Studio legale Gallo

Studio legale Gallo L' avv Gallo offre consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile ed in particolare in diritto di famiglia

Le nuove norme del Codice di procedura civile sull'ascolto del minoreCon la riforma Cartabia del diritto di famiglia e d...
09/06/2023

Le nuove norme del Codice di procedura civile sull'ascolto del minore

Con la riforma Cartabia del diritto di famiglia e dei minori si è voluto dare maggiore importanza al diritto all'ascolto del minore nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, dedicandovi ben tre articoli: l'art. 473- bis 4 c.p.c., l'art. 473- bis 5 c.p.c. e l'art. 473-bis 6 c.p.c.
Il primo articolo citato, l'art. 473-bis 4 c.p.c., dispone che il minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, venga ascoltato dal giudice prima che siano emanati provvedimenti che lo coinvolgano direttamente, quali possono essere la scelta del genitore collocatario o le modalità del suo affidamento e della frequentazione con l'altro genitore ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il Giudicante è tenuto a prendere nella giusta considerazione le opinioni del minore, ove si convinca della bontà delle sue determinazioni

Il successivo art. 473-bis 5 regolamenta le modalità dell'ascolto, disponendo che deve essere condotto dal giudice, a cui viene attribuita comunque la facoltà di farsi assistere da un esperto - possibilmente psicologo forense dell'età evolutiva o psichiatra infantile- o da altri ausiliari.
Ne scaturisce che l'ascolto del Minore deve essere effettuato dal magistrato togato e che i magistrati onorari esperti potranno solo coadiuvarlo, ma non sostituirlo.
Nel caso in cui, nello stesso procedimento debbano essere ascoltati più minori, questi dovranno essere sentiti separatamente: sarebbe infatti inopportuno ascoltarli tutti insieme, perché la loro audizione potrebbe perdere di spontaneità e quindi di efficacia, in quanto i ragazzini, anche inconsapevolmente, potrebbero influenzarsi tra di loro nelle risposte da fornire al giudice
i comprende bene come tutte queste regole evidenziano una sempre più corretta attenzione del legislatore verso la tutela dei minori, in modo da rendere loro il meno traumatico possibile l'impatto con un procedimento giudiziario.
Proprio nell'interesse del minore, il giudice, tenuto nel giusto conto l'età e il livello di maturità del minore, lo informa in maniera adeguata della natura del procedimento e degli effetti che il suo ascolto potrà avere nell'ambito giudiziario, predisponendo per l'ascolto modalità che garantiscano soprattutto la serenità e la riservatezza del minore, onde salvaguardare la sua personalità in formazione.
Una importante novità della normativa è il riconoscimento al minore, che abbia compiuto quattordici anni, della facoltà di richiedere la nomina di un curatore speciale che lo assista, ai sensi dell'articolo 473-bis 8 c.p.c.
Pertanto il giudice, nell'espletamento dell'ascolto, in presenza di minorenni che hanno raggiunto i quattordici anni di età, deve anche informarli della possibilità loro riservata di avvalersi di un curatore speciale.
È disposta, come regola, la videoregistrazione dell'ascolto, ma nel caso in cui per problemi tecnici, non vi si potesse accedere, il processo verbale deve essere predisposto in modo tale da descrivere minuziosamente il contegno tenuto dal minore durante tutto il suo iter.
La più rilevante novità della Riforma Cartabia in tema di ascolto scaturisce dall'articolo 473-bis 6 c.p.c. che riguarda in maniera specifica l'ascolto del minore nei casi in cui rifiuti uno o entrambi i genitori.
In questi casi il giudice provvederà all'ascolto senza indugio, assumendo sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e potendo anche disporre l'abbreviazione dei termini processuali. È questa una norma molto importante per tutelare al meglio i diritti dei minori e la loro sana crescita emotivo-relazionale.
Infatti in tal modo il giudice potrà comprendere le vere cause del loro rifiuto, che possono essere diverse, ma fondamentalmente suddividersi in due specifici gruppi:
• Cause provocate da condotte irresponsabili e devianti di un genitore abusante o maltrattante; in tali casi il minore esprime il suo forte disagio attraverso il rifiuto. È pertanto importante procedere con immediatezza all'ascolto per evitare al minore il reiterarsi ai danni suoi o di altri familiari di condotte abusanti o maltrattanti fisicamente o psicologicamente, altamente nocive e dannose alla sua personalità;
• Cause del rifiuto di un genitore indotte nel minore dall'altro genitore e provocate dal grave conflitto vissuto dal padre e dalla madre nell'iter processuale di una accesa separazione.
In tali situazioni si ha la coartazione psicologica del figlio, che, inconsapevolmente, respinge qualsivoglia approccio relazionale con uno dei due genitori, senza alcun ragionevole motivo, a causa di comportamenti anomali dell'altro genitore, detto incube, che, in sostanza, protendono a svalorizzare le capacità cognitive e decisionali del minore inducendolo ad un vero e proprio rifiuto del genitore cosiddetto succube.
È bene precisare come tale tipo di fenomeno relazionale disfunzionale sia stato definito da illustri esperti della psicologia forense quale grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo affettivo-relazionale del minore.
Pertanto si può ben comprendere l'importanza di tale norma introdotta dalla riforma Cartabia, che, prevedendo un ascolto urgente del minore nei casi di rifiuto, gli garantisce una rapida ed efficiente tutela dei suoi primari diritti. Infatti un rifiuto, provocato da comunicazioni manipolate da parte di uno dei due genitori, può causare nel minore una abnorme alterazione dei normali rapporti relazionali, deprivandolo dal diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ex art. 337 ter del codice civile.

