19/02/2026
Reimpiego per situazioni di particolare gravità ai sensi del punto 5.4.4 della Direttiva P-001 (ed. 2021).
Sentenza Consiglio di Stato Sez. II n. 550/2026
Graduato dell'Esercito, nel 2022 ,avanzava istanza di reimpiego per situazioni di particolare gravità ai sensi del punto 5.4.4 della Direttiva P-001 (ed. 2021) deducendo una grave situazione familiare connessa alle patologie comportamentali del figlio minore tali da averne comportato l’inserimento presso una struttura specialistica accreditata A.S.L. per oltre un anno, aggravata a causa della “sindrome ansioso depressiva verosimilmente reattiva” diagnosticata alla moglie.
L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistenti i presupposti di “gravità, urgenza e temporaneità”, evidenziando che la situazione sarebbe riconducibile a esigenze di ricongiungimento familiare comuni a molti militari; l’assetto familiare sarebbe frutto di una scelta autonoma del militare; l’accoglimento avrebbe determinato disparità di trattamento; non sussistevano i presupposti per un provvedimento extra ordinem.
Il Tribunale Amministrativo accoglieva il ricorso del militare, rilevando in sintesi: il travisamento della situazione concreta; l’erronea assimilazione a un ordinario ricongiungimento familiare; l a motivazione generica sulle esigenze organizzative; la mancata effettiva comparazione tra esigenze del minore e interessi organizzativi.
Avverso tale decisione il Ministero della Difesa proponeva appello, deducendo: indebita invasione del merito amministrativo da parte del giudice di primo grado; legittimità del diniego quale espressione di ampia discrezionalità; correttezza della valutazione dei presupposti di gravità.
L’appellato eccepiva l’inammissibilità dell’appello e ne chiedeva il rigetto nel merito.
Il CONSIGLIO DI STATO
Nel merito, l’appello è stato ritenuto infondato.
Il Collegio ha ribadito che l’istituto del reimpiego per situazioni di particolare gravità costituisce fattispecie eccezionale e residuale, rimessa a un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione; il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di eccesso di potere (manifesta irragionevolezza, abnormità, travisamento dei fatti).
Nel caso concreto, tuttavia, l’Amministrazione:
1. non ha adeguatamente considerato la specificità e obiettiva gravità della situazione sanitaria del minore;
2. ha sostanzialmente ricondotto la fattispecie a un’ordinaria esigenza di ricongiungimento familiare, con travisamento dei presupposti;
3. non ha fornito una motivazione puntuale e oggettivamente verificabile in ordine alle esigenze organizzative ostative;
4. non ha chiarito la valutazione relativa alla possibile assegnazione presso sede alternativa.
Il Collegio ha inoltre rilevato una contraddittorietà nella disponibilità manifestata dall’Amministrazione a valutare un reimpiego presso la sede di Roma, elemento ritenuto sintomatico della sussistenza di presupposti di gravità non coerentemente valutati.
Statuiva pertanto il collegio che il diniego risultava viziato per difetto di adeguata istruttoria e motivazione, nonché per travisamento della situazione fattuale.
Il Collegio ha tuttavia evidenziato che la documentazione sanitaria agli atti risale a oltre due anni prima, imponendo al militare l’onere di dimostrare l’attualità della situazione di gravità.
Per tali motivi ha respinto l’appello proposto dal Ministero della difesa;
condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge;
disponendo un nuovo e motivato provvedimento dell'Amministrazione entro 60 giorni dal deposito, da parte dell’interessato, di documentazione idonea a dimostrare l’attualità della situazione di particolare gravità e urgenza.