Notaio Eloisa Alessandra Luini

Notaio Eloisa Alessandra Luini Sede a Castel San Giovanni (PC) in via Emilia Piacentina 3 — Recapito a Piacenza in via Nicolini 2/a

27/03/2023

IL NOTAIO RISPONDE

AGEVOLAZIONI UNDER 36
Ho 30 anni l'anno prossimo vorrei acquistare casa, mi parlavano di agevolazioni per giovani acquirenti anche sui mutui. In che cosa consistono? Quali sono i requisiti?
Soprattutto ho letto che erano in scadenza al 31 dicembre 2022 ma pareva che il governo volesse prorogarle. Sono state prorogate?
Cordiali saluti.
Giulio Piacenza

Caro Giulio,
puoi procedere al tuo acquisto in tutta serenità; la buona notizia, infatti, è che la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato di 1 anno e, quindi fino al 31 dicembre 2023, l'agevolazione prevista dal Decreto cd. “Sostegni bis” (Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73).
Con il detto decreto, lo Stato, a partire dagli atti stipulati dopo il 26 maggio 2021, ha riconosciuto un trattamento fiscale particolarmente agevolato per tutti i giovani che si accingono a compare la cd. “prima casa”, purché ricorrano due presupposti, uno soggettivo e l’altro oggettivo.
Quello soggettivo, consiste nell’avere meno di 36 anni all’atto dell’acquisto; né li si deve compiere nell’anno in corso. Quindi per gli atti che si stipuleranno quest’anno, vi rientrano tutti i nati dopo il 1° gennaio 1988.
Quello oggettivo, è l’avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 40.000 euro annui. Questo indicatore tiene cono della situazione economica dell’intero nucleo familiare. Avere ancora la residenza con i genitori, potrebbe quindi essere penalizzante.
L’agevolazione consiste nella totale esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale (con un risparmio minimo pari a euro 1.100).
Anche in caso di acquisto soggetto a Iva è prevista l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (che si pagherebbero, altrimenti, nella misura fissa di euro 200 ciascuna). L’iva invece va corrisposta subito, ma si ha poi un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare nella dichiarazione dei redditi.
Lo stesso trattamento di favore è previsto per l’acquisto delle pertinenze (box, posti auto, cantine, solai, rientranti nella categoria catastale C/6, C/2 e C/7) di abitazioni “prima casa”.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo prima casa, purché ricorrano sempre i due requisitivi (soggettivo e oggettivo) sopra indicati. In assenza, l’imposta sostitutiva va versata nella misura standard dello 0,25% sull’importo richiesto a mutuo.

IL NOTAIO RISPONDEAGEVOLAZIONI PER TERRENI AGRICOLIHo 25 anni e sono interessato alla agricoltura. Mio padre mi aiutereb...
27/03/2023

IL NOTAIO RISPONDE

AGEVOLAZIONI PER TERRENI AGRICOLI

Ho 25 anni e sono interessato alla agricoltura. Mio padre mi aiuterebbe a comperare un piccolo fondo (180 pertiche). Ho letto che chi coltiva la terra ha importanti agevolazioni sia fiscali sull'acquisto che per sostegni finanziari ai giovani agricoltori (primo insediamento ?).
Io però non sono ancora coltivatore o agricoltore. Posso accedere a questi incentivi?
In cosa consistono esattamente? Quali sono i requisiti?
Grazie
Andrea

