26/11/2015
Il legislatore ha previsto forme di esenzioni di imposta ed agevolazioni fiscali a favore di quanti ricorrono alla Stipula di Atti in mediazione che possono riguardare materia di:
· condominio
· diritti reali
· divisione
· successioni ereditarie
· patti di famiglia
· locazione
· comodato
· affitto di aziende
· risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
· contratti assicurativi, bancari e finanziari
· Separazione e Divorzio ( Senza figli minori )
· Associazioni culturali
Valore dell’Atto
L’atto stipulato dal Mediatore abilitato presso le Sedi registrate, sottoscritto dalle parti, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal Tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Esenzioni di imposta
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Credito di imposta
In caso di successo della mediazione, è riconosciuto alle parti un credito d’imposta in proporzione alle spese di mediazione sostenute e fino a concorrenza di euro 500,00. In caso di mancato accordo il credito d’imposta è ridotto della metà.
Il credito di imposta può essere utilizzato solo dopo il ricevimento di apposita comunicazione da parte del Ministero della Giustizia. Esso deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. Le persone fisiche, non titolari di redditi d’impresa, possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi.
La specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo per la mediazione civile e commerciale, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 28/2010, è stata confermata dalla
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21/02/201.
Saluti
Francesco