Studio Legale Tanzi

Studio Legale Tanzi Avv. Francesco Tanzi esperto in diritto del lavoro e cause previdenziali

24/08/2026

⚖️ RIAPERTURA DELLO STUDIO LEGALE

Dopo la pausa estiva, lo Studio riprende regolarmente la propria attività.

📍 CAROSINO
Ricevimento ogni martedì e venerdì

📍 AVETRANA
Ricevimento ogni giovedì

📅 Si riceve previo appuntamento.

Per informazioni e appuntamenti:
☎️ 099 9461380
📱 351 5653211

Lo Studio è nuovamente a disposizione per assistenza, consulenza e tutela legale.

Lo Studio Legale Tanzi Giannetta resterà chiuso per ferie dall’8 al 23 agosto compresi.Le attività riprenderanno regolar...
04/08/2026

Lo Studio Legale Tanzi Giannetta resterà chiuso per ferie dall’8 al 23 agosto compresi.

Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 24 agosto.

Per eventuali urgenze, sarà possibile inviare un messaggio o contattare il numero 351 565 3211. Le richieste saranno valutate compatibilmente con il periodo di chiusura.

Auguriamo a tutti buone vacanze.

03/08/2026

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: QUANDO UN DIRITTO NEGATO DEVE ESSERE DIFESO
Lo Studio Legale Tanzi-Giannetta si appresta a depositare numerosi ricorsi contro i provvedimenti con cui l’INPS ha negato l’intervento del Fondo di garanzia per la previdenza complementare.
Il principio giuridico che intendiamo affermare è chiaro.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12209 del 14 aprile 2022, hanno riconosciuto che il diritto alla portabilità del montante previdenziale complementare è un diritto intrinseco della posizione del lavoratore e permane sino alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica integrativa.
Pertanto, il lavoratore non può perdere la tutela dei contributi omessi dal datore di lavoro insolvente soltanto perché, durante un periodo di disoccupazione, ha riscattato la precedente posizione pensionistica, quando abbia successivamente aderito a un nuovo fondo complementare attivo sul quale accreditare le somme dovute.
Il riscatto della precedente posizione non può cancellare il diritto del lavoratore alla ricostruzione del montante previdenziale sottratto dall’inadempimento del datore di lavoro.
La funzione del Fondo di garanzia è, infatti, quella di proteggere il progetto previdenziale del lavoratore e di reintegrare i contributi non versati, non quella di subordinare la tutela alla conservazione puramente formale del vecchio fondo pensione.
Una diversa interpretazione violerebbe anche il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Sarebbe infatti irragionevole riconoscere la tutela al lavoratore che abbia mantenuto o trasferito la precedente posizione e negarla, invece, a chi sia stato costretto a riscattarla per necessità, pur avendo successivamente aperto un nuovo fondo pensione.
A parità di omissione contributiva e di danno previdenziale, deve corrispondere parità di tutela.
Nel caso specifico, l’INPS ha rigettato la domanda con la motivazione “posizione previdenza complementare riscattata”, nonostante l’esistenza di una nuova posizione attiva e nonostante i principi affermati dalla Corte di Cassazione e le indicazioni contenute nella stessa prassi amministrativa dell’Istituto.
Lo Studio Legale Tanzi-Giannetta continuerà a impegnarsi concretamente contro i dinieghi illegittimi o ingiustificati della Pubblica Amministrazione, affinché lavoratori e contribuenti possano ottenere il pieno riconoscimento dei loro diritti.
Dietro ogni ricorso non vi è soltanto una pratica giudiziaria: vi è una persona alla quale sono stati sottratti contributi e risparmi destinati al proprio futuro previdenziale.
La tutela previdenziale non può dipendere da una distinzione meramente formale. A situazioni uguali devono corrispondere diritti e tutele uguali.

28/07/2026

Il nostro studio ha assistito una lavoratrice in un giudizio promosso nei confronti dell’INPS volto ad ottenere il corretto intervento del Fondo di Garanzia in relazione ai crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro, successivamente assoggettato a procedura concorsuale.
Il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, con sentenza del 22 luglio 2026 n. 2805 ha accolto il ricorso patrocinato dal nostro Studio, ribadendo due rilevanti principi di diritto.
Il primo attiene all’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS, affermando che spetta all’Istituto l’onere di provare la data di effettiva comunicazione del provvedimento amministrativo dal quale intende far decorrere il termine decadenziale. In difetto di tale prova, l’eccezione non può essere accolta. È stato altresì ribadito che, qualora il termine annuale scada di sabato, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c.
Il secondo principio riguarda l’individuazione del periodo di riferimento per l’intervento del Fondo di Garanzia previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 80/1992. Il Tribunale ha affermato che, nell’ipotesi di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale, il periodo annuale deve essere computato con riferimento alla data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale e non già alla data del ricorso per decreto ingiuntivo o dell’inizio dell’esecuzione forzata, criterio applicabile esclusivamente nelle diverse ipotesi previste dalla legge.
L’applicazione di tali principi ha consentito di ottenere la condanna dell’INPS al pagamento, in favore della lavoratrice, dell’intero credito residuo garantito dal Fondo, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite.
Una decisione che conferma l’importanza di una corretta interpretazione della disciplina posta a tutela dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

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10/06/2026

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Compensi avvocati e soccombenza reciproca, la Cassazione blinda i minimi tariffari Pubblicato il 10 Giugno 2026da Redazione SIAF Torniamo a commentare una pronuncia degli Ermellini in materia di compensi degli avvocati, la Corte di Cassazione ribadisce che la soccombenza reciproca può giustificare ...

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