Auguri a tutti i papà, che non sono gli individui grazie a cui si viene al mondo ma sono quelli che si occupano dei loro...
19/03/2021

Auguri a tutti i papà, che non sono gli individui grazie a cui si viene al mondo ma sono quelli che si occupano dei loro figli, li educano e li rispettano.
A volte i papà sono i nonni, altre volte sono le stesse mamme. Ci sono papà che si sentono defraudati da una separazione anche se i bambini non hanno mai colpe, papà che salgono su uno scranno e pretendono che un figlio ferito alzi il telefono per primo, papà che in nome di una ritrovatà libertà dimenticano di avere dei figli.
Ci sono anche mamme piene di rabbia che pensano di agire per il bene dei propri figli allontanandoli dai padri.
Questo tempo di privazioni ci deve far riflettere, ciascun adulto faccia un passo in avanti perchè ogni bambino possa terminare questa giornata facendo gli auguri al proprio papà e non abbia fardelli emotivi pesanti da portare con sè durante la crescita
Avv. Maria Fonte Gallo

Perchè non ci sono solo genitori alienanti ma figli incavolati con genitori part time Bene, con sentenza n. 20107 del 07...
27/11/2019

Perchè non ci sono solo genitori alienanti ma figli incavolati con genitori part time

Bene, con sentenza n. 20107 del 07.10.2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che se il figlio adolescente si sente trascurato e non vuole vedere/incontrare il padre non può essere costretto o forzato.

E così, se un figlio minorenne si sente offeso, ferito, trascurato o deluso da un genitore, sia i Giudici che i Servizi Sociali possono fare ben poco, se non rispettare la sua volontà senza costrizioni, offrendo comunque un percorso per favorire il riavvicinamento – che deve essere naturale e graduale, oltre che spontaneo – padre figlio

In particolare, gli Ermellini si sono pronunciati su in caso che riguardava un’ adolescente quindicenne che, ferita dal fatto che il padre, dopo la separazione, si era limitato a mandarle alcuni messaggi e a farle sporadiche telefonate, non voleva partecipare a nessun percorso di riavvicinamento promosso dai servizi sociali.

I Giudici del Palazzaccio hanno condiviso la sentenza del Giudice di merito secondo il quale non sarebbe stato opportuno – se non controproducente – forzare la ragazzina, disponendo che i Servizi Sociali monitorassero la situazione, offrendo il supporto necessario per favorire i rapporti padre-figlia.

Tutto questo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, nell’esclusivo e superiore interesse del figlio minore e sulla sua capacità di autodeterminazione.

