04/04/2024
Debiti tributari del De Cuius: la rinuncia all’Eredità ha effetto retroattivo.
Annullata IPOTECA SOGERT.
La sentenza di primo grado sfavorevole è stata ribaltata in appello in un giudizio promosso da una contribuente difesa dall’Avv. Sossio Colella.
Con la sentenza di appello n. 3326/2023 dep. il 22.5.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II° della Campania sez. 7, passata in giudicato, il Collegio ha annullato l’Ipoteca iscritta dalla SOGERT e relativi debiti tributari.
Osservano i Giudici di appello: “Con secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte dei giudici di prime cure sulla illegittimità delle imposte pretese per intervenuta rinuncia alle eredità della ricorrente nei confronti del de cuius, originario debitore dell’obbligazione tributaria – effetto retroattivo della rinuncia alla eredità ex art. 521 c.c., in violazione dell’art. 36 dlgs 546/92…
Dalla rinuncia ne deriva che la stessa non ha mai assunto la qualità di erede, in quanto la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo. Osserva questa Corte, che nell'ipotesi che il de cuius abbia dei debiti tributari l’accettazione dell’eredità è una condizione sostanziale affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell' art. 519 c.c. e nel caso di rinuncia all’eredità, il soggetto rinunziante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, ai sensi dell’articolo 521 cod. civ.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13639/2018 ha stabilito che “per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente, cioè a far data dall’apertura della successione, l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato l’eredità”. Ne consegue che il chiamato rinunciante non risponde del debito tributario del de cuius, ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tal caso, infatti, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione agli atti di riscossione, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10908/2019 ha ulteriormente precisato, riprendendo principi giurisprudenziali precedenti, che “l’assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l’accettazione dell’eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredit à ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dal D. Lgs n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari…”.