17/04/2021
Favoreggiamento dell'immigrazione quando si compiono atti diretti a procurare l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia in violazione della disciplina di settore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Presidente CASA Filippo
Relatore LIUNI Teresa
ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 13037 dep. il 7 aprile 2021
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 1/2/2018 la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza del 21/1/2014 del GUP del Tribunale di Verona che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato C.E. e M.S.K. detto K., odierni ricorrenti, ed i coimputati F., Ma. e Z.D.B.R., per avere intessuto, a fine di lucro, un sistema diretto a procurare l'ingresso in Italia di vari lavoratori stranieri, non aventi titolo di residenza permanente nello Stato. In particolare, le imputazioni direttamente riguardanti gli odierni ricorrenti sono quelle sub p) per M. e sub j) per la C., per i delitti di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a) e d), commi 3 bis, 3 ter lett. b) e successive modifiche, accertati in (OMISSIS).
La Corte territoriale ha assolto i coimputati per insussistenza del fatto, confermando la sentenza di condanna di primo grado soltanto per C.E. e M.S.K., nonchè le pene rispettivamente loro inflitte di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 100.000 di multa per la C., e di anni 3 di reclusione ed Euro 22.000 di multa per il M., concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione ex art. 442 c.p.p..
1.1. C.E. è stata dunque riconosciuta responsabile di favoreggiamento dell'immigrazione illegale per avere compiuto atti diretti a procurare l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia in violazione della disciplina di settore, avviando tramite l'IP di altro imputato ( Ca.Es.Ju.Ca.) pratiche di assunzione di cinque lavoratori stranieri non presenti sul territorio nazionale, dichiarando falsamente - in qualità di apparente datore di lavoro - di volere costituire un rapporto di lavoro dipendente.
1.2. M.S.K. è stato ritenuto responsabile del medesimo reato - con il ruolo di procacciatore ed intermediario - per avere integrato atti diretti a procurare l'ingresso e la permanenza in Italia di almeno due lavoratori non precisati, tuttavia individuabili tra quelli favoriti tramite le domande trasmesse per via telematica da Ca.Es.Ju.Ca..
Si specifica quindi che per tale imputato non risulta integrata l'aggravante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 bis, non essendovi luogo all'ingresso illegale di almeno cinque persone.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, i difensori degli imputati, avv. Ennio Buffoli per C.E., e avv. Mauro Ferrari per M.S.K.. 2.1. Ricorso dell'imputata C.E..
2.1.1. Con il primo motivo - dedotto in termini di violazione di legge si è censurata la conferma della qualificazione giuridica del fatto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, anzichè inquadrarlo nella fattispecie di cui al comma 1 della citata disposizione. Invero, i lavoratori stranieri elencati nell'imputazione non avevano mai fatto ingresso nel territorio dello Stato, mentre la fattispecie del comma 3 - ritenuta integrata - richiede che l'illecita condotta agevolatrice abbia effettivamente consentito l'ingresso in Italia del cittadino straniero in base ad una falsa rappresentazione della realtà.
2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta carenza di motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio, per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, censurandosi che esse siano state calcolate sulla pena prevista dell'art. 12, comma 3, anzichè su quella edittale del comma 1 della citata disposizione.
2.2. Ricorso dell'imputato M.S.K. detto K..
Si sono sviluppati sei motivi di impugnazione, che sono stati richiamati da ultimo nella memoria trasmessa digitalmente in data 15/1/2021.
2.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, in merito all'affermazione di penale responsabilità senza verifica della coincidenza della condotta del M. con quella tipica disegnata dalla norma incriminatrice. Tale doglianza valorizza la modifica attuata con la L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha ristretto l'ambito di rilevanza penale della condotta del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, agli atti idonei diretti a "procurare" anzichè a "favorire" l'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Il M. non ha integrato alcun atto dotato di simile valenza efficiente e dunque la sua condotta non rientra nella tipicità normativa.
2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in ordine al ritenuto concorso nel reato ad opera dell'imputato, senza verificare la sussistenza dell'elemento psicologico.
2.2.3. Il terzo motivo censura ulteriore e connessa violazione di legge per non avere la Corte di appello applicato l'attenuante ex art. 114 c.p..
2.2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria laddove ha argomentato la sussistenza dell'aggravante del fine di lucro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 ter, lett. b).
2.2.5. Il quinto motivo denuncia radicale mancanza della motivazione dovendosi considerare apparente quella graficamente presente - in ordine al contenuto delle intercettazioni riguardanti il M.. Sostiene il ricorrente che in vari punti essenziali l'interpretazione fornita dagli investigatori tradisce l'effettivo significato delle frasi, ciò ricavandosi anche alla luce dell'interrogatorio dell'imputato, reso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p..
