19/09/2020
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=626151548082421&id=246044639426449
Cass. 16 settembre 2020, n. 19299:
"Nella decisione della Corte di appello è completamente assente il raffronto tra i redditi dei due coniugi.
Per contro, a seguito della separazione personale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 1 marzo 2018, n. 4811)."
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Pay/19299.pdf
Anche dalle nostre parti di solito "è completamente assente il raffronto tra i redditi" dei due genitori, peraltro spesso giustificato con motivazioni palesemente extra legem (vedi foto, estratta dal decreto 2425/2018 della 1° sez. civile della Corte d'Appello di Messina).
La Cassazione è stata chiara: la capiranno finalmente i nostri giudici?