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Riconosciuta al docente la  completa equiparazione del servizio precario con quello di ruolo.Il Tribunale di Catania ha ...
19/11/2019

Riconosciuta al docente la completa equiparazione del servizio precario con quello di ruolo.

Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso proposto da una docente di scuola pubblica la quale ha ottenuto la completa equiparazione del servizio precario dal 2001 al 2012 con quello di ruolo.
Le sono stati riconosciuti quindi i servizi ai fini dei punteggi in tutte le graduatorie, la progressione stipendiale a pieno titolo e il pagamento dei mesi estivi di luglio e agosto.
La sentenza, invero, ha riconosciuto pure la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno pari a 7 mensilità lorde, ma su questi due punti la sentenza è stata modificata dalla Corte d'Appello che ha tuttavia confermato la legittimità della equiparazione.

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ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS DECRETO 151/2011Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda di una docente dell...
13/11/2019

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS DECRETO 151/2011
Il Tribunale di Catania ha accolto la domanda di una docente della scuola dell'infanzia madre di un bambino di età inferiore ai tre anni che ha chiesto di essere assegnata per tre anni nella stessa provincia dove l'altro genitore svolge la propria attività lavorativa e risiede la famiglia.
Il MIUR ha tentato in tutti i modi di negare il diritto del piccolo a crescere in un ambiente familiare unito e coeso ma davanti il Giudice le argomentazioni non sono bastate a convincerlo e la famiglia è stata protetta!