Caro Andrea,
hai letto bene. In presenza di particolari condizioni, la legge oggi riconosce un trattamento fiscale di particolare favore per l’acquisto di terreni agricoli nonché le operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
L’agevolazione prevista per l’acquisto dei terreni agricoli, introdotta dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 25, è diventata permanente in virtù dell'abrogazione della sua data di scadenza.
Questa agevolazione è riservata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) e consiste nel beneficiare dell’imposta catastale dell'1% (del prezzo dichiarato), dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (pari ad euro 200 ciascuna) e dell’esenzione dell’imposta di bollo. Ed è tanto più apprezzabile, se si considera che in sua assenza, l’acquisto dei terreni agricoli sconta un’imposta di registro pari al 15%.
Per poter beneficiare del trattamento fiscale agevolato, è tuttavia necessario che il coltivatore diretto o lo IAP siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’Inps.
Questo almeno fino all’ano scorso.
Con la nuova Legge di Bilancio (art. 1, comma 110, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197), l’agevolazione è estesa all’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Viene così rimosso un ostacolo che rendeva difficile l’acquisto agevolato di terreni agricoli da parte di chi non esercita ancora un’attività agricola, ma intende iniziarla. L’Inps, infatti, non consente l’iscrizione nella previdenza agricola a chi non ha ancora iniziato l’attività.
Ovviamente, per accedere alle dette agevolazioni fiscali, resta sempre necessario che il terreno sia qualificato “agricolo” in base agli strumenti urbanistici vigenti (detta qualifica non emerge dalla visura catastale ma dal certificato di destinazione).
Il ricambio generazionale in agricoltura rappresenta una delle maggiori necessità per l’Italia e il resto dell’Unione Europea. Lo si vede bene dal piano strategico della Pac per gli anni 2023–2027, contenente numerosi strumenti indirizzati in tal senso.
E’ previsto infatti un “sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori” volto a fornire ai giovani un sostegno aggiuntivo al reddito nella fase di avviamento, per un periodo massimo di 5 anni. Questo sostegno sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro, ammissibile fino ad un massimo di 90 ettari, si aggiunge al premio base per la sostenibilità che sarà garantito al giovane neo-insediato attraverso l’accesso prioritario alla riserva nazionale.
E’ previsto inoltre un “sostegno al primo insediamento”, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, fino a un massimo di euro 100.000. Il sostegno può essere concesso in forma di premio in conto capitale quale sostegno al reddito anche in più stati di avanzamento, o tramite il ricorso a strumenti finanziari, oppure attraverso una combinazione delle due modalità.
In ogni caso, dato che le precise modalità, gli importi concessi, i criteri di selezione e le condizioni di ammissibilità sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, è più che mai opportuno rivolgersi a un professionista di fiducia, che abbia una conoscenza capillare in materia.

IL NOTAIO RISPONDESTART-UP INNOVATIVE -- Vorrei costituire una srl che realizza software. Mi dicono che se rientrasse ne...
27/03/2023

IL NOTAIO RISPONDE
START-UP INNOVATIVE --
Vorrei costituire una srl che realizza software. Mi dicono che se rientrasse nelle startup innovative potrei avere molti vantaggi.
Potrei sapere con esattezza quali sono i requisiti e i vantaggi di tale figura?
Saluti
Diego

Caro Diego,
sicuramente il mondo delle cd. “start-up innovative” offre molte agevolazioni e vantaggi, ma è disciplinato da una normativa di settore particolarmente articolata e soprattutto in continua evoluzione.
Si definiscono “start-up innovative” quelle società di capitali (incluse le cooperative) che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Per poter accedere ai benefici, la società deve avere determinati requisiti, ossia:
-) avere sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
-) non essere costituita da più di 60 mesi;
-) non nascere da operazioni di fusione, scissione o cessione di ramo di azienda;
-) non essere quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
-) spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione oppure:
-) almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno 3 anni di attività di ricerca certificata, oppure ancora:
-) avere almeno un brevetto o un software registrato.
Ed inoltre è soggetta a restrizioni nella distribuzione degli utili e ad una limitazione del valore di produzione totale annuale a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.
Con il D.L 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state introdotte ulteriori agevolazioni per le startup innovative. Queste sono le principali:
-) agevolazioni per la fase costitutiva e la gestione dell’impresa;
-) deroghe alle norme in materia di riduzione del capitale sociale per perdite;
-) agevolazioni fiscali per terzi investitori;
-) disciplina del lavoro flessibile;
-) accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per PMI (Piccole e Medie Imprese)
-) smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
-) esonero da diritti camerali e imposte di bollo
-) fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
-) remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
Lo statuto che regola la vita della società e i rapporti tra i soci è di fondamentale importanza, in quanto deve essere in linea con le concrete esigenze dei soci e prevenire l’insorgere di possibili conflitti. Le scelte da effettuare in fase costitutiva sono strategiche per realizzare il proprio obiettivo.
Ecco perché è particolarmente importante conoscere bene la normativa di riferimento per non incorrere in un risultato finale deludente o in ipotesi di decadenza dalle agevolazioni e sanzioni relative.

