Studio Legale Santaniello

Studio Legale Santaniello Sede : via Piave n.49, Castel San Giorgio, 84083 - Salerno

Consulenza in diritto civile ed in diritto penale, con particolare attenzione alla materia del diritto di famiglia e allla tutela del minore.Lo studio legale Santaniello si interessa, altresì, della materia tributaria.

28/10/2016

AVVOCATI INSEGNANTI NELLE SCUOLE
Educazione alla legalità
I Consigli degli ordini degli Avvocati potranno prestare gratuitamente, alle scuole nazionali, lezioni di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, nonché di introduzione al diritto e quantaltro, tutto ciò al fine di conseguire un miglioramento dei percorsi formativi, orientando gli studenti al rispetto delle leggi e all’accettazione della diversità.
Verranno, pertanto, presto introdotti dei corsi nelle scuole primarie e secondarie, essendo stato firmato lo scorso 3 ottobre un importante protocollo di intesa tra il Miur e il Consiglio Nazionale Forense (CNF). Nello specifico, l’accordo prevede la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, secondo quanto previsto dalla "riforma della Buona Scuola" (Legge n.107/2015), ovvero un metodo didattico che arricchisce i percorsi scolastici con competenze spendibili nel mercato del lavoro grazie all’apprendimento attraverso lezioni frontali, workshop, simulazioni ed esperienze sul campo.
Avv. Deborah Santaniello

03/03/2016

L'OMICIDIO STRADALE E' LEGGE

Sono previste sanzioni penali molto severe per i conducenti che guidando in maniera imprudente provocheranno morte o gravi lesioni ad altrui soggetti. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il ddl, dopo cinque letture parlamentari, che prevede una reclusione fino a 12 anni e la revoca della patente di guida fino a 30 anni qualora il conducente si dia alla fuga non prestando soccorso alla vittima.Viene, altresì previsto l'arresto obbligatorio per chi è colto in flagranza del delitto de quo, ovvero omicidio colposo stradale, di cui al nuovo 589 bis cc. 2 e 3 del codice penale.
Avv. Deborah Santaniello

29/02/2016

MOGLIE SEPARATA-DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE

L’assegno divorzile trova il suo principio nel carattere di solidarietà post-coniugale, inteso nel più generale dovere di solidarietà sia economica che sociale ex art.2 Cost., che prevede l’obbligo di versare un assegno in favore dell’ex coniuge, qualora quest’ultimo risulta privo di mezzi adeguati propri al fine di eliminare lo squilibrio economico che deriva dal divorzio stesso.
La giurisprudenza ribadisce il carattere assistenziale dell’assegno divorzile e stabilisce che i requisiti per ottenerlo sono due: il primo consiste nella mancanza di mezzi adeguati da parte del richiedente per la conservazione del tenore di vita goduto nel rapporto matrimoniale, il secondo, invece, consta nell’impossibilità di procurarseli per ragioni di carattere obiettivo.
Sulla base dei principi sopraenunciati è utile rimarcare che la valutazione della debenza dell’assegno di divorzio deve certamente essere incentrata proprio sui criteri assistenziali e, in linea di massima occorre tener conto dell’intera consistenza patrimoniale dei coniugi, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione ( Cass. Civ., sez.I, 28 dicembre 2010,n.26197).
Inoltre, la Cassazione in una recente sentenza (n.11870/15 del 09.06.2015) ha negato l’assegno di mantenimento ad una moglie poiché aveva la capacità di lavorare, seppure con un’attività saltuaria. Pertanto, nei tribunali si è sempre meno propensi nell’accordare assegni di mantenimento cospicui e superiori alle capacità del soggetto onerato, spesso l’uomo. La Cassazione con la recente sentenza,confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che: «se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito».

