Studio Legale avvocato Antimo Valle

Studio Legale avvocato Antimo Valle ESPERTO IN MATERIA BANCARIA
VERIFICA IL TUO MUTUO O CONTO CORRENTE IN MANIERA DEL TUTTO GRATUITA 3274777416

ESPERTI IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA, SI EFFETTUANO VERIFICHE SU MUTUI E CONTI CORRENTI IN MANIERA DEL TUTTO GRATUITA

29/04/2018

LA TRASPARENZA BANCARIA:
insieme di norme che impongono alla banca, di fornire informazioni sulla struttura e sulla attività della banca o sull'intermediario mettendo il cliente in condizione di conoscere compiutamente i diritti e gli obblighi che gli derivano dai rapporti .
La direttiva, 2014/17/UE è uno dei pilastri della trasparenza bancaria, essa rende obbligatorio l'ESIS ossi il documento contenete l'informativa sulle condizioni contrattuali del mutuo, ossia quel prospetto informativo standardizzato che riguarda i mutui, mentre il SECCI riguarda il credito al consumo introdotto a seguito della attuazione di una direttiva comunitaria 2008/48/CE. La direttiva in commento vincola la BANCA a tenere ferme per sette giorni le condizioni previste nella informativa consegnata al cliente, così da consentirgli di raccogliere altre proposte contrattuali e di effettuare una comparazione tra esse.

10/02/2018

Il mancato rispetto del limite di finanziabilità (80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi) di un mutuo fondiario ex art. 38 TUB determina la nullità dell'intero contratto fondiario, salva la possibilità di sua conversione in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti.

31/01/2018

Quando sollevare questa eccezione :
la segnalazione della contestazione del credito. Di solito le banche quando fanno i decreti ingiuntivi ai quali segue un’opposizione non segnalano mai alla Centrale Rischi che il credito è contestato. Questo ovviamente va verificato una volta fatta l’opposizione al decreto ingiuntivo attraverso la richiesta della centrale rischi da parte del vostro cliente, tenendo presente che la Centrale Rischi è sempre in ritardo di due mesi. Quindi se riscontrate che il credito non è stato segnalato come contestato, chiedete alla banca con l'atto di opposizione che venga obbligata la banca a segnalare la contestazione del credito. La banca può farlo solo una volta ricevuta la vostra opposizione ma è necessario proporre questa domanda per evitare che successivamente vi venga fatta eccezione di nullità della richiesta.

28/01/2018

Differenza tra due tipologie di usura nei contratti di mutuo. Usura bancaria: Oggettiva o Soggettiva?

In tema di Usura Bancaria si discute dell’ usurarietà che deriva non tanto dal superamento del tasso soglia quanto piuttosto dalla presenza di ulteriori circostanze che renderebbero gli interessi comunque “sproporzionati”.

Per meglio chiarire il concetto è necessario distinguere due fattispecie di usura:

Usura Oggettiva

Usura Soggettiva

L’usura Oggettiva è caratterizzata dalla determinazione normativa di un tasso soglia per ogni tipologia di finanziamento e operazione di credito. E’ la legge n. 108/1996 – recante “Disposizioni in materia di usura”, che regola e stabilisce limiti certi, trasparenti ed oggettivi superati i quali, i tassi di interesse praticati diventano usurari, indipendentemente dal soggetto (banca o società finanziaria) erogatore del credito.
Questo tipo di usura è detta oggettiva, proprio perché si è d’innanzi ad un superamento effettivo ed inequivocabile del tasso soglia. L’ usura è in questo caso dimostrabile matematicamente e la matematica, come ben noto, non è un opinione.

Il bene giuridico tutelato in questa forma di usura è l’ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo un corrispettivo superiore a quello stabilito periodicamente dalla legge.

L’altra fattispecie di usura, ossia quella soggettiva, è descritta del terzo comma dell’art. 644 del codice penale che afferma: “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, che siano stati percepiti dalla banca unitamente a tutti gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

In questo caso il tasso di interesse per ritenersi usurario può anche non essere superiore al limite previsto dalla legge (tasso soglia). Si tratta della forma di usura che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di tutelare non solo il teorico “ordine economico”, ma soprattutto il patrimonio di imprese e famiglie, che non può essere depauperato, approfittando delle difficoltà economiche (di tipo patrimoniale) o finanziarie (di liquidità) in cui questi soggetti possono temporaneamente trovarsi, mediante contratti di finanziamento che prevedono il pagamento di interessi “sproporzionati” in relazione sia al capitale prestato sia al tasso medio praticato per le operazioni dello stesso tipo. Pre-analizziamo il tuo contratto di mutuo o di finanziamento

28/01/2018

Pre-analizziamo conti correnti, mutui, finanziamenti e problematiche di qualsiasi genere contro le banche e istituti finanziari.

28/01/2018

“Se la banca non produce gli estratti conto ma produce soltanto il saldo conto o non produce tutti i contratti, non ritengo che sia così conveniente sollevare la questione chiedendo che venga dichiarata la nullità del credito perché la banca non ha prodotto tutti gli estratti conto oppure tutti i contratti. Non c'è bisogno di sollevare questa eccezione perché secondo il principio dell’onere della prova la banca è gravata da questo onore e quindi sostanzialmente basta chiedere il rigetto della domanda perché non provata. È chiaro che va formulata subito questa contestazione, perché vige anche il principio dell’obbligo della presa di posizione su tutte le questioni sollevate dalla banca tramite il procedimento monitorio e l’obbligo della contestazione”.

01/01/2018

CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELL' ATTIVITA' BANCARIA
Gli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c., il Testo unico bancario e le Disposizioni di vigilanza di Bankitalia impongono alle banche, nello svolgimento della propria attività professionale, il rispetto di obblighi di correttezza e buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente. La buona fede svolge, dunque, un ruolo centrale nella esecuzione e interpretazione dei contratti bancari.

La buona fede oggettiva impone alle parti di comportarsi secondo lealtà e le impegna al compimento di azioni/atti necessari alla salvaguardia dell’interesse/utilità della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico: “il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass., Sez. Un., 25.11.2008, n. 28056; conf. Cass. 23033/2011; Cass. 22819/2010; Cass. 1618/2009; Cass. 10669/2008; Cass. 13345/2006; Cass. 14605/2004).

Di recente, in materia di usura sopravvenuta nei mutui, le Sezioni Unite hanno rilevato che la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, ma nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso: “in questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto“.

Pertanto, “la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato [non] può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675).

Indirizzo

Via D'ORSO, 16
Caserta
81100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Telefono

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