove il titolo esecutivo non sia un provvedimento di condanna.
Analoga considerazione riguarda la giurisdizione volontaria, che solo per ragioni di opportunità è affidata alla magistratura. In questa direzione, si è proposta una norma di legge delega volta a trasferire alle amministrazioni interessate o ai notai le funzioni di volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, se prive di collegamento con l’esercizio della giurisdizione.
Secondo la commissione, fra le misure organizzative fondamentale viene definita l’introduzione dell’ufficio per il processo, per aiutare il giudice che dovrà poi decidere la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa. La commissione ha premura di precisare che si tratterebbe dell’ufficio “per il processo” e non dell’ufficio “del giudice”, per non evocare una impropria funzione di “assistente”, che non esiste più neppure a livello universitario.
La Commissione ha previsto che l’ufficio per il processo sia costituito anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione, ovviamente con caratteristiche consone ai due diversi gradi di giudizio.
Nell’ambito delle funzioni giurisdizionalmente necessarie, la Commissione ha fatto propria la constatazione dell’equivalenza degli effetti, rispetto alla sentenza, del lodo arbitrale (articolo 824-bis c.p.c.) nonché, recuperando principi ben noti fin dal diritto romano e solo nel secolo scorso andati perduti, del contratto volto alla risoluzione della controversia.
Tutto ciò per rafforzare l’appetibilità della via arbitrale, garantendo una maggior affidabilità degli arbitri come decidenti terzi ed imparziali, ed attribuendo all’arbitro – ove così abbiano stabilito le parti – il potere di pronunciare provvedimenti cautelari.
L’altro strumento equivalente, nei suoi effetti, alla giurisdizione contenziosa è l’accordo negoziale, la cui conclusione è favorita dalla mediazione e dalla negoziazione assistita.
Con riferimento alla mediazione, diversi sono i suggerimenti volti sia ad incentivarne l’utilizzazione sia a favorire il raggiungimento dell’accordo. Nella prima direzione vanno gli incentivi fiscali ed economici, l’estensione ragionata delle fattispecie di mediazione obbligatoria e il potenziamento della mediazione demandata dal giudice. Nella seconda direzione la semplificazione della procedura di mediazione e le previsioni volte a favorire la partecipazione ad essa della Pubblica Amministrazione.
La negoziazione assistita in materia di famiglia è stata estesa a fattispecie prima secondo la commissione irragionevolmente escluse, come ad esempio gli accordi relativi ai figli minori nati fuori dal matrimonio.
Fra gli interventi relativi al processo civile, la Commissione ha preliminarmente individuato quelli che, a suo avviso, costituiscono i “tempi morti”, prevedendo due ipotesi alternative di modifica della fase iniziale del processo, volte ad evitare che la prima udienza si esaurisca nella concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c.
Si prevede anche una ristrutturazione della fase decisoria, per evitare passaggi inutili come una udienza finalizzata solo alla precisazione delle conclusioni.
Si è estesa anche al contumace la regola per cui la mancata contestazione rende i fatti allegati dalla controparte non bisognosi di essere provati.
In materia di appello, si è eliminato il meccanismo di cui agli articoli 348-bis ss. c.p.c., stabilendo che le ipotesi di rigetto immediato per manifesta inammissibilità o infondatezza dell’impugnazione siano comunque pronunciate con sentenza ricorribile in Cassazione, eliminando così tutti i problemi processuali che sorgono per la possibilità di impugnare in Cassazione, per vizi suoi propri, l’ordinanza di cui all’articolo 348-ter c.p.c.
Si è poi prevista la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, prevista del Codice di procedura civile del 1942 ed eliminata dalla riforma del 1998, riservando al collegio la decisione, che nel suo iter è stata uniformata a quanto previsto per il giudizio di primo grado.
Infine, è stata introdotta una norma di delega volta a rivedere le fattispecie di rinvio dal giudice di appello al giudice di primo grado.
Gli interventi relativi alla Corte di cassazione riguardano essenzialmente la fusione della sesta sezione nelle sezioni ordinarie, attribuendo a queste ultime i compiti ora previsti per la sesta, evitando quindi il passaggio dalla sesta alla sezione ordinaria, ed unificando così i procedimenti decisori.
L’altra importante novità riguarda l’istituzione del c.d. rinvio pregiudiziale, in virtù del quale si potrà ottenere – a fronte di una questione di diritto nuova, sia di diritto sostanziale che processuale, e suscettibile di riproporsi in numerosi altri casi – una immediata pronuncia della Cassazione, evitando così che si debbano attendere anni prima di avere una linea interpretativa definita su tale questione. La commissione ha formulato l’esempio che per ottenere una prima sentenza della Cassazione sull’individuazione del soggetto onerato di promuovere la mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sono stati necessari quasi sei anni.
