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Il Comune di Palermo sta procedendo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Tuttavia, tantissimi sono i l...
09/11/2017

Il Comune di Palermo sta procedendo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Tuttavia, tantissimi sono i lavoratori, che dopo anni di precariato, sono stati esclusi dalla procedura. I criteri selettivi adottati dall’ente sono illegittimi in quanto eccessivamente restrittivi.

VIETATO IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DISABILE E DEL FAMILIAREI commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prev...
01/10/2017

VIETATO IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DISABILE E DEL FAMILIARE

I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice Civile. All'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il comma 5 dell'articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni appena illustrate, anche il consenso da parte dell'interessato. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l'azienda soccomba in giudizio.

INFORTUNIO IN ITINEREL’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ...
30/09/2017

INFORTUNIO IN ITINERE
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO "CRITERI PER LA SCELTA DEI LAVORATORI"Il licenziamento collettivo (o più correttamente la proce...
12/09/2017

LICENZIAMENTO COLLETTIVO "CRITERI PER LA SCELTA DEI LAVORATORI"

Il licenziamento collettivo (o più correttamente la procedura di mobilità) è il fenomeno per il quale una impresa opera una riduzione significativa del personale in un contesto di crisi, a seguito di una ristrutturazione produttiva oppure in vista della chiusura definitiva dell’azienda.
Il licenziamento collettivo, disciplinato dalla legge n. 223 del 1991, si realizza attraverso una complessa procedura che può essere attivata soltanto in presenza di condizioni stabilite dalla legge.
La disciplina prevede che l’impresa possa attivarsi in questo senso quando:
* sta beneficiando di strumenti di integrazione salariale come la Cassa Integrazione e ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non potere utilizzare misure alternative
* l’impresa (che ha più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti) decide di licenziare almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni in vista della cessazione dell’attività o di una ristrutturazione della produzione.
In questi casi l’impresa è tenuta ad attivare un procedimento molto complesso (che coinvolge anche i sindacati) pena l’illegittimità dei licenziamenti e l’obbligo di reintegrare i lavoratori interessati dai provvedimenti.

Criteri per la scelta dei lavoratori da licenziare
La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera. L’impresa infatti deve attenersi ai criteristabiliti dalla contrattazione collettiva.
Se i contratti collettivi nello specifico non prevedono nulla la legge n. 223/1991 stabilisce dei criteri generali in base ai quali l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire considerando:
* i carichi di famiglia (ovverosia l’impatto che un eventuale licenziamento può avere in relazione alla presenza di un coniuge a carico e del numero dei figli)
* l’anzianità del lavoratore (tenendo conto del principio per il quale un lavoratore molto anziano trova maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro)
* le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.
Tuttavia all’interno degli accordi tra impresa e sindacati raggiunti al termine del procedimento di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente, è possibile che le parti stabiliscano dei criteri diversi da quelli previsti dalla legge.
Nel derogare ai principi di legge, tuttavia, le parti devono comunque rispettare i principi:
* di non discriminazione (sindacale, religiosa, politica, sessuale, linguistica ecc)
* di razionalità (in particolare i criteri adottati devono essere coerenti con le ragioni aziendali che sono alla base della richiesta di mobilità).

COSA SI INTENDE PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE DA LAVORO DIPENDENTE Per differenze retributive si intendono gli importi dovu...
11/09/2017

COSA SI INTENDE PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE DA LAVORO DIPENDENTE