Il Notaio risponde:"Sono proprietario di un più immobili e di depositi e titoli in banca. Vorrei tutelare la mia convive...
27/03/2023

Il Notaio risponde:
"Sono proprietario di un più immobili e di depositi e titoli in banca. Vorrei tutelare la mia convivente (non siamo sposati), senza però fare un rogito, anche per quando non ci sarò più. Mi hanno parlato di fondo patrimoniale. È la strada giusta? Non sono sposato non ho figli".
Luigi Piacenza
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Caro Luigi,
la possibilità di costituire un fondo patrimoniale è riservata alle coppie unite da vincolo matrimoniale o unite civilmente. Per le coppie cd. “di fatto”, sebbene siano conviventi more uxorio (e quindi abbiano un’unione stabile, con comunione di vita spirituale e materiale ma fondata sul matrimonio o un’unione civile), il nostro ordinamento giuridico non prevede questa possibilità.
Ed infatti gli articoli 167 e seguenti del cod. civ. che disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale, si rivolgono solo alle coppie sposate (e, più recentemente, anche a quelle unite civilmente). Possono essere vincolati in fondo i beni immobili, quelli mobili iscritti in pubblici registri (come le autovetture o le imbarcazioni) o i titoli di credito nominativi.
In ogni caso, il fondo patrimoniale non serve per trasmettere i beni mortis causa ma per proteggerli da possibili attacchi dei creditori.
Con il fondo patrimoniale, più precisamente, si imprime un vincolo di destinazione ai beni che vi vengono fatti confluire, destinandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari. Ne deriva che i beni e i frutti che ne fanno parte non posso essere “aggrediti” (e quindi sottoposti a esecuzione forzata) da quei creditori che conoscevano che il debito era stata contratto per beni estranei alla famiglia.
Se l’interesse del nostro lettore è comunque quello di segregare alcuni suoi beni a vantaggio della convivente, potrà costituire un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter cod. civ., che presenta diverse analogie con il fondo patrimoniale.
Se invece la sua intenzione è quella di assicurare che i suoi beni vadano a vantaggio della convivente dopo la sua morte, dovrà fare testamento e, nel rispetto delle norme che tutelano i diritti dei cd. “legittimari”, nominare la compagna erede e/o legataria dei detti beni.
Ovviamente, è ben possibile stipulare sia il vincolo di destinazione che fare testamento, per soddisfare entrambi i bisogni.
In ogni caso, data la complessità e la delicatezza dei diritti e degli interessi coinvolti, è bene che il nostro lettore si rivolga al proprio notaio di fiducia che saprà ben consigliarlo e orientarlo verso la scelta più conveniente, nel rispetto delle norme di legge.

27/03/2023

🏠 𝗖𝗮𝘀𝗮, 𝘀𝗲 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗮 𝗱𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐢𝐫𝐞 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗶𝗼 𝗿𝗼𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲 📝

Il cambiamento della procedura è stato voluto per snellire le procedure e alleggerire i tribunali da queste incombenze.

Sul Corriere della Sera ⬇️ https://www.corriere.it/economia/casa/23_febbraio_28/casa-se-si-compra-chi-ha-limitata-capacita-giuridica-non-si-passa-piu-giudice-basta-notaio-a99fa9f0-b757-11ed-8b1e-395f5569733b.shtml

Casa, se si compra da chi ha limitata capacità giuridica non si passa più dal giudice: basta il notaio
06/03/2023

Casa, se si compra da chi ha limitata capacità giuridica non si passa più dal giudice: basta il notaio

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26/11/2021

🇹​​​​​🇪​​​​​🇸​​​​​🇹​​​​​🇦​​​​​🇲​​​​​🇪​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇴​​​​​ 🇩​​​​​🇮​​​​​🇬​​​​​🇮​​​​​🇹​​​​​🇦​​​​​🇱​​​​​🇪​​​​​, 🇨​​​​​🇴​​​​​🇸​​​​​'🇪​​​​​̀?

