10/12/2024
Oggi 3 provvedimenti positivi che meritano particolare rilievo.
Molto soddisfacente l'esito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. incardinato contro il Comune di Telese Terme (nostro rappresentato), nel quale si tiene conto dell'eccezione preliminare da noi sollevata (fin dall'inizio delle operazioni peritali) relativa ad un evidente difetto di legittimazione passiva dell'Ente.
Di rilievo anche la condanna dell'Easy Jet al pagamento integrale dei danni subiti e delle spese sostenute da una famiglia costretta ad anticipare la partenza dalla Spagna rispetto al soggiorno programmato, a causa di una cancellazione del volo comunicata a mezzo sms 24 ore prima ai nostri rappresentati.
Ed infine, in altro procedimento innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Giudice ha accolto integralmente le nostre domande sostenute da deduzioni che il Giudice stesso ha richiamato nel corpo della motivazione della sentenza.
In particolare, in tema di inadempimento contrattuale, come peraltro sostenuto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.
Al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell’impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d’altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15712).
La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis.
Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l’inadempimento dell’obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15073).
Di conseguenza, coordinando fra loro le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2002, n. 20152). L’accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l’adempimento dell’obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (Cass. civ., sez. III, ottobre 2007, n. 21973).
Sulla simulazione, in particolare, merita attenzione la questione concernente l'onere della prova.
Il Tribunale sammaritano ha ritenuto fondata la nostra difesa, rilevando che la nostra rappresentata, come ogni terzo, può fornire la dimostrazione della simulazione anche mediante la prova per presunzioni semplici, sempre che gli elementi presuntivi portati all’esame del giudice presentino le caratteristiche di cui all’art. 2729 c.c., siano, cioè, gravi, precisi e concordant.
Tra gli elementi presuntivi può esser considerata anche la circostanza che il convenuto, a fronte della deduzione da parte dell’ attore di elementi indiziari atti a far ritenere il carattere simulato dell’atto, non abbia offerto la prova del pagamento del prezzo come costantemente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento-
I criteri relativi al riparto dello onere probatorio in materia di simulazione pongono cioè a carico della parte che deduce la simulazione di una compravendita l’onere di fornire elementi presuntivi del carattere (totalmente o parzialmente) simulato dell’atto e richiedono poi all’acquirente di provare l’effettivo pagamento del prezzo nel caso in cui gli elementi presuntivi depongano nel senso della simulazione.