Morra Studio Legale

Morra Studio Legale “La giustizia si difende con la legge, la libertà con il diritto.”

L’Agenzia delle Entrate tiene sotto controllo i movimenti sui conti correnti attraverso le informazioni fornite periodic...
02/04/2025

L’Agenzia delle Entrate tiene sotto controllo i movimenti sui conti correnti attraverso le informazioni fornite periodicamente dalle banche. Ogni accredito viene monitorato per verificare che sia in linea con i redditi dichiarati. Se ci sono discrepanze, il Fisco potrebbe chiedere chiarimenti.

Uno dei punti più delicati riguarda i bonifici ricevuti. Secondo la legge, ogni somma che entra sul conto viene presunta come reddito imponibile, a meno che il titolare del conto non riesca a dimostrare il contrario. In pratica, se non puoi fornire prove concrete sulla natura del denaro, potresti dover pagare tasse su quella somma, oltre a eventuali sanzioni e interessi.

Per evitare problemi, è fondamentale conservare documenti che dimostrino la vera origine dei soldi. Se, ad esempio, hai venduto un’auto o un altro bene, potrebbe essere utile l’atto di vendita. Se si tratta di un risarcimento, serve la quietanza dell’assicurazione. Se invece il bonifico proviene da un tuo stesso conto, l’estratto conto che mostra il trasferimento da un altro conto intestato a te sarà una prova sufficiente. Anche vincite, prestiti o donazioni devono essere documentati con scritture private o ricevute ufficiali.

Quando il denaro arriva da un familiare stretto, la situazione è più semplice. La legge riconosce che i trasferimenti tra genitori, figli, nonni e fratelli spesso avvengono per motivi di aiuto e sostegno reciproco, quindi non vengono automaticamente considerati reddito. Tuttavia, è sempre meglio poter dimostrare la provenienza della somma, per esempio con l’estratto conto che indica chiaramente il nome del donatore e una causale ben specificata (come “Regalo compleanno” o “Aiuto spese mediche”).

Un’altra buona abitudine è privilegiare i bonifici rispetto ai pagamenti in contanti, perché sono più facili da tracciare. Per importi elevati, può essere utile anche una scrittura privata in cui si specifica che il trasferimento è un prestito o una donazione.

E per quanto riguarda le tasse? I soldi ricevuti in regalo o per aiuto familiare non vanno dichiarati e non sono soggetti all’IRPEF. L’unica imposta che potrebbe entrare in gioco è quella sulle donazioni, ma solo per somme molto elevate. Per esempio, tra genitori e figli si può ricevere fino a un milione di euro senza dover pagare nulla. Se si supera questa soglia, si applica un’imposta del 4% sulla parte eccedente. Per fratelli e sorelle la franchigia scende a 100.000 euro, mentre per altri parenti o persone senza legami familiari non esistono esenzioni e si applicano aliquote più alte.

In sintesi, ricevere un bonifico da un parente non comporta problemi fiscali, ma è sempre bene conservare traccia della sua origine. Basta qualche accortezza – come indicare una causale chiara e tenere gli estratti conto – per evitare eventuali controlli e vivere con serenità.

🛑 Separazione: il diritto di visita dei nonni. Quando una coppia si separa, purtroppo, le tensioni non si limitano ai du...
13/03/2025

🛑 Separazione: il diritto di visita dei nonni.

Quando una coppia si separa, purtroppo, le tensioni non si limitano ai due coniugi.
Spesso, queste tensioni si estendono anche ai rapporti con gli altri membri della famiglia, in particolare i nonni. È un momento delicato, dove le emozioni sono forti e il rischio è che i bambini, i nipoti, si trovino in mezzo a una sorta di "guerra" tra adulti.
Immaginiamo una situazione: un genitore, magari ancora ferito dalla separazione, decide, consciamente o inconsciamente, di limitare o addirittura impedire i contatti tra i propri figli e i nonni. Questo può accadere per rancore, per paura che i nonni "prendano le parti" dell'altro genitore, o semplicemente per la difficoltà di gestire le nuove dinamiche familiari.
Ma cosa dice la legge in questi casi? La Cassazione, con l'ordinanza n. 3539 del 2025, ha chiarito un punto fondamentale: i nonni hanno il diritto di mantenere un rapporto significativo con i nipoti, anche dopo la separazione dei genitori. Questo diritto non è solo dei nonni, ma soprattutto dei bambini, che hanno bisogno di mantenere legami affettivi importanti per la loro crescita equilibrata.
Cosa significa questo in pratica? Significa che se un genitore ostacola ingiustificatamente questi incontri, l'altro genitore o addirittura i nonni stessi possono rivolgersi al tribunale. Il giudice valuterà la situazione, tenendo sempre presente l'interesse superiore del minore, e potrà stabilire delle modalità di incontro, magari con un calendario preciso, per garantire che il rapporto tra nonni e nipoti possa continuare.
È importante sottolineare che l'obiettivo non è creare ulteriori conflitti, ma proteggere un legame prezioso. I nonni rappresentano una figura importante nella vita dei bambini, portando affetto, esperienza e un senso di continuità. La legge, in questo caso, si fa garante di questo diritto, per il bene dei più piccoli.

