Studio Legale Tributario Colella

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Offre ai propri clienti la più qualificata consulenza legale e fiscale e li rappresenta di fronte ai giudici tributari di ogni grado.

23/01/2025
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con tre diverse sentenze ha accolto i ricorsi del contribuente, an...
03/10/2024

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con tre diverse sentenze ha accolto i ricorsi del contribuente, annullando tre avvisi di accertamento IMU, per diverse annualità.
La Corte ha condiviso la tesi difensiva ritenendo carente il presupposto impositivo ai fini IMU in presenza di una correzione dell'atto notarile di cessione dell'immobile accertato, anche successiva alle annualità oggetto di imposizione.

L'Esenzione IMU/TASI prima casa spetta anche al contribuente che dimostri l'effettività della dimora abituale diversa da...
26/09/2024

L'Esenzione IMU/TASI prima casa spetta anche al contribuente che dimostri l'effettività della dimora abituale diversa da quella anagrafica, attraverso la dimostrazione di contratti di utenza e altra documentazione utile.
La residenza anagrafica ai fini Imu e Tasi è una presunzione relativa, superabile con una prova documentale di segno contrario.

Questo è il principio a cui ha aderito la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Perugia in tre giudizi proposti da un contribuente contro un Comune umbro.

Debiti tributari del De Cuius: la rinuncia all’Eredità ha effetto retroattivo. Annullata IPOTECA SOGERT.La sentenza di p...
04/04/2024

Debiti tributari del De Cuius: la rinuncia all’Eredità ha effetto retroattivo.
Annullata IPOTECA SOGERT.
La sentenza di primo grado sfavorevole è stata ribaltata in appello in un giudizio promosso da una contribuente difesa dall’Avv. Sossio Colella.

Con la sentenza di appello n. 3326/2023 dep. il 22.5.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II° della Campania sez. 7, passata in giudicato, il Collegio ha annullato l’Ipoteca iscritta dalla SOGERT e relativi debiti tributari.

Osservano i Giudici di appello: “Con secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte dei giudici di prime cure sulla illegittimità delle imposte pretese per intervenuta rinuncia alle eredità della ricorrente nei confronti del de cuius, originario debitore dell’obbligazione tributaria – effetto retroattivo della rinuncia alla eredità ex art. 521 c.c., in violazione dell’art. 36 dlgs 546/92…

Dalla rinuncia ne deriva che la stessa non ha mai assunto la qualità di erede, in quanto la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo. Osserva questa Corte, che nell'ipotesi che il de cuius abbia dei debiti tributari l’accettazione dell’eredità è una condizione sostanziale affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell' art. 519 c.c. e nel caso di rinuncia all’eredità, il soggetto rinunziante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, ai sensi dell’articolo 521 cod. civ.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13639/2018 ha stabilito che “per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente, cioè a far data dall’apertura della successione, l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l’eredità”. Ne consegue che il chiamato rinunciante non risponde del debito tributario del de cuius, ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tal caso, infatti, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione agli atti di riscossione, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10908/2019 ha ulteriormente precisato, riprendendo principi giurisprudenziali precedenti, che “l’assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l’accettazione dell’eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredit à ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dal D. Lgs n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari…”.

Annullato pignoramento emesso da SOGERT.Tra i motivi di ricorso: irrituali notifiche atti presupposti; carenza del poter...
16/01/2024

Annullato pignoramento emesso da SOGERT.
Tra i motivi di ricorso: irrituali notifiche atti presupposti; carenza del potere impositivo per difetto di concessione; eccesso di potere!
Accolto ricorso e annullato pignoramento esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/73,
con condanna del resistente!

Con la sentenza n. 2373/2023 dep. l'1.6.23, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, in accoglimento dell...
14/12/2023

Con la sentenza n. 2373/2023 dep. l'1.6.23, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, in accoglimento della tesi difensiva dell'Avv. Sossio Colella, ha annullato una cartella di pagamento emessa sulla base di un controllo automatizzato della dichiarazione, che disconosceva un credito d'imposta in capo ad una ditta individuale, statuendo che
"L'omessa presentazione della dichiarazione IVA, non può impedire alla parte di usufruire, come nel caso in esame, del credito eventualmente maturato, effettuando la compensazione con la presentazione del modello unico".

