12/11/2022
IL DELITTO TENTATO
Il delitto tentato è previsto e punito dall’art. 56 del Codice Penale, secondo cui “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”.
Sul piano oggettivo il tentativo si compone di due elementi che, ai fini dell’integrazione del fatto tipico, devono necessariamente coesistere:
1. UNIVOCITÀ: l’atto è univoco quando, pur collocandosi nella fase preparatoria del reato, denota l’imminente passaggio alla fase esecutiva.
Nel caso concreto l’atto era senz’altro univoco: l’imputato, utilizzando un trapano, aveva iniziato ad effettuare un buco sul lucchetto che assicurava la bicicletta al palo.
2. IDONEITÀ: l’atto deve essere intrinsecamente e assolutamente dotato di efficienza causale rispetto alla realizzazione del reato.
Per valutare la sussistenza di tale requisito si ricorre al criterio della prognosi postuma: ci si colloca idealmente nella posizione dell’agente all’inizio della sua attività e si accerta se gli atti, tenuto conto delle circostanze concrete, erano in grado di sfociare nella commissione del reato.
Nel caso oggetto del processo gli atti erano assolutamente e intrinsecamente inidonei, infatti, la punta del trapano era per legno (tant’è che si è spezzata), quindi, senz’altro inadeguata ad aprire un lucchetto in ferro, con conseguente impossibilità di sottrarre la bicicletta.
⚖️ NOT GUILTY ⚖️