L’agenzia entrate riscossione utilizza un indirizzo pec non rientrante nei registri ufficiali e lo stesso vale anche per...
24/08/2022

L’agenzia entrate riscossione utilizza un indirizzo pec non rientrante nei registri ufficiali e lo stesso vale anche per l’agenzia delle entrate, per quest’ultima però il vizio è circoscritto agli avvisi bonari. Queste notifiche sono nulle.

L’indirizzo Pec del notificante che non proviene dagli elenchi pubblici, deve considerarsi inesistente. La notifica è viziata e insanabile.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17346/19, ha affermato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio «indirizzo di posta elettronica certificata» non risultante da pubblichi elenchi, a norma dell’art. 3-bis, legge numero 53/94.

Peraltro, anche sul fronte delle notifiche tributarie, l‘articolo 16-ter del decreto legge 179/2012 recita testualmente: «Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto», ovvero «Ipa», «Reginde», «Inipec».

Gli atti tributari (compresi quelli esattoriali) devono provenire dall’indirizzo Pec inserito nei citati pubblici elenchi, al fine di assicurare la validità della stessa notifica;

In esecuzione del mandato ricevuto dalla maestra citata nei vari articoli di stampa, abbiamo provveduto a sporgere forma...
08/07/2022

In esecuzione del mandato ricevuto dalla maestra citata nei vari articoli di stampa, abbiamo provveduto a sporgere formale querela alla Procura della Repubblica di Trani, per diffamazione aggravata nei confronti del giornalista di LIBERO autore dell'articolo, del direttore responsabile del quotidiano ALESSANDRO SALLUSTI, e MATTEO RENZI per le dichiarazioni rilasciate sulla pagina Facebbook di Italia Viva.

OK ALLE TELECAMERE NEGLI ASILI E NELLE CASE DI CURA E' una delle previsioni del ddl di conversione del decreto sblocca c...
09/06/2019

OK ALLE TELECAMERE NEGLI ASILI E NELLE CASE DI CURA
E' una delle previsioni del ddl di conversione del decreto sblocca cantieri approvato al Senato e ora all'esame della Camera per il sì definitivo
► Le novità e il testo◄
Annamaria Villafrate

E' una delle previsioni del ddl di conversione del decreto sblocca cantieri approvato al Senato e ora all'esame della Camera per il sì definitivo. Le novità e il testo

04/06/2019

Con la pronuncia n. 27442 del 30 ottobre 2018 (rel. Rossetti), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha raggiunto un approdo di indubitabile rilievo sul controverso tema dei rapporti tra mora e usura.
Sebbene il principio di diritto enunciato (con cui sono stati dichiarati nulli gli interessi moratori convenzionali eccedenti il tasso soglia dettato dalla legislazione antiusura) non rappresenti una novità nella giurisprudenza della Corte (tra le quali, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 23192; Cass. civ., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2017, n. 8448; in tempi più risalenti, il più significativo precedente è Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 850 – in Banca, borsa, titoli di credito, 2013, II, 501 ss. con nota di A. DOLMETTA, Su usura e interessi di mora: questioni attuali – che ha richiamato Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29), risulta apprezzabile il rigore argomentativo con cui l’ordinanza sposa la tesi della compatibilità tra la mora e l’usura. A tal fine, la pronuncia si manifesta solerte nel respingere tutte le obiezioni mosse alla pretesa diversità strutturale tra interessi corrispettivi e moratori, oggetto piuttosto di un “aforisma scolastico” – come la Corte lo ha definito – “privo di fondamento storico e sistematico”.

INTERESSI MORATORI E USURA. CONSIDERAZIONI A MARGINE DI CASSAZIONE 30 OTTOBRE 2018, N. 27442 di Alessandro Purpura Con la pronuncia n. 27442 del 30 ottobre 2018 (rel. Rossetti), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha raggiunto un approdo di indubitabile rilievo sul controverso tema dei...

