Studio legale Di Majo & Associati

Studio legale Di Majo & Associati Fondato nel 1981 dall'Avv. Giorgio Di Majo, oggi si avvale di diversi collaboratori anche di altri circondari giudiziari.

Specializzato in diritto civile, penale e consulenza finanziaria e fiscale alle imprese e alle persone fisiche.

Molta soddisfazione per una sentenza che ha riconosciuto la paternità di un padre che si è sempre sottratto a ogni dover...
01/06/2025

Molta soddisfazione per una sentenza che ha riconosciuto la paternità di un padre che si è sempre sottratto a ogni dovere nei confronti del figlio.
Giustizia è stata fatta per il minore da noi assistitio, nonostante il padre si sia sottratto anche all’esame genetico sul DNA!
Il minore è stato reintegrato in ogni diritto perso per ben 12 anni (!!!) a causa della condotta certamente da stigmatizzare del padre, che ora non potrà più tirarsi indietro davanti ai doveri imposti dall’ordinamento.
Il convenuto-padre è stato altresì condannato al pagamento di euro 15.000.
Qui il dispositivo della sentenza.

21/03/2025

ASSOLTI i nostri assistiti in un procedimento penale di invasione di terreni (nella specie, la falda acquedottistica di proprietà demaniale nel Comune di Marcianise).
Per il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il fatto contestato dal PM ex art. 633 c.p. non sussiste per carenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Assoluzione piena!

L’Avv. Giorgio Di Majo è stato insignito dell’onoreficenza  di Senatore dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua ...
08/03/2025

L’Avv. Giorgio Di Majo è stato insignito dell’onoreficenza di Senatore dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere

Oggi, su .it Il Comune di Caserta, sia in primo grado che in appello, chiedeva una riduzione della somma portata da un d...
26/02/2025

Oggi, su .it

Il Comune di Caserta, sia in primo grado che in appello, chiedeva una riduzione della somma portata da un decreto ingiuntivo del 2007 (sic!) del valore di 1 milione e duecentomila euro.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno invece riconosciuto, in favore della SACE Industrie per l’Ambiente, un credito di quasi 2 milioni di euro per crediti maturati dalla società di gestione del servizio smaltimento dei rifiuti.

Abbiamo ribadito la volontà di chiudere la vicenda, certo, senza tuttavia sacrificare eccessivamente le ragioni della SACE riconosciute giudizialmente.

Oggi su Il Mattino, alcuni chiarimenti dopo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha riconosciuto l’esistenza ...
26/02/2025

Oggi su Il Mattino, alcuni chiarimenti dopo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha riconosciuto l’esistenza di un debito di quasi 2 milioni di euro del Comune di Caserta in favore della nostra rappresentata, Sace Industrie per l’Ambiente.

21/02/2025

"Il fondo patrimoniale costituisce una peculiare convenzione che prescinde dal tipo regime di patrimoniale (comunione o separazione dei beni) scelto dalla famiglia e che seppure l’art. 171 c.c. dispone che se non vi sono figli operano le disposizioni dell’art. 191 c.c. ciò non vale a consentire al giudice delegato l’acquisizione unilaterale dei beni formanti il patrimonio separato".

Accogliendo la nostra posizione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sez. Fallimentare - in un noto fallimento - ha accolto il reclamo avverso l'acquisizione al patrimonio del fallimento di diversi immobili di particolare pregio e valore.
Nel caso di specie il Giudice delegato del fallimento *********** aveva autorizzato il curatore alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento sulla quota di ½ dei beni immobili costituiti in fondo
patrimoniale e intestata alla socia accomandataria fallita
disponendone l’acquisizione all’attivo della procedura ai sensi degli artt. 88 l. fall. e 170 c.p.c.
Il Tribunale, in primo luogo, evidenziava come il decreto adottato dal giudice delegato debba essere oggetto di riqualificazione sotto il piano normativo, operando in questo caso non l’art. 88 l. fall. ma
l’art. 25 l. fall., avendo di fatto il giudice emesso, a mezzo dell’indicata trascrizione, un decreto di acquisizione di beni non compresi nell’inventario che non poteva essere adottato, tenuto conto della opponibilità del fondo patrimoniale alla procedura fallimentare. Ciò in quanto il fondo patrimoniale in questione è stato costituito nel 2000, trascritto e annotato a margine dell’atto di matrimonio dall’Ufficiale di Stato civile del Comune di ******* il 29.09.2001 e quindi ben diciassette (17) anni prima della intervenuta declaratoria di fallimento. Né il giudice delegato poteva emettere tale decreto di acquisizione inaudita altera parte, posto che il fondo patrimoniale rappresenta un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano di norma i debiti contratti dal fallito nell'esercizio dell'impresa, tanto più quando, come pure accaduto nella specie, il provvedimento incida anche sul diritto del coniuge disponente non fallito, incompatibile con l'acquisizione. Ed infatti, il decreto di acquisizione può essere adottato soltanto quando solo quando sia pacifica la appartenenza del bene al patrimonio del fallito, e dunque certamente non in presenza di una norma (l’art. 46 n. 3 l. fall.) che espressamente detta appartenenza esclude (cfr. Cass. 26.06.2023, n. 18164).