2.2.6. Con l'ultimo motivo di impugnazione si deduce ulteriore carenza motivazionale, laddove non giustifica il ritenuto concorso con Ca.Ju.Ca., oltre che con la di lui sorella El.Ja., non emergendo da nessun atto di indagine un collegamento funzionale con tale soggetto.
In termini sintetici, l'impostazione difensiva del M. è nel senso di prendere atto dell'esistenza di un'organizzazione attiva nel territorio di (OMISSIS), dedita a procurare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti, all'uopo strumentalizzando il decreto flussi del 2011 e facendo figurare false richieste di assunzione di manodopera straniera, con la collaborazione di altri soggetti, intermediari e datori di lavoro compiacenti, sistema escogitato dai fratelli Ca.Es., Ju.Ca. e El.Ja., quest'ultima addetta in posizione apicale al settore lavoratori stranieri nell'ambito della CGIL di Verona, ma si deduce che a tale sistema il ricorrente sia stato del tutto estraneo.
Le uniche condotte a lui attribuibili sono indicate nell'essersi rivolto alla donna, da lui già conosciuta anche perchè frequentatrice del suo ristorante, per chiederle se fosse possibile far giungere legalmente in Italia due suoi connazionali, precisamente: il cognato N.I. ed il fratello di un suo collaboratore S.I.. Avendo ricevuto dalla Ca.Es. risposta positiva, si era attivato a procurarle fotocopia dei passaporti dei diretti interessati e due marche da bollo necessarie per formalizzare le richieste. Il ricorrente si era poi disinteressato dell'esito delle pratiche, finchè aveva constatato che le richieste di ingresso dei suoi connazionali erano state respinte, anche perchè trasmesse dalla Ca. con grave ritardo sui tempi prescritti.
Quanto alle elencate violazioni di legge (esclusa quella illustrata nel primo motivo, di cui già si parlato), è stato contestato il riconoscimento del concorso nel reato commesso dai fratelli Ca.Es. (giudicati separatamente, con rito ordinario), per la mancata verifica del necessario elemento soggettivo della consapevolezza del M. dell'apparato truffaldino da essi allestito.
Subordinatamente ci si duole che non sia stato riconosciuto il concorso di minima importanza previsto dall'art. 114 c.p., come peraltro aveva riconosciuto il primo giudice, a pag. 19 della sentenza, laddove aveva considerato "l'apporto non rilevante del medesimo nell'economia delittuosa, apparendo piuttosto vincolato alle decisioni della coppia Ca.El. - G.A.": tuttavia, a tale constatazione, non era seguita l'applicazione dell'invocata attenuante.
Quanto ai rilevati vizi argomentativi, si deduce principalmente la ricorrenza di un grave travisamento della prova, in merito al dolo specifico del fine di profitto, il cui riconoscimento sarebbe stato erroneamente affermato in entrambi i gradi di merito in base ad una erronea percezione del risultato di alcuni atti di indagine, precisamente degli interrogatori resi alla Polizia francese da due cittadini pakistani, uno dei quali - M.H. - aveva dichiarato di avere corrisposto la somma di Euro 1000 a tale Ch.Di., pakistano residente a (OMISSIS), erroneamente individuato dai giudici nell'odierno ricorrente.
Si contesta anche, sotto il medesimo profilo, l'interpretazione del termine "benzina" utilizzato in una intercettazione telefonica tra Ca.El. e G.A. (progr. 3293 del 28/1/2011: "se ti dà la benzina, bene"), il cui significato è stato collegato a somme di denaro. Rileva la difesa che tale telefonata era intercorsa tra persone terze rispetto al M., ed infatti - richiesto di spiegare il termine "benzina" - costui non aveva saputo rispondere. Da ciò, contesta il ricorrente, non avrebbe dovuto trarsi la conclusione della consapevolezza dell'imputato della illiceità della propria condotta, nè se ne poteva desumere la prova del profitto che il M. avrebbe tratto dal suo interessamento per i due connazionali, anche perchè l'interpretazione dei giudici della telefonata sarebbe diametralmente opposta a quella reale, secondo cui piuttosto era il M. a dover consegnare la "benzina" alla Ca..
Con l'ultimo profilo di vizio motivazionale si denuncia che non sia stato in alcun modo motivato il ritenuto concorso del ricorrente con Ca.Es.Ju.Ca., mancando ogni prova agli atti che i due si conoscessero e fossero mai venuti a contatto: si tratterebbe di una sorta di anomalo concorso in estensione privo di giustificazione nel corpo della motivazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso dell'imputata C.E. è manifestamente infondato, oltre a basarsi su motivi già avanzati nell'atto di gravame ed adeguatamente confutati dalla Corte territoriale, con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta.
