Studio Lacidogna

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04/03/2025

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Lo studio Lacidogna, vantando una consolidata esperienza, presta in modo eccellente attività di consulenza ed assistenza...
03/04/2024

Lo studio Lacidogna, vantando una consolidata esperienza, presta in modo eccellente attività di consulenza ed assistenza in tutti gli aspetti dell'operatività ordinaria e straordinaria di imprese, enti e privati nel campo economico-aziendalistico, nel campo societario, nel campo contabile e fiscale, nel tributario, nel lavoristico e nel campo finanziario (compresa la finanza agevolata) e della gestione della crisi di impresa. E' composto da un team di professionisti e collaboratori attenti, meticolosi, preparati e disponibili.

29/12/2022

Lo staff dello Studio Lacidogna augura a tutti i suoi clienti un felice anno nuovo.
Saremo chiusi dal 30/12/2022 al 02/01/2023.

28/01/2022

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢

Come noto, la Legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In attesa dell'adozione dei decreti attuativi della legge di delega, il DL n. 79/2021 ha previsto "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori". In particolare, con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, il citato decreto legge:

ha introdotto un assegno temporaneo, c.d. assegno "ponte", destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) e
ha potenziato gli assegni per il nucleo familiare attraverso la maggiorazione degli importi dei medesimi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230/2021 del 21 dicembre 2021 che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE. L'articolo 11 del D.Lgs n. 230/2021, inoltre, proroga al 28 febbraio 2022 le disposizioni in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare, di cui al DL n. 79/2021.

Il 31 dicembre 2021 l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente, hanno predisposto due informative di dettaglio, per datori di lavoro e per dipendenti/lavoratori autonomi, relative all'assegno unico e universale. In questo contesto hanno invitato le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti del cambio di regime e a pianificare in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto.

Di seguito si riporta il modello di informativa per i dipendenti, proposto da INPS e Agenzia delle Entrate, al quale sono state fatte alcune modifiche per rettificare due errori presenti nella versione originale.

28/01/2022

𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨: 𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝟏° 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 46/2021.

Dal 1° marzo 2022, infatti, entra in vigore l'assegno unico e universale per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. A riguardo, con il Messaggio n. 4748/2021 l'INPS ha reso noto il rilascio dell'apposita procedura informatica e fornito le prime indicazioni a riguardo.

Il decreto in esame, inoltre, proroga l'applicabilità delle misure temporanee di cui al DL n. 79/2021 (assegno ponte e maggiorazione degli assegni al nucleo familiare) dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022.

Gli aggettivi con i quali l'assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:

unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell'ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità;
universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

Secondo le iniziali intenzioni del Governo, l'assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, tuttavia la sua partenza è stata rinviata al 2022. In attesa dell'adozione dei decreti attuativi della legge di delega, il DL n. 79/2021 ha quindi previsto "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori". In particolare, con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, il citato decreto legge:

ha introdotto un assegno temporaneo - c.d. assegno "ponte" - destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF) e
ha potenziato gli assegni per il nucleo familiare attraverso la maggiorazione degli importi dei medesimi.

𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗔𝗧𝗘𝗖𝗜. 𝗗𝗢𝗧𝗧. 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗹. : 𝟯𝟰𝟴𝟵𝟬𝟭𝟴𝟮𝟯𝟬 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼.𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮@𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺

28/01/2022

𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭à 𝐝𝐚𝐥 𝟏° 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 sono in vigore dal 1° gennaio 2022, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare, la norma, all'art. 1,
comma 2,
modificando l'art. 11, comma 1 del TUIR, riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
modificando l'art. 13 del TUIR, rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
comma 3,
modificando l'art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, apporta novità alla disciplina del trattamento integrativo;
abrogando l'art. 2 del medesimo decreto legge, dispone la soppressione dell'ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.
I successivi commi da 4 a 7, art. 1 della Legge n. 234/2021 contengono disposizioni di coordinamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale IRPEF con le novità introdotte in materia di IRPEF.

L'art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 43%

Altre detrazioni

L'art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Con specifico riferimento ai

redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (ad esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a) e
redditi assimilati di cui al successivo art. 50, comma 1, lettere
a), compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b), indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c), somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis), compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
d), remunerazioni dei sacerdoti;
h-bis), prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
l), compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull'art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di

detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR),
altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
detrazioni per oneri
art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),
deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗔𝗧𝗘𝗖𝗜. 𝗗𝗢𝗧𝗧. 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗹. : 𝟯𝟰𝟴𝟵𝟬𝟭𝟴𝟮𝟯𝟬 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼.𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮@𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺

28/01/2022

𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐈𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.
Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l'altro, che lo stesso interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.
Ne consegue che:
per i rapporti di lavoro in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.
Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, l'art. 13, DL n. 146/2021, modificando l'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

La violazione del predetto obbligo è sanzionata da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.

𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗔𝗧𝗘𝗖𝗜. 𝗗𝗢𝗧𝗧. 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗹. : 𝟯𝟰𝟴𝟵𝟬𝟭𝟴𝟮𝟯𝟬 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼.𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮@𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺

28/01/2022

𝐅𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐈𝐕𝐀

Considerate le limitazioni alla c.d. "retro-detrazione" che riguardano la fine / inizio dell'anno, per le prossime liquidazioni periodiche IVA va posta particolare attenzione all'individuazione del momento in cui può essere detratta l'IVA.

A tal fine è infatti necessario fare riferimento alla data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente / committente considerando che se il documento è ricevuto:

entro il 31.12.2021, la relativa IVA è detraibile nella liquidazione di dicembre ovvero, da ultimo, nell'ambito del mod. IVA 2022 relativo al 2021;
nel 2022, la relativa IVA è detraibile nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell'ambito del mod. IVA 2023 relativo al 2022.
Nelle predette fattispecie l'IVA, infatti, non può essere computata nel mese di effettuazione dell'operazione se ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento (giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti IVA trimestrali), come previsto per le fatture ricevute nel corso dell'anno.
Per determinare l'IVA detraibile nell'ambito della liquidazione periodica va considerato che:
l'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che:
il diritto alla detrazione dell'IVA a credito sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA;
il termine ultimo entro cui è possibile detrarre l'IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVArelativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
l'art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 dispone che il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'esercizio del diritto alla detrazione è quindi subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:
presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione;
presupposto (formale) del possesso della fattura d'acquisto.
Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all'acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all'annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno;
l'art. 14, DL n. 119/2018 ha aggiunto un nuovo periodo all'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Per i soggetti IVA trimestrali il predetto termine è rappresentato dal giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione.
Tale previsione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.

𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗔𝗧𝗘𝗖𝗜. 𝗗𝗢𝗧𝗧. 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗹. : 𝟯𝟰𝟴𝟵𝟬𝟭𝟴𝟮𝟯𝟬 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼.𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮@𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺

28/01/2022

𝐈𝐥 "𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭à" 𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟏

Per il 2021, il c.d. "Bonus pubblicità" è stato oggetto di significative modifiche. In particolare il riconoscimento dello stesso nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, è stato esteso anche agli investimenti radio-TV.

Per poter beneficiare del bonus in esame il soggetto interessato deve presentare:

una specifica richiesta a carattere "prenotativo";
una dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.
Per il bonus 2021 i soggetti che hanno presentato la "prenotazione" entro il 31.10.2021 (31.3.2021) devono ora provvedere entro il 10.2.2022 alla presentazione della dichiarazione degli investimenti effettuati in tale anno.

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale. Nel corso del tempo tale agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili: per il 2020:
l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente);
l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;

per il 2021 e il 2022:
la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici;
l'art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.

Per entrambe le annualità il credito d'imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente.

𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗔𝗧𝗘𝗖𝗜. 𝗗𝗢𝗧𝗧. 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗹. : 𝟯𝟰𝟴𝟵𝟬𝟭𝟴𝟮𝟯𝟬 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼.𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮@𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺

28/01/2022

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐝'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐢𝐧 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 & 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨

La Finanziaria 2022, estendendo il periodo temporale di spettanza dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0", prevede che gli stessi siano riconosciuti per gli investimenti effettuati dalle imprese:

fino al 31.12.2025;
ovvero

fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La "proroga" non interessa il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "generici", che pertanto spetta per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi fino al 31.12.2022 / 30.6.2023.

È stato altresì prorogato il bonus riferito agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Nell'ambito della Legge n. 234/2021, "Finanziaria 2022", è prevista l'estensione del periodo temporale di spettanza:

dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
Si rammenta che il riconoscimento dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento) originariamente previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è stato prorogato, una prima volta, dall'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);

del credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, Legge n. 160/2019.
Nella versione definitiva della Finanziaria 2022 le predette novità, che non hanno subìto modifiche rispetto a quanto previsto dal ddl, sono contenute nell'art. 1, rispettivamente ai commi 44 e 45.

Relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, considerato che è stata disposta la proroga di quanto previsto dalla citata Legge n. 178/2020 con la sola modifica delle percentuali di agevolazione spettante, risultano applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E nonché nelle numerose Risposte intervenute nel corso del 2021, di seguito sinteticamente riportate.

𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗔𝗧𝗘𝗖𝗜. 𝗗𝗢𝗧𝗧. 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗹. : 𝟯𝟰𝟴𝟵𝟬𝟭𝟴𝟮𝟯𝟬 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼.𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮@𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺

Indirizzo

C. So San Sabino, 26
Canosa Di
76012

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 21:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

Telefono

+393489018230

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