28/05/2020
📌📌📌🇮🇹🇮🇹🇮🇹📣📣📣SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SULLO STIPENDIO E/O PENSIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già Equitalia) E DA PARTE DEGLI ALTRI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE.📌📌📌🇮🇹🇮🇹🇮🇹📣📣📣
Ai sensi dell’art. 152 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), a partire dal 19 maggio 2020 «Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. […]».
Pertanto, in relazione alle mensilità di giugno, luglio ed agosto, non vanno trattenute somme eventualmente pignorate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nonché dai vari Concessionari per l’accertamento e la riscossione dei tributi sullo stipendio del lavoratore o sul trattamento pensionistico e le somme (ad es. il c.d. “quinto”), attribuito in favore del creditore pignoratizio, nemmeno vanno accantonate ma, bensì, vanno corrisposte in favore del lavoratore.
Quindi, fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non dovrà effettuare le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.
In tal senso si veda pure tra le “F.A.Q.” pubblicate sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (in particolare si veda la “FAQ n. 11”)