16/02/2016

LA FOTO PROFILO FACEBOOK E’ COPERTA DA COPYRIGHT

L’utilizzo della foto estrapolata dal profilo Facebook, senza il consenso del soggetto, viola i diritti d’autore, infatti, in base ad una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, le immagini del titolare dell’account risultano essere tutelate da copyright.
Dalla sentenza n.12076/15, precisamente, si evince che la pubblicazione di foto sulla propria pagina fb non rappresenta in alcun modo la cessione dei propri diritti fotografici, motivo per cui, l’utilizzo da parte dei media non autorizzato, concede la possibilità, in capo al soggetto cui è stato violato il diritto di autore, ad ottenere un risarcimento del danno morale e patrimoniale.
Vi è su tutte le foto utilizzate dall’utente, una presunzione di titolarità in capo allo stesso, pur se nella realtà fattuale il titolare dell’account non possieda direttamente i diritti d’autore, ad esempio nel caso in cui si utilizzi la foto di un fotografo, ovvero allorquando si estrapola il contenuto fotografico appartenente ad una pagina web. E’, altresì, utile tener presente che la legge, tutela in maniera più approfondita le immagini in cui risulta raffigurato il ritratto di una persona in primo piano rispetto alle foto che riproducono un evento, od un luogo.
L’iscrizione a Facebook, come ben noto, permette solo la libertà di utilizzo delle informazioni e non dei contenuti coperti da proprietà intellettuale degli utenti. Il mancato riconoscimento della paternità delle fotografie, ad esempio nel caso di utilizzo, da parte di un giornalista, di una foto estrapolata da un profilo Facebook, permette il riconoscimento di un diritto al risarcimento, configurandosi un danno patrimoniale e morale a causa della mancata autorizzazione dell’autore. Purtuttavia, è molto difficile comprendere l’identità dell’autore, infatti spesso sui social network il trasferimento di foto avviene attraverso files; un caso dissimile è rappresentato dalla circostanza nella quale la foto viene prelevata da un sito web, in quanto, l’onere della prova è in capo all’utente titolare dell’account, il quale deve dimostrare che la riproduzione non sia abusiva. E’ il riproduttore stesso, in questo caso, a dover comprovare che il prelevamento di un file, di un’immagine digitale non sia coperta da alcun diritto di proprietà intellettuale.

Il tagliando del parcheggio è scaduto e scatta la multa: in realtà, non esiste alcuna norma che prevede tale sanzione.  ...
20/11/2013

Il tagliando del parcheggio è scaduto e scatta la multa: in realtà, non esiste alcuna norma che prevede tale sanzione. Il tagliando del parcheggio (da alcuni chiamato anche “grattino”) è scaduto solo da pochi minuti e, prodigiosamente, un vigile è già pronto, da dietro l’angolo, a elevare la multa. Situazioni di “guerriglia urbana” che si ripetono quotidianamente. Ma, a quanto pare, questa sanzione è illegittima. O meglio, addirittura “inesistente” perché non prevista da nessuna norma. Infatti, l’infrazione relativa al grattino scaduto non può considerarsi come un illecito amministrativo, ma un inadempimento che, a tutto voler concedere, giustificherebbe il recupero del credito e non invece una sanzione. A renderlo noto sono lo stesso Ministero dei Trasporti e diversi Giudici di Pace (tra cui, da ultimo, il Giudice di Pace di Lecce) [1]. Tuttavia i Comuni ci “marciano” e, puntualmente, lasciano sul parabrezza del malcapitato automobilista una contravvenzione da 24,00 euro: un importo troppo basso per giustificare un ricorso al giudice di pace che, solo di tasse, ne costa ben 37,00. È vero che la parte che perde la causa – in questo caso l’amministrazione – deve poi rimborsare le spese del giudizio, ma in quanti sono riusciti a recuperare somme dalle disastrate casse dei nostri enti territoriali? Risultato: non resta che pagare al ricatto. Del resto, se non si paga e non si intende neanche fare la causa si rischia invece la cartella esattoriale, che non potrà essere più impugnata per i vizi del verbale. A ricorrere al giudice sarà, dunque, solo chi ne fa una questione di principio e che – di questi tempi – se lo può anche permettere. E non sono in molti. I Comuni hanno trovato un altro modo per finanziare le proprie casse. E sempre a danno del cittadino.