1.1. Il primo motivo censura la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'ipotesi aggravata, anzichè a termini del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, ritenendo che il discrimine tra le due fattispecie consista nel fatto che l'illecita condotta agevolatrice abbia effettivamente consentito l'ingresso in Italia del cittadino straniero in base ad una falsa rappresentazione della realtà, mentre nel caso di specie alla disponibilità della C. all'apparente assunzione di lavoratori stranieri non era seguito alcun atto concreto in tal senso.
Come hanno già illustrato i giudici di merito, per integrare il contestato reato non è necessario l'effettivo ingresso in Italia degli stranieri, essendo sufficiente che vi siano stati atti diretti a procurarlo, che per la ricorrente sono risultati provati. Infatti, dal compendio delle intercettazioni era emerso che la C. si era accordata con la Ca. per l'assunzione fittizia di almeno cinque lavoratori stranieri, ed eventualmente di altri quattro, peraltro essendo consapevole delle potenziali conseguenze negative del suo operato; oltre a ciò, si era pure dichiarata disponibile a reperire altri imprenditori per il medesimo intento, previa corresponsione di un compenso per la mediazione.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim e altri, Rv. 271127). Deve concludersi che l'impugnata sentenza ha correttamente applicato il principio giuridico. alla fattispecie concreta, non ricorrendo alcun erroneo inquadramento.
1.2. Anche per il secondo motivo di ricorso, concernente il calcolo delle circostanze attenuanti generiche, non si ravvisa alcun vizio di legittimità, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 40982 del 21/6/2018, Rv. 273937, che - nell'affermare che le fattispecie previste nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo, e non autonome fattispecie di reato - al paragrafo 11 ha illustrato i correttivi all'operatività del bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti previsti dell'art. 12 cit., comma 3 quater D.Lgs., che escludono il bilanciamento in equivalenza o prevalenza delle attenuanti ed impongono di calcolarle sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
2. Il ricorso proposto dall'imputato M.S.K. detto K. deve essere invece accolto parzialmente nei termini che si vanno a specificare.
2.1. Va premesso che - quanto al primo motivo di impugnazione, che tocca il tema della corrispondenza della condotta del K. alla tipicità normativa del reato in questione, come novellato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, ancor prima che dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 - la sostituzione del verbo "favorire" con quello "procurare" l'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato non implica alcuna diversa valutazione in termini di piena rilevanza penale della condotta nella specie integrata dall'imputato: egli infatti si è attivamente adoperato rivolgendosi alla conoscente Ca.El. per procurare l'ingresso in Italia di due suoi connazionali, senza alcun interesse alla loro sistemazione lavorativa, nonchè alle condizioni di alloggio e di vita dei suoi raccomandati (indice di consapevolezza che i connazionali non sarebbero arrivati in Italia già contando su una concreta prospettiva di impiego).
Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo affermato che in tema di disciplina dell'immigrazione, così come modificata dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, integrano il delitto di cui del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, gli "atti diretti a procurare l'ingresso" illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche quelle attività che, finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano riuscite a realizzarlo (Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Scarano, Rv. 259922); il delitto si perfeziona per il sol fatto che l'agente ponga in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915). E tale è stata nella specie la condotta del K., il quale si era adoperato a consegnare alla Ca. le copie dei passaporti del cognato N.I. e di S.I., fratello di un suo collaboratore, nonchè le marche da bollo onde attivare la procedura amministrativa di autorizzazione all'ingresso nello Stato delle indicate persone. Le proteste dell'imputato, che aveva rivendicato di essere ricorso alla Ca. - da lui già conosciuta - soltanto per aiutare i predetti connazionali nei limiti del lecito, non elidono la sua responsabilità, dovendosi considerare pregnante (e non neutra, come si propugna nella memoria da ultimo inviata) l'osservazione dei giudici di merito per cui dalle telefonate intercettate il K. non si era affatto interessato della reale consistenza della proposta lavorativa e delle condizioni generali che in Italia avrebbero trovato i suoi raccomandati.
Si deve ritenere pertanto perfezionato il delitto di cui al D.Lgs. n. 298 del 1986, art. 12, quanto meno nella forma basica prevista dal comma 1.
2.2. Con due motivi, da esaminare congiuntamente, si avanzano censure in ordine al contestato concorso consapevole del K., che in particolare non avrebbe avuto alcun rapporto diretto con Ca.Ju.Ca..
Con ulteriore motivo si rivendica il concorso di minima importanza ex art. 114 c.p., che sembrava essere stato riconosciuto dal primo giudice.
Quanto al primo profilo, non vi è possibilità di negare il concorso del K., in base al rilievo, già sottolineato, di come costui - evidentemente consapevole della natura simulatoria del meccanismo operativo - si fosse ben guardato dal chiedere alla Ca. ragguagli su chi fossero i datori di lavoro interessati alle assunzioni e come si sarebbero modulati gli instaurandi rapporti lavorativi, in modo da poter informare i connazionali che a lui si erano rivolti.
