Studio Legale Avv. Manuela Mineo

Studio Legale Avv. Manuela Mineo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Manuela Mineo, Avvocato e studio legale, Via Tosco Romagnola 191, Cascina.

10/10/2025

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul principio di bigenitorialità stabilendo che la scarsa iniziativa o il disinteresse di un genitore non giustificano, da soli, l’affidamento super esclusivo all’altro.
La bigenitorialità, sancita dall’art. 337-ter c.c., secondo la Corte può essere sacrificata solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli per il minore.
“La mancanza di iniziativa del genitore, se isolata, non integra di per sé i presupposti per un affido esclusivo, tanto meno per un affido super esclusivo. Il giudice, in simili circostanze, deve piuttosto adottare misure idonee a favorire il recupero del ruolo genitoriale, come la mediazione familiare o il supporto dei servizi sociali, evitando soluzioni che recidano il legame tra il minore e uno dei genitori.
L’affidamento non condiviso costituisce sempre un’eccezione e che l’affido super esclusivo può essere disposto solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, puntualmente accertate. Non basta quindi il semplice disinteresse, né la difficoltà di dialogo tra i genitori.
Occorre dunque bilanciare i limiti e le mancanze di ciascun genitore senza sacrificare il diritto del minore a crescere con entrambe le figure parentali.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.24876 del 09/09/2025”

18/09/2025

L'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa trova legittimo riconoscimento quando sussiste uno squilibrio economico tra gli ex coniugi riconducibile all'organizzazione familiare durante la vita matrimoniale, anche in presenza di precedenti attribuzioni patrimoniali in sede di separazione. Il diritto all'assegno di divorzio non sorge qualora, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico-patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, tuttavia l'assegno divorzile va riconosciuto quando il coniuge richiedente dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione proprie risorse economiche o personali e sociali per soddisfare i bisogni della famiglia e sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Gli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione non rilevano ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendosi effettuare l'accertamento con riferimento al momento del divorzio, poiché tali accordi attengono alla suddivisione del patrimonio comune esistente in quel momento senza alcun elemento che giustifichi una loro rilevanza rispetto alle funzioni dell'assegno divorzile. La rinuncia per un periodo prolungato allo svolgimento di attività lavorative aggiuntive da parte di un coniuge per dedicarsi esclusivamente all'accudimento dei figli costituisce elemento idoneo a giustificare il riconoscimento dell'assegno perequativo quando tale rinuncia abbia comportato uno squilibrio nei trattamenti pensionistici tra gli ex coniugi. Il giudice può legittimamente valutare la perdita di occasioni lavorative e delle relative indennità aggiuntive sulla base della complessiva e coerente ricostruzione dell'organizzazione familiare, procedendo alla valutazione di tutti gli elementi probatori emersi e raccolti in giudizio, incluse le testimonianze che attestino l'entità delle indennità cui il coniuge ha rinunciato per dedicarsi alla famiglia.
Così deciso dalla Cassazione civile Sez. I con ordinanza n. 24759 del 8 settembre 2025.

11/09/2025

Sì all’assegno divorzile in caso di obiettiva e rilevante sperequazione economica tra le parti.
La natura perequativo compensativa, anch’essa assegnata all’assegno divorzile unitamente alla natura assistenziale, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento del raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della impresa familiare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
In linea di principio deve escludersi che tale valutazione debba necessariamente condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale. Tribunale di Crotone, sentenza 17 luglio 2025.

03/09/2025

Spese Straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e da ripartirsi tra i genitori.
Sul punto la CORTE DI CASSAZIONE:
- con ordinanza n. 17017/2025, Cass. Civ., Sez. I, del 25 giugno 2025, ha ribadito che il genitore che anticipa dette spese per i figli ha diritto al loro rimborso anche senza accordo preventivo se le stesse risultano urgenti e/o necessarie nel preminente interesse del minore, oppure se giustificate da esigenze educative o mediche consolidate e prevedibili, come corsi di lingua o visite specialistiche;
- con sentenza n. 19715 /2025, Cass. Pen., Sez. VI, del 27 maggio 2025, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario od in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro prevedibile ripetersi, nonché delle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, indispensabili per l’interesse dei predetti, facendo menzione la norma incriminatrice non solo dell’assegno, ma, più in generale, degli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l’assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.

01/09/2025

Assegno nucleo familiare: non viene meno con la convivenza di fatto.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 120/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 1955. Questa norma stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato. Tale differenziazione, secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La Corte ha chiarito che la ratio dell'articolo 2 del d.P.R. numero 797 del 1955 può essere ravvisata nell'esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di "autofinanziamento". Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell'esclusione dall'ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell'ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto, in base all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge numero 69 del 1988.

La convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della legge numero 76 del 2016. La disciplina dell'ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell'assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione.

Indirizzo

Via Tosco Romagnola 191
Cascina
56021

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Manuela Mineo pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi