18/11/2023
SERVIZI SOCIALI: NO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE PER IMPORTI SOTTO SOGLIA
Il nuovo Codice degli Appalti sembra escludere il ricorso all’affidamento diretto dei servizi sociali anche per un importo inferiore ad € 140.000,00. In base al D. Lgs. n° 36/2023 i servizi alla persona sono disciplinati dall'articolo 108, comma 2, che predica il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi con il migliore rapporto qualità-prezzo. In tal senso milita anche il richiamo all'art. 128, comma 8, del nuovo Codice degli Appalti Pubblici secondo cui «per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo», ossia la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, «tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti». Ulteriore argomento che sorregge tale ricostruzione è la relazione illustrativa al codice ove si spiega la ratio della norma: «si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza». In ultimo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un recente parere, ha confermato tale ricostruzione, che dunque esclude che i servizi alla persona possano essere affidati con il ricorso all’istituto dell’affidamento diretto.