04/06/2019

Le notizie del Quotidiano del Diritto

2 giugno 1946: alla nascita della Repubblica Italiana parteciparono anche le donne
02/06/2019

2 giugno 1946: alla nascita della Repubblica Italiana parteciparono anche le donne

Avvocati Rando Gurrieri e DiMartino

Il dentista sbaglia: deve risarcire il danno alla salute e i compensi percepiti  1.Il casoUna paziente, a causa della ro...
03/02/2017

Il dentista sbaglia: deve risarcire il danno alla salute e i compensi percepiti

1.Il caso

Una paziente, a causa della rottura parziale di un dente, si reca da un odontoiatra, il quale la sottopone ad una terapia che non produce i risultati attesi, pur essendo di routine, ed anzi provoca un peggioramento delle sue condizioni di salute, consistente in una necrosi gengivale .

In tale situazione la signora agisce in giudizio nei confronti del professionista sanitario, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.

La causa viene decisa dal Tribunale di Monza a seguito di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale risultava effettivamente che la sintomatologia lamentata dalla paziente era in relazione causale con le cure praticate dal professionista, il quale aveva agito con imperizia ed imprudenza, provocando peraltro alla paziente un danno biologico temporaneo.

Conseguentemente il giudice, ritenendo condivisibili le risultanze della c.t.u. e accertata quindi una responsabilità professionale del dentista, lo condannava a risarcire alla paziente un importo complessivo risultante dalla somma di varie voci: risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea (danno biologico temporaneo), danno morale, danno patrimoniale relativo alle spese necessarie per il rifacimento delle cure, danno patrimoniale relativo alla restituzione dell’acconto percepito dal professionista.

Il dentista impugnava la sentenza del Tribunale di Monza per una serie di motivi, relativi soprattutto alla a suo avviso liquidazione del danno non patrimoniale, tra i quali quello che presenta però maggior interesse è quello avente ad oggetto la decisione, da parte del giudice di primo grado, di condannare il dentista a “restituire” alla paziente l’acconto percepito, in assenza, per giunta, di una domanda di risoluzione del contratto.

Così descritta la fattispecie che ha dato origine alla sentenza della Corte di Appello di Milano (del 9 febbraio 2015), e prima di illustrare la sua decisione sul punto, è il caso di riassumere sinteticamente quale sia l’orientamento prevalente della giurisprudenza in tema di restituzione del compenso percepito da parte del dentista (ma il ragionamento ben può estendersi a qualsiasi professionista sanitario e, anzi, a qualsiasi professionista intellettuale) nel caso in cui il paziente richieda il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di responsabilità professionale.

La questione centrale: responsabilità professionale e diritto del paziente ad ottenere la restituzione del compenso percepito dal sanitario.
L’orientamento assolutamente afferma, in estrema sintesi, che il compenso per una prestazione medica rivelatasi inutile, o addirittura dannosa, costituisce per il paziente una perdita patrimoniale che deve essere risarcita. Ciò in ossequio alla regola generale in tema di inadempimento contrattuale secondo la quale il contraente non inadempiente, il quale abbia effettuato il pagamento stabilito, ha diritto, in caso di risoluzione, alla restituzione del corrispettivo.

Questa impostazione è ben descritta da una sentenza del Tribunale di Roma del 30 aprile 2007 (giudice Rossetti), nella quale si precisa quali siano le conseguenze “restitutorie” gravanti sul professionista sanitario nel caso in cui sia accertata la sua responsabilità professionale in base ai criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale e sia, conseguentemente, accolta la domanda di risoluzione del contratto.

Ebbene, secondo questa sentenza, che sintetizza la posizione della giurisprudenza sul punto, a seguito della risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale, il medico è tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto in quanto, se l’onorario pagato fosse “irrepetibile” (cioè non assoggettabile a pretesa restitutoria) verrebbe alterato l’equilibrio tra le reciproche prestazioni, in quanto il paziente verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Ugualmente, chiarisce questa sentenza, nel caso in cui prima della risoluzione del contratto il paziente non abbia ancora pagato l’onorario professionale, potrebbe legittimamente rifiutare di pagarlo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., eccependo l’inadempimento da parte del professionista della sua prestazione (consistente, appunto, nella inutilità, se non dannosità, della prestazione in concreto effettuata).

Questa impostazione è assolutamente dominante presso la giurisprudenza più recente, se si fa eccezione, almeno a quanto risulta, di una sentenza del Tribunale di Roma del 30 giugno 2004, la quale aveva invece svolto un ragionamento diverso, che è interessante ricordare brevemente.

Secondo quest’ultima sentenza, infatti, nel caso di accertamento della risoluzione di un contratto tra paziente e dentista per inadempimento del secondo, anche con contestuale accertamento della sua responsabilità, il paziente non avrebbe diritto a pretendere la restituzione del compenso pagato (o degli acconti percepiti dal professionista), in quanto – volendo estremamente semplificare la complessa questione giuridica sottesa – gli obblighi di restituzioni conseguenti alla risoluzione di un contratto per inadempimento sarebbero interdipendenti, per cui ciascuna parte non sarebbe tenuta a restituire la prestazione ricevuta se non nella misura in cui anche l’altra parte sia in grado di fare altrettanto (fermo restando, ovviamente, il diritto al risarcimento del danno).

