10/02/2025
Un'università italiana aveva utilizzato un programma finalizzato ad accertare eventuali scorrettezze da parte degli studenti, nell’ambito dello volgimento degli esami a distanza, catturando le immagini video e la schermata dello studente, contrassegnando i momenti in cui erano rilevati comportamenti insoliti o sospetti mediante registrazione video e istantanee scattate a intervalli casuali, al fine di tenere traccia di comportamenti anomali.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, nella sentenza ha chiarito che sebbene il trattamento di fotografie non costituisca, di per sé, un trattamento di categorie particolari di dati personali, si configura comunque un trattamento di dati biometrici quando le fotografie siano trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico, che consenta l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica.
Secondo la Corte, nel caso di specie, le riprese video e le foto realizzate non avevano solo la funzione di documentare la prova di esame, ma elaboravano e selezionavano il materiale raccolto, al fine di individuare e segnalare comportamenti anomali: l’attività realizzata dal programma integrava dunque un autonomo e articolato trattamento dei dati biometrici, acquisiti ed elaborati dallo stesso software, confermando inoltre l’identità della persona fisica esaminata; l’esito di detta elaborazione era infatti sottoposto solo in un secondo momento al docente per la sua valutazione in ordine alla regolarità della prova.
Come affermato nelle richiamate linee Guida dell’European Data Protection Board (EDPB) n. 3/2019, il ricorso a tecnologie biometriche deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati personali: i titolari del trattamento dovrebbero sempre valutare preliminarmente l’impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali, prediligendo mezzi meno intrusivi.
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