18/09/2021
Lettera raccomandata tra privati: quando si considera legalmente consegnata se il destinatario non è in casa?
La raccomandata con avviso di ricevimento è un servizio postale che permette di avere la certezza legale che lettere e documenti siano consegnati al destinatario.
Può accadere, tuttavia, che all’atto della consegna da parte dell’incaricato postale nessuno sia presente in casa.
In questi casi viene rilasciato nella cassetta postale il c.d. avviso di giacenza, con il quale si informa il destinatario del tentativo di consegna e della possibilità di ritirare la corrispondenza presso un determinato ufficio postale a partire da una certa data.
Nel caso di raccomandata generica (non giudiziaria) il destinatario avrà 30 giorni di tempo per ritirare il proprio plico, trascorsi infruttuosamente i quali l’atto verrà restituito al mittente per compiuta giacenza.
Può anche accadere, nel caso in esame, che il destinatario provveda al ritiro prima della compiuta giacenza.
Stabilire il momento in cui la raccomandata si considera legalmente consegnata è di fondamentale importanza ai fini del computo di eventuali termini, la cui scadenza può arrecare grave pregiudizio per la parte.
Ebbene, l’art. 1335 cod. civ. prevede che la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
In base alla richiamata disposizione normativa la conoscenza dell’atto viene parificata alla conoscibilità del medesimo, per cui la presunzione di conoscenza opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma.
La Suprema Corte di Cassazione ha dunque affermato, sulla base dell’anzidetto quadro disciplinare, che il momento di consegna della raccomandata coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi, quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza (Cfr. Cass. Sent. N. 23396/2017).
In altre parole, secondo la legge, per determinare il giorno di consegna della raccomandata, si tiene conto del momento in cui l’incaricato postale si reca presso il domicilio del destinatario immettendo in cassetta l’avviso di giacenza, a nulla rilevando l'eventuale successivo ritiro del piego.