Il tagliando del parcheggio è scaduto e scatta la multa: in realtà, non esiste alcuna norma che prevede tale sanzione.

L’automobilista non avrà più l’obbligo di esporre il contrassegno dell’assicurazione RC auto. Le forze dell’ordine che v...
04/10/2013

L’automobilista non avrà più l’obbligo di esporre il contrassegno dell’assicurazione RC auto. Le forze dell’ordine che vorranno fare i controlli al momento dello Stop dell’auto dovranno utilizzare una banca dati centralizzata già esistente, ma che sarà aggiornata finalmente in tempo reale. Tale sistema servirà a contrastare il facile gioco di chi falsifica i contrassegni. Già dalla lettura delle targhe alcuni innovativi apparecchi (di cui, in queste settimane, saranno presentati alla stampa alcuni modelli) riusciranno a verificare se i veicoli in circolazione sono in regola con l’assicurazione obbligatoria. Sembrano scenari avveniristici e, invece, erano già stati disegnati un anno fa con il decreto liberalizzazioni [1] e ora finalmente attuati con la normativa di attuazione. È stato infatti pubblicato solo ieri sera, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero dello Sviluppo economico [2] destinato ad entrare in vigore il 18 ottobre prossimo. Ma perché queste novità siano operative bisognerà attendere ottobre 2015. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/38069_addio-contrassegno-assicurazione-dal-parabrezza-dellauto .0N54jNVR.dpuf

La targa servirà per verificare la regolarità degli obblighi assicurativi; esisterà una banca dati che conterrà la storia di ogni veicolo; obbligo per le assicurazioni di aggiornare in tempo reale i terminali.

11/09/2013

Possibile l’usucapione del bene in comunione (una casa, un’area condominiale, ecc.

Per usucapire un bene di proprietà comune non è sufficiente l’uso esclusivo, ma un comportamento volto ad evitare che gli altri comproprietari utilizzino il medesimo bene, quale quello che terrebbe il proprietario esclusivo del bene.



È possibile che un bene la cui titolarità spetta a più soggetti, in comunione tra loro, venga usucapito da uno dei comproprietari (così, per esempio, un appartamento, un lastrico solare, un’area condominiale, ecc.).



Affinché possa usucapire un bene comune, il compartecipe deve tenere, nei termini temporali tipici dell’usucapione, un possesso esclusivo e, dinanzi ai terzi, il comportamento tipico di chi si atteggia ad essere il proprietario del bene: in particolare, si deve trattare di una attività apertamente contrastante con il possesso altrui e deve rivelare, in modo inequivocabile, l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo [1].



Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari, estendendo la propria signoria di fatto sul bene comune in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall’uso della cosa; al contrario, occorre che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con al possibilità di godimento di altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una in equivoca volontà di possedere come il proprietario e non come il semplice possessore [2]. Per esempio, per usucapire un lastrico solare di un palazzo non basta che l’interessato ne abbia fatto esclusivo uso (per esempio, per stendere la biancheria), ma è necessario anche che abbia tenuto una serie di comportamenti esterni tali da impedire agli altri il godimento del bene, atteggiandosi come il titolare esclusivo (per esempio, facendo chiudere con un lucchetto la porta da cui si accede al lastrico).



Non basta, dunque, la prova del semplice non uso da parte degli altri condomini (infatti, il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione e chiunque può astenersi da utilizzare il proprio bene senza temere di perderlo); non basta neanche la prova di atti di mera gestione, né il consenso degli altri contitolari.



Il termine per l’usucapione comincia a decorrere solo quando agli altri partecipanti sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva, che deve comunque evidenziarsi in modo univoco (per esempio, da quando il condomino abbia ostruito agli altri comproprietari l’accesso al lastrico) [3].



La domanda diretta a far accertare l’avvenuta usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l’usucapione stessa si sarebbe verificata.





[1] Cass. sent. n. 11419 del 22.07.2003; Cass. sent. n. 12775 del 20.05.2008.

[2] Cass. sent. n. 9903 del 28.04.2006.

[3] Cass. sent. n. 2944 del 9.04.1990.