Per differenze retributive si intendono gli importi dovuti per legge al dipendente, a seguito della propria attività lavorativa, e tuttavia non corrisposti dal datore di lavoro. Si può trattare, per esempio, di mensilità “saltate” e mai versate, di straordinari non conteggiati in busta paga, di incrementi salariali dovuti a mansioni superiori effettivamente svolte, di tredicesime o quattordicesime non regolarizzate, di ferie non godute, ecc.
Dopo quanto tempo si può fare causa al datore di lavoro?
Il datore di lavoro si considera inadempiente già nel momento stesso in cui scade il termine per il pagamento della busta paga mensile: non vi sono quindi termini minimi da rispettare prima di poter procedere giudizialmente nei confronti di questi.
È necessario un documento scritto come prova?
NO!!!!
La legge riconosce al dipendente il diritto alla retribuzione per le prestazioni lavorative da questi eseguite, anche in assenza di un contratto scritto. Pertanto, se il lavoratore viene adibito a mansioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle risultanti dall’inquadramento contrattuale, o se gli viene imposto un orario di lavoro straordinario rispetto a quello che dovrebbe rispettare, egli ha comunque diritto al corrispettivo.
Tuttavia, la presenza di un documento scritto che sancisca il diritto del dipendente a una determinata erogazione (si pensi a una busta paga, al contratto di lavoro, alla lettera di assunzioni) consente a quest’ultimo di procedere più celermente in termini di prova, anziché affidarsi alle dichiarazioni dei testimoni che potrebbero “non ricordare”, non presentarsi in udienza (rallentando i tempi del processo) o contraddirsi.
Anzi, la prova scritta garantisce addirittura la possibilità di procedere con la richiesta di un decreto ingiuntivo, che è certamente la procedura più rapida.

INFORTUNIO IN ITINEREL’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ...
25/04/2017

INFORTUNIO IN ITINERE
L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE POLICLINICO DI PALERMOHELP I TUOI DIRITTI H24, CON L’AUSILIO DI UNO STAFF DI AVVOCATI ALTA...
14/04/2017

PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE POLICLINICO DI PALERMO

HELP I TUOI DIRITTI H24, CON L’AUSILIO DI UNO STAFF DI AVVOCATI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA SI STA OCCUPANDO DEL RECUPERO DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ 2005-2010 DEI DIPENDENTI DEL POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO.

SPECIFICATAMENTE, NEL 2011 L’AZIENDA AVREBBE INVITATO TUTTI I DIPENDENTI DEL COMPARTO SANITÀ A SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CON IL QUALE GLI STESSI RINUNCIAVANO ALLA RETRIBUZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA', A FRONTE DI UN’ESIGUA SOMMA DI DANARO DI GRAN LUNGA INFERIORE A QUELLA DOVUTA.

IL TRIBUNALE DI PALERMO, NEL MESE DI FEBBRAIO 2017, SI È PRONUNCIATO IN FAVORE DEI RICORRENTI CONDANNANDO L’AZIENDA A CORRISPONDERE AI PROPRI DIPENDENTI LE SOMME AD ESSI EFFETTIVAMENTE SPETTANTI.

CHI FOSSE INTERESSATO A RECUPERARE TALE PREMIO PUO' CONTATTARCI MEDIANTE UN SEMPLICE MESSAGGIO SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK O AL NUMERO TELEFONICO 0916811454

ANCHE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA RCA IL DANNEGGIATO DA UN SINISTRO STRADALE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBIT...
12/04/2017

ANCHE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA RCA IL DANNEGGIATO DA UN SINISTRO STRADALE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI.

Chi guida un’auto senza la copertura assicurativa RCA e subisce un incidente stradale la cui colpa è attribuibile all’altro conducente, ha tutto il diritto di chiedere il risarcimento del danno a quest’ultimo e alla sua assicurazione.
La circostanza che la propria auto sia sprovvista di polizza non rileva ai fini dell’ottenimento del risarcimento.

INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO –INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADALa ...
08/04/2017

INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO –INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinchè, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.
Limiti all'intervento del Fondo di garanziaTorna su
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:
1. non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

MEDICI EX SPECIALIZZANDI diritti e prescrizioneLa giurisprudenza è ormai univoca nel riconoscere il diritto al risarcime...
08/04/2017

MEDICI EX SPECIALIZZANDI diritti e prescrizione

La giurisprudenza è ormai univoca nel riconoscere il diritto al risarcimento per i medici ex specializzandi che non hanno mai ricevuto il trattamento economico per gli anni di lavoro compresi tra il 1978 e il 2006.
Il diritto alla corresponsione della remunerazione, tuttavia, è subordinato all’accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l’intera durata legale del corso di formazione;
b) avere conseguito il diploma di specializzazione.

Prescrizione del diritto
Sul punto il Professor Alleva, ordinario Diritto del Lavoro Università Politecnica delle Marche, in un’intervista rilasciata a “Sanità Informazione” afferma che: “i termini scadrebbero nel 2017 perché dieci anni prima vi sarebbe stata, in sostanza, la definitiva sicurezza e certezza che avremmo avuto un perfetto adeguamento alla normativa europea in merito”.

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