Studio Legale Battesini

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21/04/2026

E. 650,00 Marchetta governativa a favore della nostra categoria
Avvocati …. Viene meno il principio di indipendenza!

Tenuta Predosa
17/12/2025

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Natale
30/11/2025

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02/09/2025

Il Viminale non può rinviare lo sgombero di immobili occupati abusivamente
Per la Cassazione, ordinanza n. 24053 depositata oggi, lo sgombero deve sempre essere eseguito; difficoltà organizzative e bilanciamento degli interessi non integrano una causa di forza maggiore
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di Francesco Machina Grifeo

28 Agosto 2025

Nessuna discrezionalità da parte della Pubblica amministrazione nel dare attuazione al provvedimento giurisdizionale che ordina lo sgombero di un immobile occupato abusivamente. In particolare, “la causa di forza maggiore”, ostativa al rilascio, “non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 24053 depositata oggi, respingendo il ricorso del Ministero dell’Interno, condannato a pagare quasi 200mila euro alla proprietaria di un capannone industriale occupato nel 2013 da una trentina di persone e sgomberato soltanto quattro anni dopo l’ordine del giudice. Ognuno dei dieci accessi precedenti, infatti, non era andato in porto o per l’assenza dei servizi sociali (in presenza di bambini), o del medico (nonostante tra gli occupanti figurasse un disabile) o comunque per la mancanza di una soluzione alternativa da offrire agli occupanti.

Su questo specifico punto, la Suprema corte chiarisce che “la politica del Welfare compete all’Amministrazione pubblica, ma è estranea all’agire della Forza pubblica, che, se chiamata a dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale (quale per l’appunto era l’ordine di reintegra del 2014), deve limitarsi a dare ad esso esecuzione nei tempi previsti e, in difetto della previsione di un termine, in tempi ragionevoli”.

Diversi i principi di diritto affermati dalla Terza sezione civile su un argomento – gli sgomberi forzosi - da sempre foriero di polemiche tra un’ala più rigorista ed un’altra più tollerante, soprattutto quando gli immobili sono dello Stato, con posizioni mobili a seconda dell’orientamento politico degli occupanti.

“Nelle esecuzioni per il rilascio – chiarisce la Corte -, spetta all’ufficiale giudiziario il potere, riconosciuto dal combinato disposto di cui agli artt. 608 e 513 c.p.c., di richiedere in ausilio la c.d. Forza pubblica”. Con questa espressione si ricomprendono: gli agenti di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri, le Guardie di Finanza, i Vigili del Fuoco, gli Agenti di Custodia (nonché tutti quegli organismi non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica, ivi compresi gli Agenti della Polizia Municipale).

Nel caso specifico nessun rimprovero è stato mosso all’ufficiale giudiziario che ha correttamente chiesto l’ausilio della Forza pubblica a seguito della mancata cooperazione degli occupanti. Al contrario, prosegue la decisione, i “vari funzionari delle forze dell’ordine facevano ogni volta presente l’impossibilità di procedere”, una volta per la presenza di “molti manifestanti” …, un’altra per “l’assenza di un medico … un’altra volta per la mancata presenza dei servizi sociali (…)”. Infine, si è addivenuti a rinviare la procedura per l’impossibilità di reperire una “adeguata collocazione degli occupanti deboli e minori”.

Tuttavia, “nell’ordinamento di uno Stato di diritto – recita il secondo principio -, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto”.

“Solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale – specifica la Corte, col terzo principio - può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari, sussistendo un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della Forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”.

Ma tale causa di forza maggiore, come detto, non può essere integrata semplicemente dalle “difficoltà intrinseche” dell’esecuzione forzata o da altra scelta “discrezionale” di rinviare l’esecuzione del provvedimento. E questo è il quarto principio di diritto affermato.

Del resto, nell’attuale sistema multilivello, chiarisce ancora la decisione, “qualsiasi interpretazione dell’ordinamento interno che lasciasse alla P.A. la scelta se dare o non dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sarebbe, per ciò solo, contrastante con l’art. 6 CEDU e, di rimbalzo, con l’art. 6 Trattato UE, che i precetti della CEDU ha elevato a princìpi fondamentali dell’ordinamento comunitario”.