Lo stesso K. ha rivendicato di avere conosciuto già in precedenza la Ca., sicchè non casualmente si era rivolto a lei per curare le pratiche di ingresso in Italia dei suoi amici. Il fatto che invece non risultino contatti diretti con Ca.Ju.Ca. non è un elemento decisivo al fine di non ritenere integrata la fattispecie concorsuale, all'evidenza sussistente quanto al concorso con Ca.El.. Ciò però rileva al fine di ritenere o meno integrata la contestata aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), cit. Decreto, riportata nell'imputazione di reato, profilo che dovrà essere approfondito in sede di rinvio, dal momento che l'imputazione sub P) indica soltanto il concorso del ricorrente con i fratelli Ca.Es., sicchè l'eventuale eliminazione del concorso con uno di essi avrebbe l'automatico effetto di disinnescare l'indicata aggravante.
Al riguardo, l'esegesi in tema afferma che ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820).
Quanto alla connotazione di minima importanza del concorso, essa era stata rilevata dal primo giudice con riguardo alla subordinazione del K. alle decisioni della coppia Ca.El. - G.A., ma non potrebbe certamente affermarsi la secondarietà del ruolo assunto dall'imputato nella vicenda che lo vede protagonista nell'adoperarsi per l'introduzione in Italia dei suoi amici, vicenda che non si sarebbe nemmeno verificata senza l'iniziativa del ricorrente.
2.3. Con altri motivi di ricorso si deduce vizio della motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria laddove ha argomentato la sussistenza dell'aggravante del fine di lucro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 ter, lett. b), nonchè carente quella relativa al contenuto delle intercettazioni riguardanti il M., con particolare riguardo al rilievo della estraneità dell'imputato alla intercettazione telefonica in cui Ca.El. e G.A. usano il termine "benzina" con riferimento a somme di denaro.
Detto snodo è effettivamente problematico, in quanto è principio acquisito che qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse (Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, Attanasio e altri, Rv. 258523). In verità, non risulta che tale scrupolosa opera di approfondimento sia stata effettuata dai giudici di merito, specialmente alla luce della incapacità del K. di spiegare il termine "benzina" adoperato dai due interlocutori, circostanza quest'ultima che è stata asseverata nell'impugnata sentenza e che rende dubbia la ricorrenza dell'aggravante del fine di lucro, dal momento che in detta intercettazione - come descritta a pag. 13 della sentenza di primo grado - la Ca. aveva posto quale condizione per l'operazione richiesta dal K. la consegna immediata della "benzina" da parte del pakistano. Sembrerebbe, dunque, che il fine di lucro fosse riferibile esclusivamente alla Ca. e dovesse ricavarsi proprio dal K..
2.4. Il punto merita dunque il necessario approfondimento, allo stato rilevandosi un ragionevole dubbio sull'effettiva ricorrenza del fine di lucro, circostanza che secondo la concorde esegesi di legittimità è strettamente ancorata alla persona dell'imputato: "in tema di reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3-ter, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, con la conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità" (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613-02). Va altresì ribadito che per "profitto" deve intendersi soltanto l'utilità in senso economico patrimoniale, e per "profitto indiretto" quello solo mediatamente connesso all'ingresso "contra ius" dello straniero favorito ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613-01: in applicazione di tale principio la Corte ha, da un lato, ritenuto immune da censure il riconoscimento della circostanza aggravante in questione in capo al consulente delle aziende gestite dai coimputati cinesi, il quale aveva percepito un corrispettivo per la sua opera di apprestamento di falsa documentazione atta a far apparire come esistenti i requisiti reddituali richiesti per il rilascio di titoli di ingresso a cittadini cinesi, provenienti dall'estero, e, dall'altro lato, escluso la configurabilità della medesima circostanza in capo a un coimputato che aveva agito per fini non patrimoniali, volendo ricongiungersi con i suoi stretti familiari).
3. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia onde riesaminare la ricorrenza delle contestate aggravanti, anche alla luce dei rilievi difensivi che adombrano un travisamento della prova da parte di entrambi i giudici di merito circa l'identità del soggetto che aveva incamerato la somma di mille Euro per garantire l'ingresso in Italia ai due cittadini pakistani M.H. e S.I.; come da questi ultimi rivelato agli investigatori francesi. Nel resto, il ricorso di M.S.K. detto K. deve essere rigettato.
4. Invece, il ricorso di C.E. deve essere dichiarato inammissibile, con' condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.S.K. detto K. limitatamente alle contestate aggravanti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di C.E. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021