23/01/2025
Riforma successione
Bisogna in primo luogo fare chiarezza sul punto che le modifiche devono essere ancora approvato in via definitiva; si può, ad ogni buon conto, fare una panoramica sulle novità.
Sono, in primo luogo, definite nuove modalità di calcolo della base imponibile per il conteggio delle aliquote e delle franchigie dell’imposta, per le quali viene escluso il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”.
Viene, inoltre, eliminato il riferimento all’istituto di affiliazione e si chiarisce che anche gli affilianti e gli affiliati sono considerati parenti in linea retta.
Tra le novità per la dichiarazione di successione, poi, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare.
Per la liquidazione dell’imposta si introduce il principio di autoliquidazione con la previsione del controllo di regolarità da effettuare successivamente e, nel caso in cui emergesse una maggiore imposta principale, dell’eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni.
Vi è, poi, un’agevolazione utile in caso di imposte per il cui pagamento sia necessario attingere dalle somme cadute in successione: si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a 26 anni.
Su tale punto, il limite dell’età trova la sua giustificazione nel fatto che sia probabile che un giovane non abbia i fondi necessari per pagare le imposte e, al fine di evitare una fase di stallo, gli viene concesso di utilizzare le somme della successione per pagare le imposte; capita, tuttavia ed ahimè, spesso e volentieri che persone anche di età maggiore ai 26 anni non abbiano le risorse necessarie per far fronte alle imposte, soprattutto quando in una successione vi sono molti immobili.
Viene accolto l’orientamento della giurisprudenza di legittima in materia di TRUST, per cui - in breve - le imposte saranno dovute al momento del trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari e non al momento della costituzione e dotazione del trust (salva diversa volontà del disponente).
Viene, in ultimo, confermata la disciplina del patto di famiglia che prevede esenzioni dall’imposta nell’ambito di passaggi generazionali di aziende e quote societarie.