Costringere ed imporre un percorso terapeutico ad un’adolescente che non vuole o non si sente pronta, sarebbe deleterio oltre che controproducente per l’intero rapporto.

L'affidamento condiviso deve garantire stabilita' e serenita' al minore. Non bisogna mai dimenticare che il supremo inte...
21/11/2019

L'affidamento condiviso deve garantire stabilita' e serenita' al minore. Non bisogna mai dimenticare che il supremo interesse è quello del minore e non quello del genitore e che i bambini dai 12 anni devono essere ascoltati per fare in modo che anche le loro ragioni vengano prese in considerazione.

Il caso: La Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento del reclamo proposto da T. ed in parziale riforma del decreto del Tribunale di Rovigo, riduceva ad Euro 500,00 il contributo mensile dovuto dal reclamante per il mantenimento del figlio minore, confermando le statuizioni del giudice di primo grado concernenti l'iscrizione del bambino a scuola e l'esercizio del diritto di visita.

La Corte rigettava altresì l'istanza del padre di ampliamento del diritto di visita, in quanto il regime dallo stesso proposto (due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli compete il week end e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle 21 nelle settimane in cui gli compete il week end, oltre a tutti i pomeriggi fino alle 16) sarebbe stato estremamente articolato e frammentario, disfunzionale rispetto alla esigenze di stabilita' e serenita' che devono connotare la quotidianita' del minore.

T. ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione del principio di bigenitorialita' espresso dalla L. n. 54 del 2006, dell'articolo 337 octies sull'ascolto del minore, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176 del 1991 e della Carta di Nizza del 2000.

Lamenta il ricorrente che nonostante si sia in presenza di un affido condiviso, la contrazione del periodo di visita del padre maschera un affido esclusivo di fatto, potendo il padre trascorrere con il minore solo quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamento.

Per il ricorrente la Corte d'appello aveva erroneamente considerato come elemento di disturbo alla quiete del minore il mantenimento di una significativa relazione padre/figlio, mentre, al contrario, la Corte aveva leso il diritto alla sua serenita' familiare, alla sua relazione affettiva con il figlio.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in materia di affidamento dei figli minori ribadisce quanto segue:

a) la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore;

b) attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalita' di esercizio del diritto di visita, che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni nel giudizio di legittimita'; e' invece possibile sollevare censure solo allorchè il giudice di merito si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello fondamentale previsto dall'articolo 155 c.c. dell'esclusivo interesse del minore;

c) nel caso in esame, l'ampliamento dell'esercizio del diritto di visita proposto dal padre, per il giudici di merito darebbe luogo ad un regime estremamente articolato e frammentato, non funzionale alle esigenze di stabilita' e serenita' che devono necessariamente connotare la quotidianita' del minore, argomentazione che soddisfa "il minimo costituzionale" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo i principi della sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014.

Incontrarsi è un inizio, proseguire insieme un progresso, lavorare insieme un successoOnorata di condividere un grande p...
27/10/2019

Incontrarsi è un inizio, proseguire insieme un progresso, lavorare insieme un successo
Onorata di condividere un grande progetto con studi legali presenti in tutta Italia.
Sui siti:
www.avvocato-famiglia.it www.avvocato-separazione.it, www.avvocato-divorzio.it
è possibile consultare avvocati esperti in diritto di famiglia e minori, che potranno analizzare il tuo caso, fornire pareri e ove necessario completa assistenza per la zona di tuo interesse.
A disposizione per il Foro di Trani

Vuoi contattare un avvocato familiarista della tua zona? Siamo operativi in tutta italia con avvocati esperti nel Diritto di Famiglia e dei Minori 

Mantenimento dei figli maggiorenni: i criteri per il permanere dell'obbligoLa formazione acquisita fa presumere, salvo p...
25/09/2019

Mantenimento dei figli maggiorenni: i criteri per il permanere dell'obbligo
La formazione acquisita fa presumere, salvo prova contraria, una sufficiente remunerazione della capacità lavorativa (Cass., ordinanza n. 19696/2019)
La decisione della Cassazione
Il marito ricorre in Cassazione lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 316 bis c.c.