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.r.g. 3976/2019 promossa da:
Tizia, rappr. e dif. giusta procura in atti, dall’avv. Sempronio;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Sempronio 2;
resistente
AVENTE AD OGGETTO: Assegnazione temporanea ex art.42-bis D.Lgs. 151/2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414 c.p.c., depositato il xx.xx.###x, la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva: “…ove occorra, previa disapplicazione di tutti gli atti, anche di contenuto sin qui ignoto, in contrasto con la normativa primaria dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001, in accoglimento della domanda della ricorrente- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/01 in provincia di Caltanissetta ovvero di Agrigento o ancora in Enna, o altra sede viciniore fino al completo godimento del triennio solare previsto dalla Legge; - per l’effetto, condannare il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, a disporre l’assegnazione temporanea, ex art.42 bis D.lgs.151/01, presso una sede di servizio ubicata in provincia di Caltanissetta, ovvero di Agrigento o Enna fino al completo godimento del triennio solare previsto dalla Legge;- in subordine, condannare il MIUR, in persona del Ministro in carica pro tempore, ad adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, secondo le ulteriori circostanze concrete dedottesi in attenzione, idoneo ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito, disponendo l’assegnazione temporanea della ricorrente ex. art. 42 bis D.lgs. 151/01, su una sede di servizio ubicata in provincia di Caltanissetta, fino al completo godimento del triennio solare previsto dalla Legge ovvero in provincia di Agrigento o Enna, o ancora presso altra sede viciniore; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Con successivo ricorso ex art.669 quater, depositato il 15.04.2019, chiedeva “ove occorra, previa disapplicazione di tutti gli atti, anche di contenuto sin qui ignoto, in contrasto con la normativa primaria dell’art.42 bis del D.lgs. 151/2001, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, inaudita altera parte, per le ragioni sopra esposte con riferimento al periculum in mora, - accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/01 in provincia di Caltanissetta ovvero di Agrigento o ancora in Enna, o altra sede viciniore fino al completo godimento del triennio solare previsto dalla Legge; - per l’effetto, condannare il MIUR… a disporre l’assegnazione temporanea, ex art.42 bis D.lgs 151/01, presso una sede di servizio ubicata in provincia di Caltanissetta, ovvero di Agrigento o Enna fino al completo godimento del triennio solare previsto dalla Legge, ovvero, ad adottare ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno, secondo le ulteriori circostanze concrete dedottesi in attenzione, idoneo ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito.”.
Con memoria depositata all’udienza del xx/xx/###x, fissata sia per il merito che in ordine alla domanda cautelare, si costituivano in giudizio il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; eccepivano con riguardo alla domanda cautelare il difetto di periculum in mora; nel merito, l’infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, di cui chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza odierna parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare; previa discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
_______________
La ricorrente, docente di scuola dell’infanzia titolare di cattedra su posto comune per l’a.s. 2018/2019 presso l’I. x di Catania, con domanda del x/x/###x formulata all’A.T. di Catania, e inoltrata per conoscenza anche all’A.T. di Caltanissetta, ha chiesto, ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, di essere assegnata a prestare temporaneamente servizio presso una sede ubicata in provincia di Caltanissetta, ove l’altro genitore del proprio figlio presta attività lavorativa, ovvero in altra sede viciniore (Agrigento o Enna);la predetta istanza è stata riscontrata negativamente dall’Ambito Territoriale di Caltanissetta con nota a firma del dirigente Mevio, depositata dall’Amministrazione resistente solo nel presente giudizio, nella quale si eccepisce il difetto di assenso da parte dell’Ambito Territoriale di appartenenza; la tardività della domanda ex art.461 D.lgs 297/1994; la prestazione di attività lavorativa da parte della ricorrente nella medesima regione in cui presta attività il coniuge; l’assenza di posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di Caltanissetta e Enna dopo le operazioni di mobilità 2018/2019, la destinazione dei posti indicati nel prospetto allegato all’istanza alle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L’applicabilità della disposizione normativa invocata dalla ricorrente ai dipendenti dell’Amministrazione scolastica, seppur con gli aggiustamenti necessari, in sede di concreta attuazione, avuto riguardo alla peculiarità del settore scolastico, discende dalla lettera della norma, che così come formulata non consente esclusione di settori in ordine alla sua portata.
In particolare, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L’eventuale deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.
Come già ritenuto da questo Tribunale nella ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 10995/2016 R.G., giudice dott. Filano, le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo decidente, la norma è volta a tutelare l’unità familiare, l’esercizio delle funzioni genitoriali e il diritto dei fanciulli in tenera età di ricevere cura ed assistenza materiale affettiva da parte di entrambi i genitori.
Come emerge dal tenore letterale della disposizione, al fine di contemperare tale valore con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza, il diritto è subordinato alla sussistenza di due condizioni: che sia presente un posto vacante e disponibile presso l’Amministrazione di destinazione e che la permanenza in servizio nell’originaria sede del dipendente non sia necessaria a garantirne il regolare funzionamento, sicchè non sia necessario il ricorso a nuove assunzioni.
La disposizione sopra riportata in qualche modo si sovrappone (e si aggiunge) alla disciplina sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, contenuta nel D.Lgs. n.297/1994, che include le esigente di famiglia, tra i titoli da valutare in materia di trasferimento (v. artt. 462 e 463), e prevede la concessione delle assegnazioni provvisorie per le “sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute” (v. art. 475, comma 5), comunque anche questa da attuarsi previa la compilazione di un’opposita graduatoria e nei confronti di coloro che abbiamo chiesto il trasferimento e non l’abbiamo ottenuto.
Ora, poiché si è in presenza di una disposizione normativa sopravvenuta, l’art. 42-bis riportato è da ritenersi applicabile, in assenza di una disposizione escludente della sua portata applicativa l’ambito scolastico, seppur-per come già detto con i necessari adattamenti in fase attuativa, tenuto conto della peculiarità del servizio scolastico. In particolare, stante l’indicata peculiarità, è da escludere che un’assegnazione temporanea, relativa ad attività di docenza, possa essere disposta per una tipologia diversa da quella del ruolo di appartenenza, atteso che a un ruolo diverso si accede attraverso una procedura comunque concorsuale (per esami e titoli o solo per titoli).