Rɪsᴘᴏɴᴅᴇ, ɪʟ Nᴏᴛᴀɪᴏ Eʟᴏɪsᴀ Aʟᴇssᴀɴᴅʀᴀ Lᴜɪɴɪ

𝑄uello che sulle pagine internet e sui vari social viene pubblicizzato come “testamento digitale” non è affatto un vero testamento.
Le forme del testamento sono solo due: il testamento olografo (scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore, interamente a mano) e il testamento per atto di notaio. Quest’ultimo, può essere pubblico (dettato a un notaio e dallo stesso ricevuto, alla presenza di due testimoni) o segreto (consegnato in busta chiusa al notaio, dallo stesso ricevuto in presenza di due testimoni e sigillato).
Ogni altra forma, è inammissibile. E soprattutto, non può chiamarsi testamento un documento che preveda la partecipazione di soggetti diversi da quelli sopra elencati.
Ciò non toglie che il quesito del lettore sia di particolare attualità, in quanto tratta della cd. “eredità digitale”, ossia di quell’insieme di informazioni e documenti informatici (come file, password, credenziali, archivi elettronici di dati, account per la fruizione di beni o servizi digitali, ecc.) che sopravvivono alla morte del loro titolare. In pratica, rientrano nella nozione di eredità digitale tutti servizi e identità virtuali a cui si accede mediante Internet. Basti pensare al profilo Facebook o Instagram, alle caselle di posta elettronica e agli account utili per ottenere servizi in streaming.
Per “testamento digitale” si intende lo strumento con cui regolare la propria eredità digitale e quindi la successione di tutti quei dati e informazioni che riguardano il mondo tecnologico e informatico.
Con il testamento digitale, in pratica, si intende disporre, per quando non si sarà più in vita, delle password di accesso ai servizi telematici, come ad esempio quelle che riguardano il conto corrente bancario online, oppure stabilire la sorte degli account social e delle altre identità virtuali.
Il funzionamento del testamento digitale, però, ad oggi, può soltanto essere immaginato, in quanto non esiste uno strumento predisposto dalla legge per gestire la propria eredità digitale.
Pertanto, le varie società “start up” che si propongono di offrire un servizio in tale ambito, devono avvalersi di altri negozi giuridici, che testamenti non sono, e che vanno affrontati con particolare attenzione e competenza, viste le problematiche a cui possono andare incontro.
Lo strumento più utilizzato è il cd. “mandato post mortem”, ossia un contratto in forza del quale il mandatario si obbliga, nei confronti del mandante, a compiere determinati atti giuridici per conto di quest’ultimo dopo la sua morte. In altre parole, l’esecuzione del contratto è differita al momento della morte del mandante e consiste in un’attività materiale o in un atto esecutivo rispetto ad un’attribuzione patrimoniale già realizzata in vita.
Affinché questo mandato post mortem sia valido, però, occorre che il mandatario sia delegato solamente al compimento di atti meramente materiali, come può essere, ad esempio, la disattivazione dei profili social o la cancellazione di account. Non è possibile che il mandatario sia incaricato di compiere attività giuridiche oppure di ricevere parte dell’eredità perché, altrimenti, il contratto sarebbe nullo per violazione del divieto di patti successori (si può disporre della propria eredità solo con testamento).
Ovviamente, nulla vieta che una persona, all’interno del proprio ordinario testamento, preveda che siano gli eredi a occuparsi della gestione della propria eredità digitale, chiedendo di disattivare gli account social e di sistemare tutti i profili virtuali esistenti. Il problema della disciplina dell’eredità digitale mediante tradizionale testamento riguarda però la scarsa privacy che questo strumento garantisce.

