09/06/2026
IL CASO IN SINTESI
✅ Il fatto: nel 2011 l'ufficio provinciale omette di riconoscere ad un aspirante collaboratore scolastico il titolo di riserva ai sensi della L. 68/99 nel contesto delle graduatorie provinciali del personale A.T.A. (cd.
dei 24 mesi).
✅ Il danno: CINQUE ANNI DI PRECARIATO
fino al 2016 il collaboratore stipula solo contratti di supplenza, ma nel frattempo si appura che con il riconoscimento della riserva già nel 2011 avrebbe avuto diritto all'assunzione in ruolo.
Pertanto, si decide di ricorrere in tribunale per ottenere una pronuncia di accertamento del diritto di precedenza ex Legge 68/1999 e del conseguente diritto all'assunzione in ruolo, con retrodatazione giuridica ed economica della nomina al 2011.
✅ LA DECISIONE
Con sentenza n. 2335 depositata in data 08.6.2026, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell'amministrazione scolastica per ritardata assunzione, con condanna della stessa al pagamento in favore del collaboratore delle differenze retributive spettanti date dalla differenza tra il trattamento del titolare di ruolo e quanto percepito nel quinquennio in regime di precariato, il tutto per oltre 56.000 euro.
Avvocato specializzato in diritto del lavoro nel pubblico impiego e legislazione scolastica.