28/01/2022
𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐝𝐢 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭à 𝐝𝐚𝐥 𝟏° 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 sono in vigore dal 1° gennaio 2022, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
In particolare, la norma, all'art. 1,
comma 2,
modificando l'art. 11, comma 1 del TUIR, riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
modificando l'art. 13 del TUIR, rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
comma 3,
modificando l'art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, apporta novità alla disciplina del trattamento integrativo;
abrogando l'art. 2 del medesimo decreto legge, dispone la soppressione dell'ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.
I successivi commi da 4 a 7, art. 1 della Legge n. 234/2021 contengono disposizioni di coordinamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale IRPEF con le novità introdotte in materia di IRPEF.
L'art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 43%
Altre detrazioni
L'art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Con specifico riferimento ai
redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (ad esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a) e
redditi assimilati di cui al successivo art. 50, comma 1, lettere
a), compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b), indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c), somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis), compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
d), remunerazioni dei sacerdoti;
h-bis), prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
l), compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
Trattamento integrativo
La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull'art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di
detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR),
altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
detrazioni per oneri
art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),
deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.
𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗙𝗢𝗡𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗔𝗧𝗘𝗖𝗜. 𝗗𝗢𝗧𝗧. 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗟𝗔𝗖𝗜𝗗𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗰𝗲𝗹𝗹. : 𝟯𝟰𝟴𝟵𝟬𝟭𝟴𝟮𝟯𝟬 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 : 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼.𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮@𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗱𝗼𝗴𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