24/11/2021

𝙏𝙀𝙎𝙏𝘼𝙈𝙀𝙉𝙏𝙊 𝘽𝙄𝙊𝙇𝙊𝙂𝙄𝘾𝙊 - 𝘼𝙡𝙘𝙪𝙣𝙚 𝙙𝙤𝙢𝙖𝙣𝙙𝙚
𝙄𝙡 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙗𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙘𝙤 𝙫𝙖𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙙𝙞 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙩𝙚 ❓
𝘾𝙞 𝙫𝙪𝙤𝙡𝙚 𝙞𝙡 𝙣𝙤𝙩𝙖𝙞𝙤 ❓
𝘾𝙞 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙤𝙡𝙖𝙧𝙞 ❓
𝘼 𝙘𝙝𝙞 𝙡𝙤 𝙙𝙚𝙫𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖𝙧𝙚 ❓

--𝑅𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑙 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑖𝑜 𝐸𝑙𝑜𝑖𝑠𝑎 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝐿𝑢𝑖𝑛𝑖 --

Per “testamento biologico” (o “testamento di vita” o “dichiarazione anticipata di trattamento” – “DAT”) si intende l'espressione della volontà da parte di una persona (il "testatore"), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (cosiddetto "consenso informato") per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
La legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018 in vigore dal 31 gennaio 2018), ribadisce il principio, costituzionalmente garantito, per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
Tramite le DAT, ogni individuo - maggiorenne e pienamente capace di intendere e volere - può dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare, nei casi in cui si trovi in condizioni di incapacità, in merito alla accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari. Non si possono ovviamente esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi.
In che forma si possono manifestare le DAT? Con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata dal notaio; oppure con scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente. Se le condizioni fisiche non permettono di usare le precedenti forme, si può ricorrere a una videoregistrazione e/o a dispositivi tecnologici che consentono di comunicare. In ogni caso, sono sempre revocabili e modificabili, senza obbligo di motivazione; né sono previste imposte per il loro rilascio.
Data la delicatezza e l’importanza della materia, è sempre necessario che la persona interessata abbia acquisito preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
E’ altresì opportuno che venga nominato un terzo che si interfacci con i medici, in caso di necessità. Il fiduciario, in tal caso, si sostituisce al disponente, divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, consentendo di disattendere le DAT, con l‘accordo del medico, solo nel caso in cui esse siano palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente oppure siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Le DAT vengono pubblicizzate in un registro comunale, ove già istituito (non sussiste, infatti, l’obbligo di istituzione di un nuovo Registro, ma solo di registrazione delle DAT ricevute in un apposito elenco); oppure, in un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso, il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive, si rischia quindi di non conoscere le DAT. Ad oggi manca ancora una Banca dati a livello nazionale. Il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane, per ovviare il concreto rischio di disattendere le volontà dei pazienti, a fronte di DAT non reperibili.

22/11/2021

❞𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨❞ - 𝐀𝐥𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞
𝐇𝐨 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥❜𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐦𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞. 𝐂𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞❓
𝐏𝐨𝐬𝐬𝐨 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐟𝐨𝐬𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨❓
𝐂𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐝𝐨❓

--> 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐥 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐢𝐨 𝐄𝐥𝐨𝐢𝐬𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐋𝐮𝐢𝐧𝐢 --<
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere in via autonoma ai propri interessi.
E’ una misura di protezione introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha operato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili. Ed infatti, ai tradizionali e sicuramente più rigidi istituti della interdizione (tutela) e inabilitazione (curatela), è stato affiancato un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.
L’amministrazione di sostegno è uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione. E proprio in considerazione di questo maggiore rispetto e centralità del beneficiario che l’amministrazione di sostegno è in grado di assicurare, di fatto ha sostituito le vecchie misure della tutela e della curatela, oggi sempre più rare.
La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli articoli 404 e seguenti del codice civile.
I soggetti legittimati ad avviare la procedura sono, ai sensi degli articoli 406 e 417 del c.c.: il Pubblico, Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore dell’interdetto, il curatore dell’inabilitato, l’unito civilmente in favore del proprio compagno nonché lo stesso beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato).
Questo ultimo aspetto è decisamente di grande rilievo, in quanto consente a chiunque di designare in un momento di lucidità e capacità di intendere e volere, la persona che si desidera sia il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale e futura incapacità. In mancanza di questa designazione preventiva, la scelta del giudice ricade sul coniuge che non sia separato legalmente, sulla persona stabilmente convivente, sul padre, madre, figlio, fratello o sorella o sul parente entro il quarto grado.
La designazione si effettua dal proprio notaio di fiducia tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Indirizzo

Via Emilia Piacentina 3
Castel San Giovanni
29015

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 18:30

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