Circa l’ambito di operatività dell’art. 42 bis cit., la prevalente giurisprudenza cautelare ha affermato che esso costituisce istituto diverso dall’assegnazione provvisoria di fonte contrattuale – la quale, invece, è diretta a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente – e che è applicabile anche ai casi di mobilità interna alla medesima amministrazione, ivi compresi i docenti dipendenti del MIUR (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza n. 32285/2016, in atti e giurisprudenza richiamata). Come ritenuto dal Tribunale di Forlì, nella ordinanza resa in sede di reclamo nel procedimento iscritto al n. 290/2017 R.G., “il beneficio di cui l’art. 42 bis è diverso da quelli previsti dalla contrattazione collettiva, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di merito. L’assegnazione provvisoria (istituto disciplinato dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola) è diretta al reimpiego del personale in soprannumero e in esubero e concerne cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra. L’istituto di cui all’art.42 bis è, invece, diverso, più ampio e generico di quello utilizzato dal contratto collettivo nazionale per l’assegnazione provvisoria. L’art. 42 bis D.lgs 151/01 non consente di subordinare l’assegnazione temporanea del pubblico dipendente a una analisi comparativa tra aspiranti, né, tantomeno ad una diversa individuazione delle esigenze meritevoli di tutela, operata dalla contrattazione collettiva. L’imposizione di un ambito concorsuale, con la collocazione della domanda della ricorrente in una ipotetica graduatoria, non è supportata dalla norma primaria che non consente di negoziare sul riconoscimento del beneficio (come sul riconoscimento dell’analogo beneficio previsto dalla legge 104/91) poiché volta ad attuare il principio costituzionale di salvaguardia dell’unità familiare”. L’ambito concorsuale è previsto esclusivamente per il riconoscimento dei diversi benefici dell’assegnazione provvisoria, fissati contrattualmente dai contratti collettivi della durata di un anno…”.
Ciò evidenziato- ammessa l’applicabilità dell’art. 42-bis del D.Lgs. nel settore scolastico – nella fattispecie in esame la ricorrente ha dimostrato di essere madre di Calpurnio, nato in Alfa il xx,xx,###x (cfr. certificato di stato di famiglia) dall’unione con il sig. Tal dei tali, che svolge l’attività di lavoratore subordinato in Beta (cfr. Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav del xx.xx.###x); di avere presentato domanda in assegnazione provvisoria ex art.42 bis D.Lgs. n. 151/2001 in data xx.xx.###x; di risiedere in Beta.
Parte ricorrente ha, inoltre, fornito un principio di prova della sussistenza di posti di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e presso il comune di Caltanissetta, in particolare nel ricorso sul punto si legge: “dalla pubblicazione della disponibilità per la provincia di Caltanissetta dei posti vacanti quale docente di scuola primaria e dell’infanzia di posto comune del 22/10/2018, si evince che a fronte di una previsione in contingente di 131 immissioni in ruolo, ne sono state disposte in effetti 110 e quindi ci sono 21 posti liberi, e inoltre, da una semplice consultazione del portale telematico degli ambiti territoriali di Caltanissetta e Agrigento si evince chiaramente che le movimentazioni negate in via extragiudiziale sono state successivamente accolte su ordine dell’Autorità Giudiziaria (cfr.doc.5.).”.
A fronte di detta allegazione, l’amministrazione resistente nella memoria di costituzione non ha preso alcuna posizione specifica, limitandosi ad eccepire l’inesistenza di posti vacanti in organico di diritto; con riguardo alle difese di cui alla nota di rigetto dell’istanza della ricorrente, sopra richiamata, si evidenzia il difetto di alcun riscontro probatorio delle stesse; ed invero, la copertura di tutti i posti vacanti disponibili sull’organico di diritto mediante assunzioni in ruolo sia da graduatoria concorsuale che da graduatoria ad esaurimento, contrasta con quanto si legge nella nota del dirigente Scolastico per la Sicilia Ufficio VI- Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna: “considerato che il contingente provinciale previsto dal DM 576/2018 per la provincia di Caltanissetta aveva previsto un numero di 131 immissioni in ruolo e che in detta provincia è stato possibile effettuare 110, comprese quelle per compensazione, effettuate su posti effettivamente vacanti e disponibili non previsti dal suddetto D.M.; Considerato che il contingente provinciale previsto dal D.M.; Considerato che il contingente provinciale previsto dal DM 576/2018 per la provincia di Enna aveva previsto un numero di 84 immissioni in ruolo e che in detta provincia è stato possibile effettuarne 42, comprese quelle per compensazione, effettuate su posti effettivamente vacanti e disponibili non previsti nel suddetto D.M.;…”.
Infine nelle note autorizzate parte ricorrente ha allegato e documentato quanto segue: “Inoltre nelle more del giudizio e successivamente all’udienza del xx.xx.###x, il medesimo Ambito Territoriale di Caltanissetta ha pubblicato l’elenco dei posti disponibili sulla scuola dell’infanzia pari a n.31 posti (cfr. doc.8) di cui 2 proprio a Beta (comune di residenza della ricorrente)e l’esito della domanda di mobilità (cfr.doc.9) dal quale risulta che dopo i movimenti ci sono ancora 12 posti disponibili!”.
A fronte di tali elementi probatori forniti dalla ricorrente in merito all’esistenza di posti disponibili, l’Amministrazione convenuta non ha provato che i posti indicati non sono vacanti e disponibili- sebbene si tratti di prova documentale rientrante nella piena disponibilità delle Amministrazioni stesse- e neppure ha allegato, com’era suo onere, previa l’acquisizione del dissenso motivato da parte della Istituzione di Catania, la sussistenza di motivi di servizio prevalenti sulla richiesta di assegnazione temporanea ad altra sede diversa da quella dove la ricorrente attualmente presta servizio, né nel presente giudizio né, invero, in sede amministrativa.
Ne consegue la illegittimità del provvedimento di non accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.
La domanda proposta, pertanto, merita accoglimento.
Va, quindi, ordinato all’Amministrazione convenuta di disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D.Lgs. a un posto di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia ubicato in uno dei Comuni della Provincia di Caltanissetta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Tizia con ricorso iscritto al n. R.G. 3976/2019;
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
dichiara il diritto di Tizia ad essere assegnata in via provvisoria ai sensi dell’art.42 bis D.Lgs. 151/2001 a un posto di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia ubicato nella provincia di Caltanissetta e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione convenuta di disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente ex.art.42 bis D.lgs.151/2001 nei termini sopra indicati;
condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in £ x.###,xx oltre spese forfettarie al 15% CPA e IVA come per legge.

CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE. REITERAZIONE ILLEGITTIMA SE PRIVA DI MOTIVAZIONE. DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.  Nel...
04/10/2019

CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE. REITERAZIONE ILLEGITTIMA SE PRIVA DI MOTIVAZIONE. DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.


Nel comparto della scuola pubblica la scarsa organizzazione di un sistema che garantisca la copertura dei posti del personale docente sfocia nei contratti di lavoro a tempo determinato. Contratti che, secondo la migliore giurisprudenza, sono da considerarsi illegittimi se non sono indicate le ragioni della limitazione temporale. Di conseguenza il danno va risarcito.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Della sezione per le controversie di lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n.xx/###x R.G.L., promossa da:
TIZIA,
elettivamente domiciliata in alfa, via beta, presso e nello studio dell’avv. Sempronio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Sempronio 2.
-RICORRENTE-
contro:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
domiciliato in Alfa, via delta, presso e negli uffici dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
-CONVENUTO-
OGGETTO:
“CONTRATTI A TERMINE”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il xx/xx/###x Tizia, premesso di aver stipulato col Ministero, in data xx/x/###x, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per sedici ore settimanali come docente di scuola secondaria, con termine finale al xx/x/###x, ed un successivo contratto per diciotto ore settimanali, in data xx/x/###x e con termine finale al xx/x/###x; ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condannare il Ministero al risarcimento del danno, in via subordinata, condannare il Ministero al solo risarcimento del danno.
Il convenuto si è costituito, contestando le domande avversarie e chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato;
dichiararsi prescritte le pretese risarcitorie maturate oltre i cinque anni prima del primo atto interruttivo;
accettarsi e dichiararsi l’improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire per quanti, fra i ricorrenti, siano stati assunti a tempo indeterminato con diritto alla ricostruzione della carriera; nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ritiene il giudicante che il contratto successivo al primo sia da considerare illegittimo per il combinato disposto della direttiva 99/70 UE e del D.Lgs. 368/2001, anche alla luce dei principi generali della materia, e richiama sul punto la sentenza pronunciata da questo Tribunale in data xx/x/###x (procedimento R.G.L. 145/2011 est. Dott. Caio); ritiene inoltre inapplicabile la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, richiamando in materia la sentenza di questo Tribunale pronunciata in data x/xx/###x (procedimento R.G.L. 2366/2011 est. dott. Caio).
Va quindi accolta la domanda risarcitoria proposta dall’attrice in via subordinata.
Ritiene questo giudice che sia applicabile il parametro di cui all’art.72 della legge n.183del 2010, il quale prevede un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 della legge n.604 del 1966.
L’applicazione di tale criterio appare preferibile rispetto ad altri indicati dalla giurisprudenza, in quanto si tratta di criterio riferito a fattispecie analoga, dalla quale la presente si differenzia per l’assenza della conversione vietata per legge.
Applicando i criteri di legge, ed in particolare considerando la presenza di una violazione del diritto comunitario ed interno che a questo giudicante appare palese, si ritiene equa la fissazione del risarcimento in dieci mensilità della retribuzione globale di fatto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
1. Dichiara tenuto a condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, dieci alla mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza.
2. Condanna il Ministero convenuto alla spese di lite, liquidate in euro x.###,xx per diritti ed euro x.###,xx per onorari, oltre generali, IVA e CPA.
3. Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

CONTRATTI LAVORO A TERMINE SCUOLA. ADEGUAMENTO SCATTI ANZIANITA' RETRIBUTIVA E MENSILITA' ESTIVE ANCHE PER PRECARI. Sono...
01/10/2019

CONTRATTI LAVORO A TERMINE SCUOLA. ADEGUAMENTO SCATTI ANZIANITA' RETRIBUTIVA E MENSILITA' ESTIVE ANCHE PER PRECARI.

