Avv. Gioacchino Sanfilippo

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23/04/2021





Cass. IV Sez., 29 marzo 2021, n. 11734

LA MASSIMA

“La somministrazione di sostanza stupefacente ad un soggetto inconsapevole o non consenziente non è riconducibile nell'alveo di cui art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ma nella fattispecie di cui all'art. 613 c.p. che punisce la condotta di colui il quale, mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, pone una persona, senza il suo consenso, in stato d'incapacità d'intendere e di volere e che risulta assorbita, ex art. 84 c.p., nel reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., aggravate ex artt. 585 e 577 c.p. dall’uso di sostanza venefica.”

IL CASO

La Corte di appello territorialmente competente ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 582, 585, 577, primo comma, n. 2, c.p., per aver cagionato una malattia guaribile in 4 giorni alla persona offesa, già affetta da altre patologie, somministrandogli sostanza stupefacente di tipo metadone, aggiunta al caffè, con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di sostanze venefiche ed ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309, per aver somministrato alla suddetta persona offesa, senza l'autorizzazione prevista dalla legge, sostanza stupefacente.
Avverso tale statuizione veniva proposto ricorso per cassazione, a mezzo del quale, venivano dedotti, tra gli altri, i seguenti motivi: carenza di prove fondanti la condanna penale e violazione del principio dell'al di là del ragionevole dubbio; violazione dell'art. 131 bis c.p.; violazione dell'art. 163 c.p., essendo del tutto ingiustificata, a parere della difesa, la mancata concessione della sospensione condizionale; violazione dell'art. 175 c.p., per mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; violazione dell'art. 62 bis c.p., non potendo fondarsi il diniego delle generiche sui precedenti penali non particolarmente gravi; 'eccessività della pena; inosservanza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, reato non configurabile, stante il difetto di consenso della persona offesa e l'assorbimento della condotta nell'aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 2 c.p..; non corretta applicazione dell'art. 577, primo comma, n. 2 c.p., non potendo considerarsi il metadone sostanza venefica, trattandosi di un composto farmacologicamente attivo.

LA QUESTIONE
La problematica sottesa alla statuizione in esame che investe la Corte, attiene all’ascrivibilità della condotta di somministrazione di sostanza stupefacente ad un soggetto inconsapevole o non consenziente nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 o al suo assorbimento nella contestata aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 2 c.p., nonché la corretta riconducibilità dello stupefacente impiegato, il metadone, nell’ambito delle sostanze venefiche.

LA SOLUZIONE

La Suprema Corte, dichiarando infondati la maggior parte dei motivi proposti, quanto alla censura avente ad oggetto la configurabilità dell'aggravante dell'uso del mezzo di sostanze venefiche, di cui all'art. 577, primo comma, n. 2, c.p., ha ritenuto del tutto congrua ed aderente al dato letterale ed al significato delle parole, l'impostazione dei giudici di merito, atteso che le sostanze venefiche sono tutte quelle che hanno effetti tossici sull'organismo umano o animale ed il metadone contiene principi che possono causare disturbi all'organismo.
Ha, altresì, osservato che l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sanziona una pluralità di condotte tra loro alternative, più precisamente coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti, importare, esportare, acquistare, ricevere a qualunque titolo o, comunque, illecitamente detenere, tutte strumentali alla circolazione ed al traffico delle sostanze stupefacenti, tra cui non risulta espressamente elencata la somministrazione di droga ad una persona non consenziente o addirittura inconsapevole.
Tale comportamento non può ritenersi coincidente, come sembra affermato nella sentenza impugnata, con l'offerta, che presuppone la manifestazione palese del prodotto al destinatario, o con la consegna, che richiede il coinvolgimento dell'accipiens nella ricezione del bene.
La somministrazione di sostanza stupefacente ad un soggetto inconsapevole o non consenziente non è, dunque, riconducibile all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non potendo la sanzione penale essere estesa, in virtù del principio di legalità e, quindi di tassatività, espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost. e 1 c.p., al di là delle condotte specificamente indicate nella disposizione penale o, comunque, con esse non coincidenti o ad esse non pienamente sovrapponibili.
Ad ulteriore conferma della mancata riconducibilità della condotta in esame all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deve, inoltre, rilevarsi che è sanzionata da altra disposizione penale, cioè, dall'art. 613 c.p.. la condotta di colui che, mediante somministrazione di sostanze stupefacenti, pone una persona, senza il suo consenso, in stato d'incapacità d'intendere e di volere.
Nel caso di specie, la sostanza stupefacente è stata correttamente ricompresa nel più ampio genus delle sostanze venefiche, tossiche per l'organismo, sicché la sua somministrazione, integrando la modalità con cui si è procurata una lesione alla vittima, risulta configurata, per espressa previsione normativa, in virtù del combinato disposto degli artt. 585 e 577 c.p., come aggravante del reato di cui all'art. 582 c.p., in cui è assorbita ai sensi dell'art. 84 c.p.
In ragione del superiore assunto, nel dichiarare l’irrevocabile affermazione di responsabilità penale dell'imputato, è stato disposto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello territorialmente competente per la determinazione della pena relativamente al reato di cui agli artt. 582, 585, 577, primo comma, n. 2, c.p. che era stata quantificata, ai sensi dell'art. 81 c.p., come mero aumento rispetto alla pena applicata per la violazione più grave.
Segnalazione a cura di Marilena Sanfilippo

