04/04/2020
Emergenza sanitaria per covid-19 e Diritti Costituzionali.
In questi giorni, seppure sottotono perché sovrastato dalla dirompente crisi sanitaria, si sta delineando un problema che, auspicabilmente, sarà argomento di dibattito e confronto quando si sarà tornati alla normalità. Mi riferisco alla difficile impresa di contemperare emergenza e libertà, interesse nazionale e diritti del singolo.
E’ questo l’argomento che l’interessante articolo della Professoressa Massa Pinto pubblicato da Questione Giustizia, rivista di Magistratura Democratica, affronta in maniera inappuntabile e propositiva.
Attualmente la libera circolazione subisce delle limitazioni il cui rispetto è stato demandato dapprima alla minaccia di una sanzione penale e successivamente di una amministrativa.
Un punto critico è la fumosità di alcune prescrizioni che nel momento in cui intaccano diritti costituzionalmente garantiti dovrebbero invece essere il più possibile puntuali e dettagliate. Per giorni si sono susseguite, ad esempio, notizie contrastanti sulla attività fisica, secondo l’autorità centrale consentita, secondo quella regionale no.
Taluno è stato denunciato per essersi recato in edicola, nonostante fosse un esercizio di cui è consentita l’apertura, un altro per aver acquistato solo vino (quindi Bacco no, tabacco si).
Pensiamo poi all’esercizio del culto: le chiese sono aperte per consentire un momento di preghiera individuale ma sicuramente, se Tizio venisse sorpreso mentre vi si reca, una buona parte degli operatori di polizia riterrebbe la preghiera un’attività non strettamente necessaria procedendo quindi alla denuncia. Il ministero ha poi tentato di aggirare la contraddittorietà precisando che ci si può fermare in chiesa ma solo se si trova sul nostro percorso.
Ma fin qui il problema è secondario poiché la eventuale sanzione irrogata sarà comunque successivamente sottoposta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che provvederà ad archiviare le denunce, o annullare le sanzioni amministrative che siano state frutto di una errata interpretazione dell’operante. In questo caso probabilmente la denuncia nei confronti del pio Tizio sarà archiviata o quantomeno il Giudicante, ritenuta lecita la sua volontà di andare a pregare, lo proscioglierà.
Il problema della approssimazione ed incongruenza di alcune disposizioni non è sfuggito alla Autorità Giudiziaria, tanto che una Procura ha ritenuto addirittura necessario intervenire per invitare gli operanti ad una attenta lettura delle norme ad evitare una caterva di denunce destinate alla archiviazione.
Tuttavia, come detto, tutto questo non intacca i diritti del cittadino salvo il costringerlo a far valere le proprie ragioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Molto più grave è invece l’adozione di misure coercitive incontrollate.
Vi sono state infatti alcune Autorità locali che hanno ritenuto di adottare misure più stringenti di quelle nazionali aggiungendo sanzioni accessorie di inaudita portata. Sanzioni che, pur comprensibili nell’ansia di arginare degli eccessi, appaiono porsi del tutto al di fuori dello schema costituzionale.
Mi riferisco ad esempio alla sanzione accessoria, prevista da un’ordinanza della Regione Campania, del confinamento fiduciario per due settimane in casa a carico di chi dovesse violare immotivatamente l’obbligo di permanenza in casa. Nella sua prima formulazione l’ordinanza prevedeva la sanzione accessoria automaticamente conseguente alla irrogazione della principale.
Tornando all’esempio di prima Tizio, laddove l’operante di Polizia che lo avesse fermato non avesse ritenuto quello spirituale un bisogno necessario, non solo sarebbe stato denunciato o sanzionato, cosa dalla quale avrebbe potuto poi difendersi nei luoghi a ciò deputati, ma sarebbe stato sottoposto di fatto (seppure sanissimo) ad una sorta di arresti domiciliari privi di qualsivoglia giustificazione di sanità preventiva, a solo fine punitivo.
In altre parole una misura che la Costituzione riserva alla magistratura sarebbe stata deliberata ed eseguita da un Agente di Polizia.
Per fortuna in una successiva ordinanza la previsione è stata modificata e trasformata in una più opportuna “segnalazione” alla Asl per eventuali valutazioni circa l’opportunità di quarantene in relazione alle modalità con cui è stata commessa la violazione.
Ecco quindi che viene in rilievo l’alternativa citata dall’autore dell’articolo.
Fiat iustitia et pereat mundus, letteralmente «Sia fatta giustizia e perisca pure il mondo» era il motto di Ferdinando I d'Asburgo. Hegel ne propose una versione modificata in Fiat iustitia ne pereat mundus, ovvero "Sia fatta giustizia affinché non perisca il mondo".
Giustamente l’autrice evidenzia un elemento da non sottovalutare laddove nota che: “L’altro fattore, non meno inquietante, è lo stato di paura che in questi anni si è evidentemente diffuso nelle coscienze degli individui e che si traduce in un vero e proprio bisogno di stati di panico collettivo...” (la cronaca di questi giorni ci informa di gravi episodi di intolleranza ai danni di persone che circolano anche per motivi più che legittimi, in un clima di caccia all’untore di manzoniana memoria, esasperato dal cosiddetto effetto gregge determinato dal continuo martellamento di informazioni che porta il cervello a sovrastimare i rischi uniformandosi a quello che viene percepito come comune sentire) ”...al quale l’epidemia offre ancora una volta il pretesto ideale. Così, in un perverso circolo vizioso, la limitazione della libertà imposta dai governi viene accettata in nome di un desiderio di sicurezza che è stato indotto dagli stessi governi che ora intervengono per soddisfarlo”.
Dunque, fino a che punto è lecito comprimere le libertà o sospendere le garanzie costituzionali fondamentali sulla base di un piano sanitario di contenimento o di qualsivoglia altro tipo di emergenza che oggi è di natura epidemiologica, domani potrà essere di ordine pubblico o di criminalità.
Probabilmente lo stato in cui versa la sanità italiana dopo un decennio di tagli, abbinato alla leggerezza dell’approccio iniziale ed alla grave sottovalutazione del problema, hanno prodotto un ritardo tale da rendere indispensabile un criterio così invasivo.
Ciò che non di meno appare preoccupante è la disinvoltura con la quale la gran parte dei cittadini accetta come normali le misure messe in campo ed anzi ne desidererebbe di più stringenti, rischiando una pericolosa assuefazione alla illiberalità.
Misure, queste, che si pongono in una zona d’ombra atteso che la nostra Costituzione non contempla situazioni emergenziali di diritto interno ma soltanto lo stato di guerra dichiarato dalle camere con conferimento al governo dei “poteri necessari”. Ovviamente questa norma di tipo speciale non può essere usata analogicamente per altri tipi di urgenze.
Sarebbe quindi auspicabile che questa vicenda possa costituire lo spunto affinché, ad emergenza superata, ci si interroghi su quali accorgimenti vadano adottati al fine di evitare di trovarsi nella medesima situazione in futuro.
Si rende indispensabile elaborare meccanismi di controllo, oggi assenti, che rinchiudano in ben definiti confini gli eventuali poteri straordinari che di fatto verrebbero esercitati dall’esecutivo e definiscano le invalicabili garanzie di cui il cittadino non potrebbe in nessun caso essere privato.
Questo anche traendo ispirazione dal sistema adottato da altri paesi europei, il cui statuto prevede la nomina di una commissione parlamentare di pochi membri che esercita provvisoriamente i poteri delle Camere.
EM
Fiat iustitia et pereat mundus oppure Fiat iustitia ne pereat mundus?