Si vorrebbe cioè sostenere che siccome il dentista non può più riottenere la prestazione che ha – seppur in maniera errata – eseguito, in quanto prestazione irripetibile in natura (somministrazione di terapia, impianto di protesi, etc.), neppure la sua controparte, ossia il paziente, potrebbe “ripetere” (chiedere indietro) il corrispettivo pagato.

Questa tesi, come accennato, è rimasta del tutto isolata, oltre che oggetto di molteplici ed argomentate critiche che non è in questa sede possibile analizzare.

Deve però essere precisato che solitamente, nei casi in cui il paziente richiede al dentista, oltre al danno non patrimoniale eventualmente subito a causa della prestazione errata, anche la restituzione del compenso (e/o dell’acconto) pagato, egli formula anche una domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale.

La particolarità della fattispecie decisa dalla Corte di Appello di Milano risiede quindi nella circostanza che la paziente, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto semplicemente il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla responsabilità professionale del dentista, senza svolgere una domanda di accertamento della risoluzione del contratto.

Come evidenziato nel paragrafo 1, il giudice di primo grado ha comunque condannato il professionista a risarcire al paziente anche la “parte” di risarcimento del danno rappresentata dal “danno emergente” consistente nell’acconto già pagato.

A fronte di tale decisione, il dentista ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza, in particolare sotto questo profilo in quanto, a suo dire, il pagamento dell’acconto percepito al paziente rappresenterebbe appunto una “restituzione” nel senso sopra detto, ammissibile solo nel caso di formulazione di domanda di risoluzione del contratto, e peraltro nel caso di specie comunque non accoglibile alla luce della sentenza del Tribunale di Roma del 2004 poco sopra citata.

La soluzione della Corte d’appello milanese.
La Corte d’Appello di Milano si mostra però di diverso avviso rispetto al dentista appellante ed afferma che il compenso percepito, come pure gli acconti eventualmente ottenuti, rientrano tra i danni prodotti dalla prestazione dannosa, e ciò – e qui si colloca la parte più interessante della sentenza – a prescindere dal fatto che sia stata formulata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

In che modo la Corte motiva la sua decisione?

Essa ritiene che nel caso di contratto d’opera professionale i danni conseguenti alla prestazione dannosa comprendono anche gli esborsi per acconti e corrispettivi richiesti dal professionista e anticipati dal paziente e il risarcimento dovuto si estende anche alla restituzione al cliente di tali somme, in quanto il loro pagamento diviene privo di causa in ragione della difformità di esecuzione dell’opera professionale rispetto alle regole della materia e in considerazione dell’inutilità dell’opera (anzi, della sua contrarietà all’interesse del cliente/paziente).

Per giunta, secondo la Corte d’Appello, nel caso in cui non venisse disposta la restituzione dei pagamenti, al termine dell’opera negligente o viziata da insufficiente perizia, risulterebbero definitivamente riversati nella sfera patrimoniale del cliente gli effetti negativi e pregiudizievoli della cattiva prestazione dell’opera.

Un tale esito, afferma in maniera assolutamente corretta la Corte, non è accettabile, in quanto se la prestazione professionale è da giudicare come totalmente inadempiuta ed improduttiva di conseguenze come nel caso in questione, nessun compenso può essere dovuto al professionista ed anzi, essendo a quel punto venuta meno la causa (quale funzione economico individuale) del contratto d’opera professionale, il già avvenuto pagamento del compenso rappresenta una componente di danno per il cliente ed in quanto tale deve essere risarcita mediante la restituzione cosiddetta per equivalente (vale a dire nella misura dell’importo corrisposto).

Come accennato all’inizio di queste considerazioni, il profilo che appare di maggior interesse nella sentenza della corte milanese consiste proprio nell’aver svincolato il diritto del paziente alla restituzione dei compensi già pagati – in caso di accertata inutile ed anzi dannosa esecuzione della prestazione – dalla proposizione di una specifica domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e nell’aver ritenuto i pagamenti effettuati quale componente del danno complessivamente subito dal paziente (comprendente anche le spese per il rifacimento delle cure e, se del caso, il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale), come tali ricompresi nella domanda generica di condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, formulata in giudizio.

Avv. Leonardo Bugiolacchi

30/01/2017

Digital creator

05/01/2017

Nota di commento al decreto del Tribunale di Padova del 2.12.2016

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