Una mia segnalazione
03/04/2021

Una mia segnalazione





Cass., II Sez., 5 marzo 2021, n. 9102

LA MASSIMA
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, poiché, la fattispecie prevista dall'art. 648 bis c.p. è rivolta a sanzionare non solo le condotte finalizzate alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni, attraverso l’attività di modifica e trasformazione dei beni di provenienza illecita, ma anche le condotte di trasferimento degli stessi, sia antecedenti che successive ad eventuali attività di trasformazione, essendo tali condotte funzionali a favorire la circolazione di beni di provenienza illecita.
IL CASO
I giudici d’appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado previa riqualificazione dei fatti di cui all’art. 648 ter c.p., per due degli imputati, nella violazione di cui all’art. 648 bis c.p. ritenevano dimostrate, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, le condotte di ricettazione e di riciclaggio tenute dagli imputati i quali, in una o più occasioni, avevano fornito oggetti preziosi nella loro disponibilità di provenienza illecita ad un gruppo facente capo ad un soggetto coimputato ed ad altri soggetti che, acquisiti gli oggetti preziosi in questione, ne impedivano l’identificazione sia fondendoli in modo da ottenere delle verghe d' oro sia fornendo a tali verghe una patente di autenticità, creando della documentazione fittizia attestante una loro provenienza da società ungheresi o croate,
Contro detta sentenza propongono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorsi per Cassazione tutti gli imputati deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 c.p. e 192 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del reato presupposto; violazione della regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all' art. 533 c.p.p.; violazione di legge ex art. 125 c.p.p. e 111 comma 6 Cost. nonché vizio di motivazione per mancanza ed apoditticità della motivazione e mancato rispetto dei canoni della c.d. motivazione per relationem; vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio; violazione ed erronea applicazione dell’art. 521 c.p.p. in relazione all' art. 6 §§ 1. e 3. della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nonché dell’art. 111 Cost.; violazione degli artt. 110, 648 bis c.p. e degli artt. 7, 14 e 20 del D. Lgs. 231/2007.; violazione ed erronea applicazione dell’art. 43 c.p.; violazione di legge per omessa pronunzia in ordine alla possibilità di qualificare la condotta in questione ai sensi dell’art. 648 ter.l. c.p.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità della confisca per equivalente applicata all' imputato ed alla disposta confisca anche della società amministrata dal medesimo;
LA QUESTIONE
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, fra le altre questioni, in ragione del tenore delle deduzioni difensive, sugli elementi di differenziazione tra i delitti di cui all’art. 648 c.p. e 648 bis c.p in relazione alla condotta consistente nel provvedere non a reimpiegare i metalli preziosi di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie ma direttamente a commercializzarli grazie ad una accertata attività dissimulatoria costituita dalla loro trasformazione e relativa copertura documentale per costruire un'origine lecita.
LA SOLUZIONE
Secondo la Corte deve ritenersi che l'elemento differenziale tra le due ipotesi delittuose di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., a seguito dell'intervento modificativo posto in essere dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4, consiste, oltre che nell'elemento soggettivo (che assume la configurazione del dolo specifico nella ricettazione consistendo nella specifica finalità di profitto, e del dolo generico nel riciclaggio), nella condotta incriminata, consistente, nel reato di riciclaggio, oltre che nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche nella interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità, attività, quest'ultima, che rappresenta un quid pluris rispetto all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento, che caratterizzano, invece, l'elemento materiale del reato di ricettazione.
La Corte ha, quindi, dato seguito all' orientamento, già in precedenza formatosi sul punto, che rende centrale nella differenziazione tra i due reati l’elemento materiale, che nel delitto di riciclaggio si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, superando la precedente distinzione operata in base ai delitti presupposti.
Pertanto, allorquando l'acquisto o la ricezione sono accompagnati dal compimento di operazioni o attività atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità, non è configurabile il mero reato di ricettazione, ma si è in presenza del più grave reato di cui all'art. 648 bis c.p.
Chiarendo, infine, che fattispecie prevista dall'art. 648 bis c.p. è rivolta a sanzionare non solo le condotte finalizzate alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni, attraverso la attività di modifica e trasformazione dei beni di provenienza illecita, ma anche le condotte di trasferimento degli stessi, sia antecedenti che successive ad eventuali attività di trasformazione, essendo tali condotte funzionali a favorire la circolazione di beni di provenienza illecita
Segnalazione a cura di Gioacchino Sanfilippo

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20/11/2020

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Cass. VI Sez. 30 ottobre 2020, n. 30222
LA MASSIMA
“L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis, comma 1 c.p. abbisogna, prima ancora della verifica in capo agli agenti del coefficiente psicologico, della individuazione, sul piano materiale, di criteri che consentano di ravvisare il rapporto di connessione, qualificabile come rapporto di agevolazione, tra la struttura associativa mafiosa e l'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, attraverso indici di collegamento che conducano alla qualificazione del rapporto come creazione di un sistema di vantaggio per l'operatività dell'associazione mafiosa”.

IL CASO
In primo grado di giudizio, sulla scorta delle risultanze istruttorie veniva accertata l’esistenza di due gruppi associativi: uno dedito all'acquisto e cessione di stupefacenti, operante in un territorio circoscritto e l'altro operante anche in differente territorio ed affiliato ad un clan camorristico.
La Corte d’Appello, contrariamente al giudice di primo grado, che ne aveva escluso la ricorrenza, ha ritenuto sussistente sia l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 74, comma 4 d.P.R. 309/1990, sia l’aggravante di cui all'art. 416 bis 1, c.p., nel duplice connotato dell'impiego del metodo mafioso e dell'agevolazione del clan camorristico.
Le difese hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, violazione di legge per insussistenza delle aggravanti predette.
LA QUESTIONE
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis c. 1 c.p., nonché sull’aggravante armata ex art. 74, c. 4 d.P.R. 309/1990, pur ribadendo l’importanza di trovarsi di fronte alla c.d. “doppia conforme”, ipotesi in cui la struttura motivazionale della sentenza impugnata si salda a quella di primo grado, ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione, dovendo la Corte di merito verificare la ricorrenza del contributo del soggetto, in forza di un consapevole apporto, alla vita ed operatività dell'associazione sulla base di elementi sintomatici della sussistenza e permanenza del vincolo associativo.
Evidenziando la necessità di provare, non solo un generico aiuto prestato per le attività di spaccio ma, ai fini della configurabilità del reato associativo, la sussistenza di un accordo criminoso che contempli la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma del sodalizio.
In ordine all’aggravante armata, la Suprema Corte ha ritenuto che gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata non possiedano il carattere di univocità e concludenza necessario per ritenere provata la consapevolezza di taluno dei sodali circa la disponibilità di armi in capo all’associazione.
LA SOLUZIONE
In relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis c. 1 c.p., l’accertamento dell’elemento soggettivo del delitto dei sodali aderenti al gruppo associativo dedito al narcotraffico, nelle forme del dolo intenzionale, deve essere preceduto dall’accertamento dell’elemento oggettivo da cui deve evincersi la capacità di agevolare, almeno potenzialmente, l'associazione criminale mafiosa alla quale il gruppo dedito allo spaccio sia collegato e che non si esaurisca nella mera fornitura dello stupefacente, bensì in un effettivo collegamento che conduca alla qualificazione del rapporto come creazione di un sistema di vantaggio per l'operatività dell'associazione mafiosa.
Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, tale aggravante può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede ex art. 59 c.p., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell’associazione.
Segnalazione a cura di Marilena Sanfilippo

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Chi sono

Nato nel 1990. Avvocato del foro di Agrigento. Attualmente frequento il Quinto Corso della Scuola Nazionale dell’Unione delle Camere Penali. Laurea all’Università degli Studi di Palermo con tesi in diritto penale dal titolo “il reato di scambio elettorale politico mafioso”, relatore il Prof. G. Fiandaca.