Con riguardo poi all’an e al quantum del risarcimento, anch’essi contestati dal Viminale, la Cassazione chiarisce che correttamente la corte di merito - dopo aver ritenuto sussistente l’an del danno da perdita di utilità economica, specificamente locativa, derivante dal protratto mancato utilizzo del compendio immobiliare nelle more dell’occupazione; e dopo aver escluso la risarcibilità del danno morale - ha ritenuto corretto il ricorso all’equità “considerata la peculiarità della situazione, in cui non potrebbe provarsi la perdita di specifiche occasioni di locazione di immobile che nessuno offrirebbe di locare (né materialmente potrebbe) proprio per la presenza degli occupanti”. Ed ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla proprietaria in 183.383,51 euro, oltre interessi dalla data della sentenza fino al dì dell’effettivo soddisfo, “avuto riguardo, oltre che alla protratta durata della procedura esecutiva, alla rilevata vocazione locativa dell’immobile ed alla sua estensione (pari a circa 700 mq)”.

26/08/2025

La Cassazione mette un punto fermo in materia di successioni e fisco: gli eredi non possono essere chiamati a rispondere di multe e sanzioni che riguardavano esclusivamente il defunto. Si tratta di un chiarimento che tutela i familiari da richieste indebite e, allo stesso tempo, riafferma la centralità del principio di personalità della responsabilità fiscale.
In sintesi, le sanzioni tributarie non possono costituire un’eredità: con la morte del contribuente, ogni procedimento sanzionatorio si estingue, senza alcun onere per chi gli succede. Ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22476/2025)

12/05/2024
Happy birthday Ceccoli!
22/03/2024

Happy birthday Ceccoli!

11/03/2024

Outfit e costi deducibili per gli avvocati

Segnaliamo la sentenza numero 468/07/2024 del 12 febbraio 2024 della Corte di giustizia tributaria di Milano di II grado che ha ripreso ed attualizzato un principio già espresso da precedenti pronunce in merito alla deducibilità al 50% dei costi per l’acquisto di abiti funzionali e necessari all’immagine che siano collegati all’attività svolta in concreto dal professionista e che caratterizzano il look adeguato professionale.

Tali costi sono da considerarsi inerenti alla realizzazione dei ricavi e dunque deducibili almeno al 50% per il principio di “inerenza”.

Per il lavoro autonomo, il detto principio richiede un rapporto funzionale di collegamento tra costi sostenuti e compensi percepiti, ai fini della deducibilità della spesa.

Il principio dell’inerenza è stato espresso nella sentenza numero 27786/2018 della cassazione civile sezione 5 : “In tema di imposta sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza esprime la riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall’art. 75, comma 5 (attuale art. 109, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l’inerenza), cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

Da ciò consegue che l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza”.

La sentenza della Corte tributaria di Milano numero 468/07/2024 del 12 febbraio 2024 richiama la precedente sentenza numero 6443 del 22/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha riconosciuto la deducibilità parziale al 50% delle spese sostenute per vestiario generico, qualificandole come costi ad uso promiscuo, inquadrabili nella previsione dell’articolo 54 comma 3 del TUIR.

La decisione del giudice tributario milanese di secondo grado precisa che: “l’acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuta inerente alla particolare attività professionale esercitata” (fonte: Italia Oggi, 4 marzo 2024, pagina 10).

Sembra quindi potersi concludere che le spese per il vestiario tecnico (toga, pettorina e cordoniera) siano interamente deducibili in quanto costi strumentali allo svolgimento dell’attività legale, mentre le spese sopportate dal professionista per vestiario generico dovrebbero essere deducibili solo in ragione del 50%.

01/03/2024

Quando il gioco non vale la candela!

Si segnala l'ordinanza del 24 novembre 2023 con cui il Tribunale di Verona ha ritenuto di disapplicare la normativa in materia di mediazione obbligatoria, nell'ambito di una causa promossa da un cliente per negligenza e imperizia nei confronti del legale che l'aveva assistita, causa i costi eccessivamente ingenti della mediazione, come modificata dalla Riforma.
Continua in: Tribunale Verona: niente mediazione perché troppo costosa

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Un film bellissimo. Una grande sensibilità e ironia
04/11/2023

Un film bellissimo. Una grande sensibilità e ironia

C'è ancora domani di Paola Cortellesi è un ottimo esordio alla regia con un finale sorprendente: l'attrice qui è anche protagonista e co-sceneggiatrice. L'intervista di Linus a Deejay Chiama Italia.

11/09/2023

Sarà che quando un Giudice ti capisce lo apprezzi e viceversa.
Stamani un ottima lezione di stile e garbata stilettata ad un collega stizzoso.

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Casalecchio Di Reno
40033

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Martedì 10:00 - 19:30
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