27/03/2025
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Importante sentenza del TAR Lazio che ha definitivamente riconosciuto la legittimità del procedimento di mediazione perché conforme alla Costituzione e alla normativa comunitaria, nonché la correttezza e la congruità degli importi delle indennità di mediazione, così come modificate con il DM 150/2023.
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*In tale ottica la previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione (in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo) persegue proprio il ridetto fine di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto.
Il versamento del costo della mediazione responsabilizza le parti rispetto all’utilità dell’incontro e consente loro, in caso di esito positivo, di definire la controversia, non esponendosi al pagamento dei costi ben più alti che comporta l’instaurazione di un processo.
Per altro la proporzionalità della misura è assicurata dal fatto che le spese in rilievo sono parametrate al valore della controversia e sono diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è imposta dal giudice. Parallelamente viene assicurato in ogni caso il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15-bis del d. lgs. n. 148 del 2010.
(...) Dunque, nell’ottica di rafforzare la qualità e l’effettività dell’istituto, è stato riformato il regime previgente, mediante la previsione del diritto degli organismi di percepire dalle parti un’indennità per le spese di avvio e per le spese del primo incontro. Quest’ultimo non è più gratuito e meramente informativo, ma rappresenta un momento essenziale in cui le parti sono realmente in grado di definire le posizioni convergenti.
Ne risulta che in modo del tutto coerente, coloro che, obbligatoriamente o volontariamente, accedono alla mediazione sono tenuti a versare all’organismo di mediazione l’indennità per i costi del primo incontro (voce composta da spese di avvio e spese di attività di mediazione).
Tanto consente di disattendere anche la censura con cui parte ricorrente denuncia la gravosità dei costi, che ostacolerebbe l’accesso alla giustizia negata limitazione obbligatoria.
Si aggiunga che l’articolo 20, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 28/2010 prevedono il riconoscimento, in favore delle parti, di un credito d’imposta commisurato all’entità dell’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e, nei casi obbligatori, anche di un credito d’imposta per il compenso corrisposto all’avvocato.
Inoltre, in caso di raggiungimento di un accordo di conciliazione, alla parte che lo ha versato, viene riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato all’importo del contributo unificato versato per la instaurazione del giudizio dichiarato estinto.*
TAR Lazio - Roma - sentenza n. 5489/2025