27/08/2013

Acquisto di arredo e di grandi elettrodomestici con detrazioni fiscali al 50%, fino a 10 mila euro di spesa, per chi sta svolgendo ristrutturazioni edilizie agevolate con il bonus del 36 e 50%.



Vuoi sostituire il vecchio divano di casa, rovinato dalle unghie del gatto, o rinnovare le sedie divenute ormai logore, o dare una scrivania da studio ai ragazzi che, nel frattempo, sono cresciuti e sono passati alle superiori? O vuoi semplicemente cambiare il look della tua casa, adeguandola ai nuovi gusti etnici?

Tutto questo è oggi possibile senza subire il peso di una decisione particolarmente gravosa dal punto di vista economico: infatti, chi intende acquistare nuovi mobili può usufruire dei nuovissimi incentivi fiscali [1].



Il beneficio consiste in uno sgravio Irpef del 50% per gli arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. La condizione per usufruire del bonus è che la spesa dell’arredo sia destinata a una abitazione in cui sono stati avviati lavori di ristrutturazione che, a loro volta, godono delle detrazioni del 30-50% (per approfondimenti sulle condizioni, leggi l’articolo Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 36% e del 50% anche per la seconda casa).

In altre parole, l’incentivo può essere goduto solo per i mobili volti ad arredare una casa in ristrutturazione.

Una semplice tinteggiatura dell’appartamento, quindi, non è sufficiente, perché la manutenzione ordinaria non è agevolata nelle singole unità immobiliari residenziali.



Condizioni

I benefici riguardano le spese che sono state sostenute (e potranno essere documentate) dal 6 giugno scorso: la norma non cita una scadenza, ma poiché il bonus sui mobili è legato a quello edilizio – che scade il 31 dicembre 2013 – è meglio effettuare i pagamenti per gli arredi entro la stessa data, almeno finché non ci saranno aperture ufficiali da parte delle Entrate.



Si può ottenere il bonus anche in caso di interventi iniziati prima del 6 giugno 2013, ma ancora in corso durante quella data. È dubbio, invece, se il beneficio spetti anche in caso di lavori che hanno beneficiato del 50%, ma che il 6 giugno erano già finiti.



Per usufruire del bonus sull’arredo non è necessario avviare opere di ristrutturazione murarie di grande entità. Basta, per esempio, la sostituzione di una finestra o il rifacimento dell’impianto elettrico.

Inoltre, potrebbe bastare anche la riparazione di impianti domestici insicuri (ad esempio, la sostituzione anche di una singola presa) o le opere per la sicurezza domestica (l’installazione di una porta blindata, tra gli altri).



La spesa rimborsabile

L’agevolazione è concessa per spese non superiori a 10mila euro per un massimo dunque di 5mila euro di detrazione (ossia il 50% della spesa), da dividere in dieci quote annuali di sconto fiscale, da 500 euro ciascuna, in sede di dichiarazione dei redditi.

Il bonus su mobili ed elettrodomestici è cumulabile con l’agevolazione principale sulle ristrutturazioni, quindi in aggiunta ai 96mila euro.



In caso di immobile in comproprietà, il tetto di spesa massima di 10mila euro – su cui calcolare la detrazione per mobili ed elettrodomestici – va diviso tra i contitolari.



Come già detto, il bonus è cumulabile con l’agevolazione principale sulle ristrutturazioni (poiché ad essa è legato) e riguarda qualunque tipologia di arredo, anche se non direttamente collegato all’intervento di ristrutturazione. Per esempio: se sono stati avviati lavori di ristrutturazione del soggiorno, è possibile detrarre al 50% la spesa anche per l’acquisto, ad esempio, di un armadio per il bagno o di un tavolo per la cucina.



Tutte le tipologie di arredo sono idonee a ottenere gli sgravi fiscali. Resta il dubbio – ma dovrebbero essere esclusi – su prodotti come lampade, lampadari, complementi d’arredo, tende.



