Studio Legale Mazza

Studio Legale Mazza Civile.

15/06/2026

Segnaliamo

"In tema di deposito telematico degli atti, in caso di esito negativo dei controlli cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta PEC), la parte depositante che ritenga erroneo tale esito ha l'onere di reagire con i rimedi offerti dall'ordinamento: se i termini non sono ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 cod.proc.civ..; se sono decorsi, ricorrendone i presupposti, deve chiedere la rimessione in termini".

Cass. civ., sez. III, ord., 11 giugno 2026, n. 19196.

13/06/2026
08/06/2026

Segnaliamo:

"Nella garanzia per vizi nella vendita, la semplice percezione del “sintomo” del difetto non equivale alla conoscenza del vizio quando le sue reali cause restano ignote. Ne consegue che la facile riconoscibilità del vizio, ai sensi dell’art. 1491 cod.civ., richiede che l’acquirente abbia consapevolezza della concreta consistenza e gravità del difetto, non essendo sufficiente la sola percezione esteriore del fenomeno".

Cass. civ., sez. II, sent., 27 maggio 2026, n. 16628.

Cardito (NA), 6 giugno 2026.Stanza Sindaco.Adesso è così.  + 12Cardito ❤️
06/06/2026

Cardito (NA), 6 giugno 2026.
Stanza Sindaco.

Adesso è così.

+ 12

Cardito ❤️

Piazza Garibaldi.26 maggio 2026.Ore 3 e 30 a.m.Seppellitici qui.  +1Cardito ❤️
26/05/2026

Piazza Garibaldi.
26 maggio 2026.
Ore 3 e 30 a.m.
Seppellitici qui.
+1
Cardito ❤️

My corner❤️Maggio. 2026. Sabato mattina.
23/05/2026

My corner❤️
Maggio. 2026. Sabato mattina.

21/05/2026

Segnaliamo:

la struttura sanitaria risponde della condotta colposa del medico di cui si avvale, anche se non dipendente, sulla base di un criterio oggettivo di rischio legato all’attività esercitata. La prova del fatto e del nesso causale ai fini della configurazione di tale responsabilità possono fondarsi su prove atipiche, quali le risultanze istruttorie di un procedimento penale conclusosi con la condanna del solo medico e a cui la struttura sanitaria era estranea.

Corte d' Appello Palermo, sent., 25 febbraio 2026, n. 504.

20/05/2026

Segnaliamo:

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice di appello non può fondare la decisione sulla mancata produzione di documenti che la parte alleghi essere stati ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo processuale ovvero attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione; la decisione assunta in difetto di tale verifica si pone in contrasto con il principio di non dispersione della prova e con l'art. 115 cod. proc. civ. , in quanto resa in violazione della regola secondo cui il giudizio deve essere deciso iuxta alligata et probata, assumendosi l'inesistenza del documento senza previa verifica della sua effettiva acquisizione al processo.

Cass. civ. sez. III, 16 maggio 2026, n. 14551

Indirizzo

Via Biagio Castiello, 28
Cardito
80024

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 20:00
Martedì 16:00 - 20:00
Mercoledì 16:00 - 20:00
Giovedì 16:00 - 20:00
Venerdì 16:00 - 20:00

Telefono

+390818301407

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