"Nulla la cartella di pagamento in caso di assenza di correlazione tra avviso di ricevimento e avviso di accertamento"Qu...
12/12/2023

"Nulla la cartella di pagamento in caso di assenza di correlazione tra avviso di ricevimento e avviso di accertamento"
Questo è il principio statuito in un giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento notificata ad una contribuente in accoglimento della tesi difensiva dell’Avv. Sossio Colella.

E’ nulla la notifica della cartella di pagamento e della relativa pretesa tributaria di un Comune nel caso in cui l’accertamento sotteso risulti corredato solamente da un avviso di ricevimento recapitato privo di riferimento al citato avviso di accertamento, “nessun documento in atti è idoneo a provare la correlazione certa tra l’avviso di ricevimento e l’avviso di accertamento; nell’avviso di ricevimento è indicato che il plico fu spedito a mezzo raccomandata n. … ma nell’avviso di accertamento non è
indicato che questo fosse stato spedito con questo numero di raccomandata. In assenza di certezza sulla effettiva notifica dell’avviso di accertamento presupposto il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della cartella ed assorbimento delle rimanenti questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo”.
(cfr. Corte di Giustizia Tributaria di I di Napoli, sez. 3^ sent. n. 5148/2023 del 17.4.23).

Impugnazione ispezione ipotecaria. Illegittima l'ipoteca iscritta da Equitalia e non preventivamente notificata.La Corte...
09/03/2023

Impugnazione ispezione ipotecaria.
Illegittima l'ipoteca iscritta da Equitalia e non preventivamente notificata.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, in accoglimento del ricorso presentato dal contribuente difeso dall'Avv. Sossio Colella, ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca iscritta da Equitalia servizi Spa (oggi ADE-Riscossione) e non preventivamente notificata.

Secondo la Corte di Giustizia "In sostanza le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’obbligo di rendere partecipe il contribuentedella possibile pretesa tributaria, era comunque vigente anche prima della modifica normativa.In base a quanto fin qui sostenuto , si ritiene che la mancata comunicazione informativa circa l’imminente
iscrizione ipotecaria, da notificare successivamente al titolo esecutivo, comportava la nullità dell’iscrizione
stessa anche precedentemente all’introduzione dell’obbligo di comunicazione ad opera del DL. N.70/2011.
La Corte assorbendo ogni altra questione, decide come da dispositivo.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso annullando l’atto d’iscrizione ipotecaria e ordinandone la cancellazione a cura
e spese dell’Agenzia delle Entrate Riscossione . Spese compensate"
(Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta sent.n. 366/23)

07/03/2023

Professionisti e Rimborso IRAP.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia di Milano ha riconosciuto il diritto al rimborso IRAP ad un Architetto milanese, difeso dall'Avv. Sossio Colella, confermando la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, impugnata in appello dall'Agenzia delle Entrate di Milano.

Il Collegio ha statuito che è legittimo il rimborso IRAP anche nell'ipotesi di beni strumentali non superiori a €3.000, nonché compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale per Euro 10.000 per l'anno d'imposta 2014.

Infatti, osserva il Collegio di secondo grado Lombardo: "le valutazioni compiute dalla CTP, avuto riguardo sia all'entità dei compensi professionali (pari di euro 88.123), che all'ammontare delle spese sostenute (€19.624), paiono del tutto coerenti con lo svolgimento di un'attività professionale ove, avuto anche riguardo alla circostanza che si tratta di un'unica annualità su 4, possa ritenersi assente il requisito dell'autonomo organizzazione... Nel caso in esame il quid pluris non è assolutamente ravvisabile, in quanto non vi è prova che quel reddito complessivo scaturisca anche dall'apporto di collaboratori e dipendenti la cui presenza determinante è, allo stato, frutto di una mera presunzione dell'ufficio".

(Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia sez. 14 sent. n. 4620/2022 del. 22.11.2022)

20/01/2023

Sul sito dell'agenzia è possibile presentare, entro il prossimo 30 aprile, istanza per pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1°...

Indirizzo

Via S. Croce N. 68
Capodrise
81020

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