Durante la causa di appello, era stata prodotta documentazione attestante la proprietà di un’autovettura e di un furgone in capo al figlio, che utilizzava i due mezzi per lo svolgimento della sua attività di tecnico del suono, e di un’attrezzatura per la strumentazione musicale e per l'illuminazione dei palchi.

La Corte di appello non aveva valutato tali documenti come rilevanti ai fini di una raggiunta capacità lavorativa, idonea a rendere indipendente il figlio dai genitori.

Secondo la Cassazione, la conclusione da parte del figlio del percorso formativo di tecnico del suono, messo a frutto in un’attività a carattere professionale, quale quella di tecnico musicale e assistente all’illuminazione di concerti e spettacoli musicali, con l'impiego di mezzi, propri e in comodato, di non modesto valore, erano elementi presuntivi per la dichiarazione dell’autosufficienza economica.

Quanto all’altro figlio, lo svolgimento di attività part-time, che per alcuni anni gli aveva consentito di percepire un reddito di circa 500 euro mensili, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a confermare la decisione del Tribunale di revoca dell'assegno.

Infatti, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 6509/2017) ritiene che una volta raggiunta un’adeguata capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.

Infine, la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione, ulteriori rilevanti circostanze, come l'effettività o meno della convivenza dei figli con la madre, l’età degli stessi, e il tenore di vita.

Fatti sui quali si sarebbe dovuto attivare l'onere probatorio gravante sulla madre richiedente il contributo al mantenimento.

La sentenza è stata pertanto cassata e rinviata alla Corte d’appello per una nuova decisione sul merito.

Secondo l’orientamento attuale della giurisprudenza, infatti, il giudice di merito deve valutare con insindacabile apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento, poiché tale obbligo non può prolungarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (cfr. Cass. Civ. n. 12952/2016).

In caso di inadempimento di uno dei due coniugi nei confronti del figlio minore, l'intervento degli ascendenti è sussidi...
21/09/2019

In caso di inadempimento di uno dei due coniugi nei confronti del figlio minore, l'intervento degli ascendenti è sussidiario e residuale

Lo ha chiarito il Tribunale di Bari, prima sezione civile, nella sentenza n. 1556/2019 (sotto allegata) pronunciandosi nel giudizio tra una donna e il suo ex suocero. Al "nonno" era stato imposto l'obbligo di versare una somma alla nipote ex filio a titolo di concorso al mantenimento della stessa, stante l'inadempimento del di lui figlio che avrebbe dovuto contribuire al mantenimento della figlia.

Il ricorrente, tuttavia, ritiene insussistente i presupposti dell'obbligazione ed evidenzia come le sue sostanze reddituali siano già insufficienti al sostentamento del proprio nucleo familiare composto dalla coniuge inoccupata e da un figlio studente fuori sede. Invece, la nuora risulterebbe in grado di sostenere la minore in quanto lavoratrice dipendente e con la disponibilità gratuita di una casa di abitazione di proprietà dei genitori.
Mantenimento: spetta primariamente e integralmente ai genitori

La Suprema Corte di Cassazione comincia a chiarire il concetto di bigenitorialità e tempi paritari: l'ordinanza n. 31902...
14/12/2018

La Suprema Corte di Cassazione comincia a chiarire il concetto di bigenitorialità e tempi paritari: l'ordinanza n. 31902/2018 del 10.12.2018 chiarisce che bigenitorialità si deve tradurre nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse; ciò.non comporta assolutamente l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore.
L'esercizio di tale diritto, infatti, deve essere armonizzato, in concreto, con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore.
Il diritto di famiglia non è e non può essere matematica, non è mera ed ottusa applicazione di norme, in quanto le fattispecie concrete sono tutte differenti tra loro

DDL Pillon in materia di affido dei figli minori:l'art. 7 del DDL prevede la mediazione obbligatoria per i coniugi che d...
27/10/2018

