27/03/2023
IL NOTAIO RISPONDE
AGEVOLAZIONI UNDER 36
Ho 30 anni l'anno prossimo vorrei acquistare casa, mi parlavano di agevolazioni per giovani acquirenti anche sui mutui. In che cosa consistono? Quali sono i requisiti?
Soprattutto ho letto che erano in scadenza al 31 dicembre 2022 ma pareva che il governo volesse prorogarle. Sono state prorogate?
Cordiali saluti.
Giulio Piacenza
Caro Giulio,
puoi procedere al tuo acquisto in tutta serenità; la buona notizia, infatti, è che la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato di 1 anno e, quindi fino al 31 dicembre 2023, l'agevolazione prevista dal Decreto cd. “Sostegni bis” (Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73).
Con il detto decreto, lo Stato, a partire dagli atti stipulati dopo il 26 maggio 2021, ha riconosciuto un trattamento fiscale particolarmente agevolato per tutti i giovani che si accingono a compare la cd. “prima casa”, purché ricorrano due presupposti, uno soggettivo e l’altro oggettivo.
Quello soggettivo, consiste nell’avere meno di 36 anni all’atto dell’acquisto; né li si deve compiere nell’anno in corso. Quindi per gli atti che si stipuleranno quest’anno, vi rientrano tutti i nati dopo il 1° gennaio 1988.
Quello oggettivo, è l’avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 40.000 euro annui. Questo indicatore tiene cono della situazione economica dell’intero nucleo familiare. Avere ancora la residenza con i genitori, potrebbe quindi essere penalizzante.
L’agevolazione consiste nella totale esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale (con un risparmio minimo pari a euro 1.100).
Anche in caso di acquisto soggetto a Iva è prevista l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (che si pagherebbero, altrimenti, nella misura fissa di euro 200 ciascuna). L’iva invece va corrisposta subito, ma si ha poi un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare nella dichiarazione dei redditi.
Lo stesso trattamento di favore è previsto per l’acquisto delle pertinenze (box, posti auto, cantine, solai, rientranti nella categoria catastale C/6, C/2 e C/7) di abitazioni “prima casa”.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo prima casa, purché ricorrano sempre i due requisitivi (soggettivo e oggettivo) sopra indicati. In assenza, l’imposta sostitutiva va versata nella misura standard dello 0,25% sull’importo richiesto a mutuo.