15/06/2026
Segnaliamo
"In tema di deposito telematico degli atti, in caso di esito negativo dei controlli cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta PEC), la parte depositante che ritenga erroneo tale esito ha l'onere di reagire con i rimedi offerti dall'ordinamento: se i termini non sono ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 cod.proc.civ..; se sono decorsi, ricorrendone i presupposti, deve chiedere la rimessione in termini".
Cass. civ., sez. III, ord., 11 giugno 2026, n. 19196.