DDL Pillon in materia di affido dei figli minori:
l'art. 7 del DDL prevede la mediazione obbligatoria per i coniugi che decidano di separarsi: la prima seduta è gratuita, le altre a pagamento e la mediazione sarà necessaria, pena l'improcedibilità, ogni qualvolta insorga un conflitto.
Due semplici riflessioni: in caso di persone che hanno diritto al gratuito patrocinio, chi paga la mediazione che è stragiudiziale e quindi non coperta?
Quanti possono permettersi la mediazione a pagamento?
Quante volte il genitore economicamente debole (madre o padre non importa) dovrà soprassedere e rinunciare ad un proprio diritto o ad un diritto del figlio minore per non poter sopportare i costi di una mediazione?
Quante volte il coniuge economicamente più forte intraprenderà un giudizio per motivi dilatori solo per veder soccombere il genitore più debole?
Vale la pena sottolineare che la mediazione facoltativa già esiste e che un buon matrimonialista fa sempre la mediazione tra le parti, non c'è bisogno di altri costi aggiuntivi per arricchire i soliti noti

13/09/2018

Lo Studio Legale riapre con una incessante richiesta di chiarimenti sul DDL Pillon. Per oggi chiarisco solo che trattasi di DDL che non ha ancora cominciato l'ter di approvazione alla Camera e al Senato. Nessun mutamento per le separazioni e per i divorzi in essere anche perchè non esistono mutamenti automatici in forza di un Decreto Legge, piuttosto, qualora entrasse in vigore, per ogni singolo caso dovrebbe essere richiesta una revisione delle condizioni in essere.
Nei prossimi giorni lo esamineremo nei suoi punti essenziali e porremo in luce tutte le sue criticità

L’accordo transattivo dei coniugi è valido anche se non passa per il tribunale.I coniugi che vogliono separarsi, prima a...
11/06/2018

L’accordo transattivo dei coniugi è valido anche se non passa per il tribunale.
I coniugi che vogliono separarsi, prima ancora di andare dal giudice, possono mettere nero su bianco le condizioni di un accordo con cui regolamentare la spartizione dei beni. Tale accordo, benché non omologato dal giudice della separazione, sarà ugualmente valido e vincolerà le parti. Si tratta, cioè, di un contratto valido a tutti gli effetti, sempre che non intervenga su diritti indisponibili (come, altrimenti, sarebbe l’affidamento del minore), ma solo su questioni di natura patrimoniale: è il caso, per esempio, di un dettagliato piano di divisione e assegnazione dei beni mobili e degli immobili.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].

Secondo quanto giustamente osservato dalla Suprema Corte, l’accordo tra i coniugi (orami quasi “ex”) in materia di regolamentazione delle condizioni di separazione, almeno per la parte disponibile dei diritti, ha effetto anche se non è stato trasfuso in un atto sottoposto al giudice per l’omologazione, avendo natura negoziale tra le parti.

Di conseguenza, non si può rimettere in discussione tale accordo chiedendo al giudice di annullarlo solo perché mai approvato dal giudice stesso della separazione.

L’accordo di trasferimento di mobili e immobili tra coniugi contenuto in un accordo separato all’atto di separazione è dunque valido sia tra le parti che nei confronti dei terzi. Per quanto riguarda, infatti, gli accordi dei coniugi relativi alla parte economica, si ammette ormai un’ampia autonomia a regolare tali rapporti attraverso contratti, se non contrasta con l’esigenza di tutela dei minori e dei soggetti più deboli.

06/03/2018

l coniuge tradito può essere risarcito previa doverosa allegazione e prova
La Cassazione sui doveri derivanti dal matrimonio e la lesione di diritti costituzionalmente protetti
Questi i principi di diritto contenuti nell'ordinanza n. 4470, emessa dalla Corte di Cassazione, I sezione civile, relatore dott. A. Pazzi, in data 23 Febbraio 2018.
In buona sostanza, afferma la Suprema Corte, tale tipo di danno non può mai ritenersi "in re ipsa" (in se stesso) atteso che, pur nella ricorrenza di diritti costituzionalmente garantiti - come nel caso di specie -, è onere del danneggiato allegare e provare, anche attraverso presunzione semplici, l'evento dannoso patito.

Indirizzo

Via Sepolcro Antico N. 19/1
Canosa Di
76012

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio legale Gallo pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio legale Gallo:

Condividi