Sono sempre numerose le questioni sollevate davanti ai giudici da parte dei docenti precari che subiscono un trattamento (anche) economico sfavorevole rispetto ai colleghi di ruolo.

Secondo i giudici tale differenza non è legittima e i precari possono ottenere una parificazione della retribuzione con scatti di anzianità e retribuzione piena per i mesi di luglio e agosto se il posto è ricoperto fino al 30 giugno.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Caio pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso depositato il xx/x/###x
DA
Tizia
Rappresentata e difesa dall’avv. Sempronio 1 e Sempronio 2
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
Oggetto: RICONOSCIMENTO ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Causa discussa e decisa all’udienza del xx/xx/###x sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Tizia all’immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato dal 1/9/2004, collocandola nella medesima condizione giuridica (a decorrere dal 1/9/2010) ed economica (a decorrere dal 1/9/2011) maturata per il personale docente di scuola primaria assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1/9/2004;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Tizia, nel periodo di servizio pregresso svolto con contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale prevista dall’art.53 L.312/1980 e, conseguentemente, condannare il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore al pagamento della somma di euro x.###,xx, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole maturazioni al soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Tizia a percepire, nel periodo di servizio pregresso svolto con contratti a tempo determinato, la medesima retribuzione spettante ai lavoratori comparabili di ruolo e, conseguentemente, condannare il Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore al pagamento della somma di euro x.###,xx, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole maturazioni a soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta;
3) Accertare che la ricorrente negli anni 2006, 2007 e 2009, nonostante la previsione dell’art.7, comma 1, L.28/07/1961 n. 831,non ha percepito il trattamento economico per i mesi di luglio e agosto e, per l’effetto, condannare il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore al pagamento della somma di x.###,xx, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole maturazioni al soddisfo, o nella diversa somma che il Giudice riterrà dovuta;
-con vittoria di spese, compensi e onorari.

PER IL RESISTENTE
Rigettarsi il ricorso avversario in ogni sua parte siccome infondato in fatto e diritto.
In subordine, dichiarare- tutto o in parte- la prescrizione delle pretese economiche di controparte. Spese rifuse.

IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data xx/x/###x la signora Tizia evocava in giudizio il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca onde sentir dichiarare il riconoscimento a proprio favore della completa equiparazione agli effetti giuridici ed economici del servizio prestato a settembre ###x attraverso successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sino all’avvenuto passaggio in ruolo nonché alla progressione stipendiale prevista dall’art.53 L.N. 312/80 con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, ivi compreso il trattamento economico per i mesi di luglio e agosto relativi agli anni 2006, 2007 e 2009.
Si costituiva l’Amministrazione convenuta che dal canto suo concludeva per il rigetto delle pretese avversarie.
Tanto premesso e ritenuta la pacifica applicabilità della Direttiva CEE al settore scolastico, si evidenzia che il disposto della clausola4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva N. 1999/70/CE prevede testualmente al punto 1 che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego , i lavoratori a tempo determinato NON POSSONO ESSERE TRATTATI IN MODO MENO FAVOREVOLE DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, A MENO CHE NON SUSSISTANO RAGIONI OGGETTIVE” mentre per il successivo punto 4 “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo quando ritenuto dalla Corte di giustizia UE (sentenza 22 dicembre 2010 procedimenti riuniti C 444/09 e C 456/09 GAVIEIRO) la clausola N. 4 punto 1 è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte dei dipendenti assunti con contratti a tempo determinato al fine riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione dell’anzianità di servizio.
Nel caso di specie deve pertanto valutarsi se ricorrono, per il personale della scuola, “motivazioni oggettive” idonee a giustificare, ai sensi della citata clausola, la diversità del regime giuridico applicabile al servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato in posizione pro-ruolo, secondo quanto previsto dall’art. 485 T.U. N. 297/94, e a quello prestato da parte dei dipendenti immessi in ruolo perché, in mancanza, la normativa nazionale dovrà essere disapplicata.
In tal senso non rileva, innanzitutto, il fatto che la differenza di trattamento consegua l’applicazione di una norma interna generale ed astratta, evidentemente contenuta in una legge o in un contratto collettivo, e inoltre si “richiede che la disponibilità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disponibilità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; detti elementi “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (vedasi sentenza 13/09/07 causa C-307/05 DEL CERRO ALONSO).
Al punto 48 di tale pronuncia si afferma altresì che la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella clausola principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, vista la vincolatività dei principi espressi dalla clausola 4 della direttiva, ne deriva che la ragione oggettiva utile alla differenziazione del trattamento economico deve risiedere in una ragione oggettiva diversa dalla esistenza di disposizione normativa o dalla organizzazione del servizio, ma in una oggettiva e proporzionale (principio di proporzionalità sempre presente nell’ordinamento dell’UE) differenza del rapporto o della prestazione, ovviamente diversa della mera temporaneità del rapporto.
Orbene nell’ipotesi per cui è causa:
1. Non emerge da alcuna disposizione normativa che è richiesta ed esigibile dal personale non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa, per cui la ragione giustificatrice deve stimarsi insussistente (cfr. C.G.U.E. sentenza Del Cerro Alonso, punti 53 e 58 e Gavieiro Gavieiro e Iglesias Tomas, 55);
2. Il modello organizzativo delle supplenze adottato dallo Stato Italiano non può costituire giustificazione delle diversità di trattamento, perché espressamente esclusa dalla clausola 4 che vieta una giustificazione basata circostanza che il rapporto di lavoro sia, per scelta del datore di lavoro, a termine (cfr. C.G.U.E. sentenza Gavieiro e Iglesias Tomas , punti 56 e 57);
3. Non vi è diversità di selezione differente tra personale di ruolo e non di ruolo, visto il doppio canale di accesso al ruolo (cfr. C. Costituzionale sentenza N.41/11; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Civ. S.U. ordinanza N.3399 del 13/2/08) posto che per il personale docente ed ATA l’accesso ai ruoli avviene per il 50% ed oltre (considerato che le graduatorie concorsuali nel tempo si esauriscono, per cui l’immissione in ruolo avviene a quel punto solo dalla graduatoria ad esaurimento.
A fronte delle ripetute pronunce, favorevoli ai lavoratori, il resistente tenta di rappresentare una serie di argomentazioni poco convincenti e basate su scelte legislative, logiche, politiche e vincoli di bilancio che nulla hanno a che fare con la parità di trattamento rispetto alla quale non si vede veramente in quale rapporto di causa-effetto esse si trovino.
Significativamente anche la Corte d’Appello di TS con sentenza pronunciata il 26/07/15 (soggetto appellato) si è espressa sul punto nel senso che “in particolare non rileva la necessità di garantire la flessibilità del personale della Scuola (e cioè di adeguarne sempre la consistenza al mutevole andamento della domanda) e nello stesso tempo di salvaguardare la tenuta economico finanziaria del sistema: si tratta infatti di esigenze che possono essere richiamate allo scopo di giustificare l’utilizzo (ampio e prolungato)del lavoro a termine, mentre non sembra che possano rendere legittima la disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori, dato che non ineriscono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni ciascuna.
