29/09/2022
CHE COS’È LA FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO E QUANDO È POSSIBILE.
Con il presente articolo mi propongo di fare chiarezza sul concetto di “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio, la cui definizione è nata dalla giurisprudenza amministrativa e penale.
Fiscalizzare significa pagare una sanzione pecuniaria sostitutiva della mancata demolizione di alcuni particolari tipi di abuso edilizio, e di penalizzare contestualmente il soggetto interessato annullando l’indebito vantaggio nel mantenerli in opera. Diciamo che resta in campo un aspetto punitivo, se vogliamo vederla così.
La cosiddetta fiscalizzazione trova applicazione soltanto per interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo e per interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, i quali per legge devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso (cfr. Cass. Pen. n. 45982/2021).
Quanto ai limiti di applicabilità della fiscalizzazione edilizia in ordine agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 D.P.R. n. 380/2001), segnalo la recentissima sentenza del TAR Lombardia n. 863 del 21.09.2022.
Con tale pronuncia il TAR lombardo ha chiarito che:
• l’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 consente la fiscalizzazione dell’abuso mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria quando vi sia difformità parziale rispetto al titolo edilizio, e sussista il rischio che la demolizione della parte difforme possa arrecare pregiudizio alla parte conforme;
• il primo presupposto dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 è che siano stati superati sia i margini di tolleranza costruttiva ex art. 34-bis del DPR 380/2001 sia i limiti delle variazioni essenziali ex art. 32 del DPR 380/2001 (ossia ex art. 54 della LR 11 marzo 2005 n. 12). Nel caso delle variazioni non essenziali, infatti, la conformità urbanistica è normalmente implicita, ed è quindi applicabile la regolarizzazione ex art. 36 comma 2 del DPR 380/2001 (per le nuove edificazioni o la ristrutturazione pesante), oppure la regolarizzazione ex art. 37 comma 4 del DPR 380/2001 (per gli interventi edilizi autorizzabili mediante SCIA);
• il secondo presupposto dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 è che l’intervento di costruzione sia stato unitario, e abbia determinato la confusione delle varie parti di quanto edificato, conformi e difformi, in un'unica costruzione. È dunque necessario che vi sia stata contestualità tra i lavori conformi e quelli difformi, o quantomeno che l’aggiunta di parti difformi sia rimasta all’interno del medesimo disegno edificatorio, analogamente a quanto avviene con le varianti in corso d’opera. Se manca invece qualsiasi collegamento con i tempi di ultimazione dell’originaria parte conforme, l’aggiunta è semplicemente una nuova costruzione abusiva, anche se si inserisce in modo coerente nell’edificio divenendo una porzione non autonoma dello stesso sotto il profilo funzionale;
• il terzo presupposto dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001 è che vi sia il rischio di pregiudizi per la parte eseguita in conformità. Possono essere prese in considerazione evidentemente solo le ipotesi di cedimento riferite alla statica dell’intero edificio, ossia quelle implicanti il rischio di rovina del fabbricato nel suo complesso, non essendo rilevanti sotto il profilo urbanistico le semplici limitazioni funzionali che l’edificio potrebbe subire a causa della perdita della volumetria abusiva. Parimenti, non rilevano i danni riparabili, e dunque temporanei, che l’intervento di demolizione potrebbe arrecare alla parte eseguita in conformità. L’onere della prova del livello di rischio è a carico dei proprietari.