26/09/2026
Oggi parliamo di GIUSTIZIA RIPARATIVA.
La giustizia riparativa è un percorso che affianca il processo penale e che mira ad affrontare le conseguenze del reato attraverso la partecipazione volontaria della vittima, dell’autore dell’offesa e, in determinati casi, di altri soggetti della comunità, con l’aiuto di un mediatore imparziale e formato.
Non significa “cancellare” il reato, né sostituire automaticamente il processo o la pena. È un percorso distinto, che può però avere effetti anche sul piano penale e sul trattamento sanzionatorio.
L’accesso ai programmi può essere richiesto dalla persona indicata come autore dell’offesa o dalla vittima, personalmente oppure tramite procuratore speciale. Inoltre, l’autorità giudiziaria deve informare le parti della possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento.
Con la sentenza n. 28366 del 30 aprile 2026, depositata il 27 luglio 2026, la II Sez. pen. ha esaminato proprio il caso in cui la persona offesa avesse manifestato il proprio dissenso alla partecipazione al programma.
La Corte ha chiarito che il dissenso della persona offesa non rende automaticamente irrilevante la richiesta dell’imputato. Tuttavia, proprio perché la vittima non intende partecipare, l’imputato che chiede l’accesso al programma deve indicare quale utilità concreta potrebbe comunque avere il percorso, prospettando, ad esempio, una mediazione estesa ai familiari della persona offesa oppure un percorso con la vittima di un diverso reato.
In altre parole: non basta chiedere la giustizia riparativa; occorre spiegare perché, anche in assenza della persona offesa, quel programma possa contribuire realmente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Questo è un passaggio importante perché mette in evidenza un principio fondamentale: la giustizia riparativa non può trasformarsi in un obbligo per la vittima di incontrare l’autore del reato.
La persona offesa conserva infatti la libertà di partecipare o meno al percorso, mentre il giudice, nel valutare la richiesta, deve verificare l’idoneità concreta del programma rispetto alle finalità proprie della giustizia riparativa.