10/12/2024

Oggi 3 provvedimenti positivi che meritano particolare rilievo.
Molto soddisfacente l'esito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. incardinato contro il Comune di Telese Terme (nostro rappresentato), nel quale si tiene conto dell'eccezione preliminare da noi sollevata (fin dall'inizio delle operazioni peritali) relativa ad un evidente difetto di legittimazione passiva dell'Ente.
Di rilievo anche la condanna dell'Easy Jet al pagamento integrale dei danni subiti e delle spese sostenute da una famiglia costretta ad anticipare la partenza dalla Spagna rispetto al soggiorno programmato, a causa di una cancellazione del volo comunicata a mezzo sms 24 ore prima ai nostri rappresentati.
Ed infine, in altro procedimento innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Giudice ha accolto integralmente le nostre domande sostenute da deduzioni che il Giudice stesso ha richiamato nel corpo della motivazione della sentenza.
In particolare, in tema di inadempimento contrattuale, come peraltro sostenuto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.
Al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell’impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d’altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15712).
La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis.
Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l’inadempimento dell’obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15073).
Di conseguenza, coordinando fra loro le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2002, n. 20152). L’accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l’adempimento dell’obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (Cass. civ., sez. III, ottobre 2007, n. 21973).
Sulla simulazione, in particolare, merita attenzione la questione concernente l'onere della prova.
Il Tribunale sammaritano ha ritenuto fondata la nostra difesa, rilevando che la nostra rappresentata, come ogni terzo, può fornire la dimostrazione della simulazione anche mediante la prova per presunzioni semplici, sempre che gli elementi presuntivi portati all’esame del giudice presentino le caratteristiche di cui all’art. 2729 c.c., siano, cioè, gravi, precisi e concordant.
Tra gli elementi presuntivi può esser considerata anche la circostanza che il convenuto, a fronte della deduzione da parte dell’ attore di elementi indiziari atti a far ritenere il carattere simulato dell’atto, non abbia offerto la prova del pagamento del prezzo come costantemente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento-
I criteri relativi al riparto dello onere probatorio in materia di simulazione pongono cioè a carico della parte che deduce la simulazione di una compravendita l’onere di fornire elementi presuntivi del carattere (totalmente o parzialmente) simulato dell’atto e richiedono poi all’acquirente di provare l’effettivo pagamento del prezzo nel caso in cui gli elementi presuntivi depongano nel senso della simulazione.

Il Tribunale di Verona ha accolto integralmente la nostra domanda di restituzione in favore di un povera donna raggirata...
28/08/2024

Il Tribunale di Verona ha accolto integralmente la nostra domanda di restituzione in favore di un povera donna raggirata dal proprio compagno, della somma di euro 77.000,00.
La controparte aveva costruito le proprie difese su una prospettata donazione di modico valore, a fronte della nostra che si fondava su una traditio di denaro a titolo di mutuo.
Nella sentenza di riconosce che, “Sebbene infatti l’art. 783 c.c. non detti rigidi criteri cui ancorare la valutazione del modico valore della
donazione, ha chiarito la Suprema Corte come essa debba essere apprezzata alla stregua di due criteri di
valutazione e, segnatamente, all’obiettivo valore del bene che ne è oggetto e alle condizioni
economiche del donante, sulle quali la donazione non deve incidere in modo apprezzabile (v: Cass. civ.
Ord. 17/02/2020 n. 3858).
Elementi che, nel caso di specie, difettano entrambi.
Non solo l’importo in discussione non può all’evidenza ritenersi, in senso assoluto, di modica entità,
ma nemmeno risulta che la ****** disponesse di un patrimonio di consistenza tale da poter indurre a
ritenere modica la somma di che trattasi. Consta anzi documentalmente come la ricorrente, pur
proprietaria di alcuni cespiti immobiliari, sia sostanzialmente priva di reddito (v: PF. 2021 – doc. 8
ric.).
Né può rilevare il patrimonio della famiglia di provenienza della ricorrente, trattandosi di patrimonio
non nella sua diretta disponibilità.
Si tratterebbe quindi, in ogni caso, di donazione nulla per difetto dei requisiti di forma.
In accoglimento della domanda attorea, va quindi accertato l’obbligo del convenuto di provvedere alla
restituzione della somma ricevuta dall’allora compagna e condannato il medesimo al pagamento della
residua somma dovuta”.

13/06/2023

Con sentenza n. 2732/2023 pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli, è stata confermata la condanna in primo grado della Telecom Italia S.p.a.
La Corte ha riconosciuto che vi è differenza tra recesso (del cliente) e chiusura del contratto (del gestore).
Sono, dunque, legittimi i pagamenti chiesti relativi ai due mesi successivi decorrenti dalla richiesta di recesso, mentre restano a carico del gestore tutti i costi da esso sopportati fino alla chiusura del contratto che resta nella sola signoria del gestore medesimo.
Tra l’altro, nel contratto, i servizi ulteriori non richiesti e né oggetto di valido consenso esplicito del cliente, non sono dovuti.

Pubblichiamo le motivazioni dell’ordinanza assunta dalla dott.ssa Catagna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ...
24/01/2023

Pubblichiamo le motivazioni dell’ordinanza assunta dalla dott.ssa Catagna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale, accogliendo integralmente le nostre eccezioni ad una opposizione al precetto con richiesta di sospensione dell’esecutività, ha rigettato l’istanza cautelare ex avverso formulata

28/12/2022

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Indirizzo

Corso Trieste, N. 158
Caserta
81100

Orario di apertura

Lunedì 14:00 - 21:00
Martedì 14:00 - 21:00
Mercoledì 14:00 - 21:00
Giovedì 14:00 - 21:00
Venerdì 14:00 - 21:00

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Fondato nel 1981 dall’Avv. Giorgio Di Majo, lo studio oggi si avvale di diversi collaboratori anche di altri circondari giudiziari. Specializzato in diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro e consulenza finanziaria e fiscale alle imprese nonchè alle persone fisiche.