Il bonus del 50% è ammesso anche per i “grandi elettrodomestici”, come lavatrici, forni, frigoriferi e congelatori, e per apparecchi in classe superiore alla A+ (classe A per i forni), quindi macchine di ultima generazione e a ridotto consumo energetico. Si deve comunque tratta solo di “grandi” elettrodomestici (non, per intendersi, i televisori, i computer, ecc.) che siano dotati di etichetta di efficienza energetica.



La prova della spesa

La detrazione è possibile solo le spese possono essere documentate. Sono quindi necessarie due condizioni:

- conservare le fatture

- aver effettuato il pagamento attraverso bonifico bancario o postale “parlante”, sul modello di quelli già richiesti per le ristrutturazioni edilizie del 36-50%, con la stessa causale. Chi ha pagato in altro modo (per esempio, con assegno) potrebbe, al limite, ripetere il pagamento attraverso bonifico e accordandosi con il rivenditore per avere indietro l’importo.



Il bonifico deve contenere:

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste italiane.

25/05/2013

Con un recente provvedimento [1], il Garante della privacy ha stabilito che i sistemi di videosorveglianza non possono essere installati all’insaputa dei lavoratori. Gli strumenti di ripresa in azienda non devono essere occultati. Il Garante ha bloccato le riprese all’interno di un noto quotidiano del sul Italia. Nel caso specifico è emerso che la gran parte delle telecamere installate (15 su 19) era stata nascosta in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all’insaputa dei lavoratori. Inoltre, ai dipendenti non era stata fornita alcuna informativa sulla presenza dell’impianto, né con comunicazioni individuali, né attraverso cartelli visibili.

[1] Provvedimento n. 164 del 4 aprile 2013.

08/04/2013

Un calo di fatturato di circa il 20,4%: tra i professionisti più penalizzati dalla crisi economica ci sono gli avvocati.



Tempi duri per la libera professione.

Le stime dell’Adepp confermano il trend negativo: i redditi dei professionisti sono scesi anche nel 2012. Le cause principali sono la crisi economica e il conseguente blocco dei pagamenti delle parcelle. I più penalizzati sono in assoluto gli avvocati il cui imponibile previdenziale è calato del 6,4% rispetto al 2011. Seguono gli architetti (-6,1%). Gli avvocati, oltre a risentire della crisi economica, pagano anche i continui aumenti del contributo unificato.



Traducendo le stime in valori assoluti si registra una perdita di tremila euro all’anno per i legali, con gli imponibili che in media sono calati da 47.561 euro nel 2011 a 44.529 euro nel 2012.

In controtendenza ci sono, invece, gli infermieri e gli agrotecnici.

Negli ultimi cinque anni, gli avvocati hanno visto ridurre gli imponibili previdenziali in media del 20,4%.

Meno forte l’impatto della crisi su commercialisti e ragionieri, ma pesa il ritardo negli incassi.

Le casse previdenziali si interrogano su come arricchire le prestazioni di assistenza per gli iscritti. Per aiutare i giovani la Cassa dei commercialisti ha deciso di destinare parte del contributo integrativo ai montanti individuali con un meccanismo che premia i nuovi iscritti.

28/03/2013

La conclusione a cui è approdato l'Avvocato Generale della corte UE, la sentenza verrà resa pubblica tra qualche mese, ha previsto il rimborso dei biglietti ferroviari anche quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari prevede, infatti, che coloro che subiscono un ritardo pari o superiore a un'ora possono chiedere all'impresa ferroviaria il rimborso parziale del biglietto.

Il risarcimento è pari a un minimo del 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardi compresi tra un'ora e 119 minuti, e a un minimo del 50% in caso di ritardi pari o superiori a due ore.

Il regolamento, nell'interpretazione data dall'avvocato generale, non ha previsto eccezioni a tale diritto, al risarcimento nei casi in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore, ad esempio difficili condizioni atmosferiche, danni all'infrastruttura ferroviaria o azioni sindacali.

26/03/2013

Scatta l'addebito della separazione a carico del marito che "flirta" al telefono con le colleghe. Anche in assenza di tradimento si configura l’offesa alla dignità e all’onore di lei. Corte d'Appello di Lecce, sentenza 85 del 8.2.13

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