Sono poi state introdotte alcune novità volte ad evitare un superfluo ricorso al processo. Prima fra tutte, la già accennata possibilità che il giudice dell’esecuzione conceda la tutela esecutiva ex articolo 614-bis c.p.c., laddove il titolo esecutivo non sia un provvedimento di condanna. Nel regime vigente, infatti, essendo la pronuncia di tale provvedimento esecutivo, irrazionalmente secondo la Commissione, affidata al giudice della cognizione, in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale (ad esempio, un lodo o un accordo negoziale) occorre promuovere un processo dichiarativo al solo fine di ottenere un provvedimento che deve essere ascritto alla giurisdizione esecutiva.
L’altra novità prevista dalla Commissione riguarda l’introduzione di un procedimento sommario non cautelare e senza efficacia di giudicato, al fine di consentire la creazione di un titolo esecutivo anche al di fuori dei casi in cui è utilizzabile il procedimento per ingiunzione.
Vi è poi un ultimo intervento, che in realtà secondo la commissione costituisce un prius logico e cronologico.
I magistrati professionali addetti al civile sono poco più di tremila. Non è possibile immaginare, bontà sua, lo ammette la commissione, che la giustizia civile di sessanta milioni di persone possa essere affidata ad un magistrato ogni ventimila soggetti.
D’altro canto, la sentenza è il “collo di bottiglia” del processo.
Qualunque miglioramento relativo al processo non sarà mai in grado di consentire al tribunale di far fronte alla domanda di giustizia.
Secondo la commissione, occorre, dunque, sgravare il carico dei tribunali aumentando in modo rilevante la competenza dei giudici di pace; ciò che porterà anche ad una diminuzione del carico delle corti di appello.
La Commissione ha quindi suggerito due interventi: uno immediato, volto ad elevare la competenza per valore del giudice di pace; uno affidato ad una norma di delega, volto a stabilire se alcune delle competenze per materia del pretore, trasferite in blocco al tribunale in occasione della riforma del 1998, possano essere assegnate al giudice di pace ovvero tramutate in competenza per valore. Oggi, infatti, siamo in una situazione in virtù della quale una controversia per il pagamento di un canone di locazione di mille euro deve essere proposta al tribunale.
La Commissione, consapevole della situazione - che definisce caotica - relativa alle controversie in materia di persone e famiglia, nonché della mancata sussistenza in sede processuale di quell’uguaglianza dei figli realizzata invece sul piano sostanziale, ha proposto interventi immediati che hanno ad oggetto la razionalizzazione del riparto delle competenze fra tribunale ordinario e tribunale per i minori, incidendo sull’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché l’istituzione di un controllo giurisdizionale, attualmente assente, sui provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 403 c.c.
In una dimensione più generale, si è prevista una delega volta, da un lato, a istituire un procedimento unitario per tutte le controversie in materia di persone e famiglia, sia pur ovviamente differenziato a seconda dell’oggetto del processo (diritti disponibili, diritti indisponibili, interessi del minore o dell’incapace); dall’altro lato, a istituire finalmente quel tribunale per le famiglie che consenta di realizzare, congiuntamente, sia la specializzazione del giudice, sia quella giustizia di prossimità, che in questa materia è irrinunciabile.
In estrema sintesi, un primo giudizio è che la giurisdizione è ormai da decenni in fuga da sé stessa e l’orientamento manifestato dalla commissione non tradisce tale impostazione.
Aumento dello spazio delle attività non giurisdizionali (arbitrati, mediazione, negoziazione assistita) aumento delle competenze del Giudice di pace, giudice onorario e semiprofessionale, istituzione dell’ufficio del processo, con retrocessione a figure ancillari, quale che ne sia la definizione, di funzioni attualmente proprie della magistratura giudicante, uscita dalla giurisdizione di alcune funzioni non trascurabili dell’attività esecutiva.
Interventi, infine, che sotto lo scudo apparentemente positivo della chiarezza, concisione e semplificazione, irreggimentano ancor più la funzione difensiva (ma anche quella giusdicente) in parametri compositivi e schemi di lavoro, che la rendono da un lato sicuramente più standardizzata e dall’altro meno creativa rispetto alla tradizione tipica del diritto italiano.
Un processo sempre più standardizzato e cartolare, lontano anni luce dai principi chiovendiani studiati sui manuali di oralità, concentrazione ed immediatezza, in cui anche l’apparato probatorio appare più “vario ed eventuale” che sostanza del processo, più volte non a caso definito dalla commissione come dichiarativo, in contrapposizione a quello esecutivo, mentre in realtà dovrebbe essere anche il processo accertativo del fatto giuridicamente rilevante oltre che della sua valutazione.
Sullo sfondo, il desiderio neppur troppo velato della magistratura togata di rimanere esigua nei numeri e sempre più castalmente vocata alle parti nobili del processo: una buona e soprattutto “epocale” riforma, dunque, che porti l’Italia al passo con tempi (e modi) europei di dicere ius? No di certo, una manutenzione con poche luci e le solite ombre.

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