Né si può dire che questa disparità sia giustificabile con il perseguimento di finalità di politica sociale, non essendo propriamente tale l’obiettivo di ottenere un risparmi di spesa mediante il pagamento ai lavoratori a termine di retribuzioni inferiori (in quanto non commisurate all’anzanità) rispetto a quelle erogate ai loro omologhi assunti a tempo indeterminato.
La difficoltà di computo dell’anzianità dei lavoratori assunti a termine costituisce poi un ostacolo esclusivamente materiale, che certo non può impedire il riconoscimento del diritto…
L’unico argomento utile ai fini di giustificare la disparità di trattamento di cui si discute è pertanto quello fondato sulla pretesa diversità ontologica tra lavoratori a termine e lavoratori e tempo indeterminato.
IN CONCRETO PERO’ QUESTA DIVERSITA’ NON ESISTE, né per quanto riguarda le funzioni, dato che tutti concorrono allo stesso modo all’espletamento del medesimo servizio, né per quanto riguarda le modalità di accesso al lavoro poiché i lavoratori di ruolo sono, in buona parte, degli ex precari assunti a tempo indeterminato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in cui sono tuttora inseriti i loro colleghi a termine; né infine per quanto riguarda il contenuto del rapporto, essendo diritti e doveri uguali sia per i lavoratori di ruolo che per i supplenti.
Del resto il Ministero non ha mai spiegato come e perché l’intensità del vincolo sarebbe maggiore per gli uni piuttosto che per gli altri”.
Va ancora evidenziato che la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato tra l’odierna ricorrente e il MIUR negli anni scolastici 2005/06, 2006/07 e 2008/09 con effetti sino al termine delle attività didattiche ex art.4 co 2 L.N.124/99 (cioè sino al 30 giugno) è stata effettuata contra legem, trattandosi INCONTESTABILMENTE DELLA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO EX ART.4 co 1 L.N. 124/99.
Non può infine l’adito Tribunale esimersi dal rilevare che, nonostante l’immissione in ruolo, PERMANE L’INTERESSE ATTUALE E CONCRETO DI PARTE RICORRENTE ad insistere per l’accoglimento della domanda in quanto:
1) al momento dell’avvenuta stabilizzazione la ricostruzione della carriera non riconosce l’aumento retributivo maturato negli anni di precariato, ma parte da una condizione retributiva aggiornata alla sola data di immissione in ruolo;
2) la stessa Amministrazione ammette che, ai sensi dell’art. 485 D.Lvo 297/94, vengono riconosciuti i primi 4 anni di servizio per intero sia ai fini giuridici che economici, mentre il periodo eccedente è riconosciuto per i due terzi ai fini giuridici ed economici, per il restante terzo anche ai fini economici, ma solo al 16° anno di anzianità secondo il seguente prospetto:
- primi 4 anni: 100% ai fini giuridici ed economici;
- periodi successivi: 2/3 ai fini giuridici ed economici;
- ulteriore terzo: dopo 16 anni e solo a fini economici;
- residuo terzo ai fini giuridici: NESSUN RICONOSCIMENTO.
Sicchè la ricostruzione si rivela parziale in quanto
- non viene riconosciuto ai fini giuridici un terzo del periodo di servizio eccedente il quadriennio;
- non aggiorna la retribuzione con gli arretrati retributivi maturati nei singoli anni per effetto dell’anzianità di servizio, nel senso che per tutti gli anni di contratto annuale la retribuzione rimane invariata, senza incidenza dell’anzianità, e al momento dell’immissione in ruolo viene solo aggiornata, con i limiti esposti a partire da quel momento prendendo a parametro il minimo tabellare.
Per tutte le considerazioni che precedono va pertanto riconosciuto il diritto dell’odierna attrice all’immediato riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non in ruolo prestati sin dal primo giorno inclusi i mesi estivi di luglio e agosto per gli anni 2006, 2007 e 2009 nonché della progressione stipendiale prevista dall’art. 53 L.N. 312/80.
Consegue pure la condanna della convenuta Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, entro i limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 N. 4 cc.; tra quanto percepito e quanto l’interessata avrebbe avuto diritto a percepire considerando gli scatti di anzianità complessivamente maturati, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ed invero il cumulo di rivalutazione ed interessi rimane nella fattispecie escluso per effetto dell’art. 22 co 36 L.23/12/94 N. 724, norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo quanto all’impiego privato con sentenza N.459/2000 della Consulta.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone in funzione del Giudice del Lavoro in persona del dott. Caio, definitivamente pronunciando nell’ambito del procedimento promosso con ricorso da Tizia e depositato il xx/xx/###x, così provvede
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente Tizia all’immediato riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati sin dal primo giorno inclusi i mesi di luglio e agosto relativi agli anni 2006, 2007 e 2009, riconoscendo alla stessa la progressione stipendiale, in funzione degli scatti di anzianità maturati, ai fini previdenziali ed in ragione di periodi di servizi prestati, prevista dal CCNL Comparto Scuola per il personale docente assunto a tempo indeterminato e per l’effetto
2) Condanna la convenuta amministrazione a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata nonché a corrispondere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto l’interessata avrebbe avuto diritto a percepire nel limite del termine prescrizionale di cui all’art. 2948 n.4 c.c., oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie a soddisfo.
3) Condanna infine il Ministero resistente a rifondere all’odierna attrice le spese di lite, che liquida in euro x.###.xx.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di 40 giorni dall’odierna pronuncia

Indirizzo

Capitano Maira N. 33
Canicattì
92024

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